Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Disconoscimento sottoscrizione polizza e quietanza di pagamento (di a cura di Marco Rossetti)


Nel processo civile le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite costituiscono meri indizi, liberamente valutabili dal giudice e contestabili dalle parti senza necessità di ricorrere alla disciplina prevista in tema di querela di falso o disconoscimento di scrittura privata autenticata. Ne consegue che, sorta controversia sul­l’autenticità di tali documenti, l’onere di provarne la genuinità grava su chi la invoca, in applicazione del generale principio di cui all’art. 2697 c.c. (Nella specie, in una controversia avente ad oggetto il disconoscimento, da parte di una compagnia assicuratrice, della sottoscrizione apposta da un suo agente assicurativo su una polizza, contenente la quietanza di pagamento del premio, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale, la quale aveva ritenuto che la detta compagnia, nonostante fosse soggetto terzo rispetto alle parti del contratto, dovesse proporre querela di falso per contestare la veridicità della firma) (1).

(Omissis) FATTI DI CAUSA M.S. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova la Compagnia Assicurativa UGF (ora UnipolSai S.p.A.) per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 27.000,00, quale rimborso del premio unico versato per la polizza di assicurazione sulla vita 111/719918. A sostegno della domanda espose che in data 27 dicembre 2007 aveva sottoscritto detta polizza, avente scadenza 27 dicembre 2012, con il cognato M.M. (titolare, unitamente ad altro agente, dell’Agenzia di Assicurazioni UGF di Monselice), versando il relativo premio unico per euro 27.000,00 in contanti nelle mani del cognato; la polizza, tuttavia, non risultava essere mai stata registrata dall’agente e non risultava nei registri della Compagnia. La UGF chiese il rigetto della domanda. L’adito Tribunale rigettò la domanda; in particolare il Tribunale, pur ritenendo astrattamente applicabile l’art. 2049 c.c. (e quin­di in linea di principio responsabile la Compagnia per l’attività illecita dell’agente), ritenne nella specie non essere stata fornita la prova del danno, e cioè che la S. avesse versato nelle mani del M. la somma di euro 27.000,00; tanto in quanto la polizza e la relativa quietanza di pagamento erano state tempestivamente disconosciute dalla Compagnia ex artt. 214 c.p.c. e 2719 c.c. e la S. non aveva né proposto istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. né prodotto la documentazione in originale. Con sentenza 2721/2017 la Corte d’Appello di Venezia, in accoglimento del gravame proposto dalla S., ha condannato la UnipolSai Assicurazioni S.p.A. al pagamento, in favore dell’appellante, della somma di euro 27.000,00, quale rimborso del versato premio unico, oltre rivalutazione ed interessi; in particolare la Corte ha riconosciuto efficacia probatoria alla polizza prodotta in giudizio ed alla quietanza in essa contenuta, ritenendo quindi dimostrato il pagamento del premio. Nello specifico, in ordine alla polizza, la Corte territoriale ha precisato che la procedura di disconoscimento e di verificazione di scrittura privata di cui agli artt. 214 ss. c.p.c. concerne unicamente le scritture provenienti da soggetti del processo, e consente agli stessi di negare l’autenticità della propria firma o della propria scrittura; la polizza sottoscritta dall’agente M. era invece una scrittura proveniente da terzi, sicché la compagnia assicurativa, per contestarne l’autenticità, non essendo applicabile la detta procedura di disconoscimento, aveva l’onere di proporre querela di falso. In ordine, poi, alla quietanza, sottoscritta dal M. su documento Unipol Assicurazioni, la Corte ha evidenziato che nella stessa si dava espressamente atto del versamento in contanti, in data 27 dicembre 2007, della somma di euro 27.000,00, sottolineando che il pagamento in contanti era prassi dell’epoca e che la quietanza relativa ad un [continua..]