Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
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Nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico (di a cura di Marco Rossetti)


Si rimette all’esame del Primo Presidente, per la valutazione dell’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della S.C., la seguente questione di massima di particolare importanza: se l’art. 122 cod. ass. debba interpretarsi, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nel senso che la nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico comprenda e sia riferita a quella su ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale (1).

La Corte (Omissis)  FATTI DI CAUSA A.P. e L.M., anche quali genitori e legali rappresentanti di N. e G.P., convenivano in giudizio la Vittoria Assicurazioni S.p.A. per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al decesso di D.P., figlio minore degli attori, morto a causa dell’investi­mento, ad opera del veicolo, assicurato con la società evocata in lite, di proprietà della zia della vittima, T.M., soggetto contraddittore in lite, e condotto dal padre di quest’ul­tima, nonno del deceduto, F.M. Il Tribunale, per quanto qui ancora rileva, rigettava la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui l’azione diretta nei confronti dell’as­sicuratore non poteva ritenersi esercitabile atteso che l’incidente era occorso mentre il veicolo si spostava in un cortile privato e dunque non in una via pubblica o ad essa equiparata per avervi accesso un numero indeterminato di persone. Avverso questa decisione ricorrono per cassazione A.P.e L.M., anche quali genitori e legali rappresentanti di N. e G.P., articolando tre motivi e depositando memoria. Resiste con controricorso la Vittoria Assicurazioni S.p.A. che ha altresì depositato memoria. È stata intimata T.M. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si prospetta la nullità della sentenza gravata per omessa relazione del consigliere relatore prima della discussione orale, quale prevista dall’art. 352, comma 4, c.p.c., e per aver leso i diritti di difesa assicurati e regolati dall’art. 24 Cost. e dall’art. 117, disp. att. c.p.c., atteso che il Collegio di merito avrebbe impedito, nella medesima sede processuale, un’effettiva illustrazione orale del difensore, concedendo a tal fine appena un minuto dopo i dieci minuti circa dall’inizio della stessa così interrotta. Con il secondo motivo si prospetta la violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe solo apparentemente motivato con affermazioni tra loro inconciliabili riguardo alla compatibilità dell’interpretazione degli artt. 122 e 144, cod. ass., con l’acquis communautaire evincibile dalla prima, seconda, terza e quarta direttiva comunitaria sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile, quale interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 122, 144, cod. ass., del d.m. attuativo 10 aprile 2008, n. 86, nonché dell’art. 2054, c.c., in quanto interpretati dalla Corte di appello senza tener conto, anche in ottica costituzionalmente orientata, dell’interpretazione data dalla giurisprudenza della Corte di giustizia all’acquis communautaire già richiamato con la seconda censura. Il terzo motivo di ricorso suggerisce, ad avviso del Collegio, una [continua..]