Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Diritto comunitario in materia di contratto di assicurazione (di a cura di Marco Rossetti)


La clausola derogativa delle norme sulla giurisdizione, contenuta in un contratto di assicurazione “grandi rischi” stipulato per conto altrui, è inopponibile all’assicu­rato che non sia un professionista del settore delle assicurazioni, non l’abbia sottoscritta e sia domiciliato in uno Stato membro diverso da quello del domicilio del contraente e dell’assicuratore (1).

La Corte  (Omissis) Procedimento principale e questione pregiudiziale La Grifs fornisce servizi di sicurezza. La società “Grifs AG” SIA, registrata in Lettonia, detiene la Grifs, di cui possiede la totalità delle quote sociali. Il 31 luglio 2012, Grifs AG e Balta hanno stipulato un contratto di assicurazione di responsabilità civile generale (in prosieguo: il “contratto di assicurazione”), che copriva parimenti la responsabilità civile della Grifs. Ai sensi delle condizioni generali del contratto di assicurazione, tutti i conflitti da esso derivanti sono disciplinati in via amichevole e, se le parti non giungono a un accordo, la controversia è decisa dal giudice lettone, conformemente alla normativa vigente sul territorio della Repubblica di Lettonia. Il 21 agosto 2012 è stato compiuto un furto di gioielli e contanti in una gioielleria di proprietà di UAB “Jaunystės romantika” a Alytus, (Lituania), sorvegliata dalla Grifs ai sensi di un contratto per la fornitura di servizi di sicurezza. Jaunystės romantika e il suo assicuratore, vale a dire ERGO Insurance SE, dopo aver agito dinanzi ai giudici lituani per ottenere un risarcimento dei danni subiti in ragione di questo furto, hanno ottenuto il versamento del risarcimento danni oltre interessi e spese processuali. Si è concluso nel senso di una negligenza grave da parte della Grifs e dell’esistenza di un nesso di causalità diretto tra il danno verificatosi e il comportamento omissivo di detta società. A seguito di tale procedura di risarcimento, la Grifs ha proposto dinanzi al Vilniaus apygardos teismas (Tribunale regionale di Vilnius, Lituania) un ricorso inteso a far condannare la Balta al pagamento della somma di EUR 114 941,58 a titolo di indennizzo assicurativo, oltre interessi e spese processuali, sul fondamento del contratto di assicurazione. Con sentenza del 21 novembre 2017, il Vilniaus apygardos teismas (Tribunale regionale di Vilnius) si è dichiarato incompetente a statuire in ordine a tale ricorso, rilevando che, in forza delle condizioni generali del contratto di assicurazione, tutte le controversie relative al contratto dovevano essere decise dal giudice lettone, in applicazione della legge lettone. Peraltro, nella misura in cui la società che ha concluso il contratto di assicurazione, vale a dire Grifs AG, detiene la Grifs, il Vilniaus apygardos teismas (Tribunale regionale di Vilnius) ha considerato che non sussistevano dubbi in ordine al consenso della Grifs, ancorché espresso in forma indiretta, con riguardo a tutte le clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative alla competenza giurisdizionale. Avendo la Grifs interposto appello avverso questa sentenza, il Lietuvos apeliacinis teismas (Corte d’appello di Lituania) con sentenza del 29 marzo 2018 ha annullato la sentenza medesima rinviando la causa dinanzi al [continua..]