Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
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In tema di risarcimento del danno da incidente stradale (di a cura di Marco Rossetti)


In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest’ultimo sia stato deter-minato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo immatricolato all’e-stero assicurato con una compagnia che non abbia aderito alla convenzione terzi trasportati (c.d. CTT), parte della convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (c.d. CARD), atteso che l’art. 141 del d.lgs. n. 209/2005, di derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un’ottica di tutela sociale che fa traslare il “rischio di causa” dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante (1).

(Omissis).FATTI DI CAUSAI.M., trasportata a bordo di un’autovettura coinvolta in un incidente stradale con una vettura straniera, riportava lesioni personali e danni patrimoniali per cure mediche. Per chiederne il risarcimento, la M. conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di pace di Busto Arsizio, la UnipolSai Assicurazioni S.p.A., compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dell’automobile a bordo della quale viaggiava.Su specifica eccezione della convenuta, la domanda veniva dichiarata improce-dibile per difetto dei presupposti di cui all’art. 141, d.lgs. n. 209/2005.La M. appellava la decisione, ma il Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di giudice d’appello, rigettava in gravame.Avverso tale decisione la M. ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo. La UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ha resistito con controricorso.Il ricorso, dapprima trattato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stato rinviato alla pubblica udienza ai sensi del terzo comma del citato ar-ticolo, non ravvisandosi alcuna delle ipotesi previste dall’art. 375, comma 1, n. 1 e 5, c.p.c. per la trattazione in sede camerale.La M. ha depositato memorie ex art. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONELa M., denunciando la violazione o falsa applicazione dell’art. 141, d.lgs. 7 set-tembre 2005, n. 209 (cod. ass.), censura la sentenza impugnata nella parte che ha negato l’applicabilità della procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 141 cod. ass., poiché nel sinistro era stato coinvolto un veicolo immatricolato all’estero (Bulgaria), la cui compagnia assicurativa non ha sottoscritto la Convenzione Terzi Trasportati (CTT).Ad avviso della ricorrente, il Tribunale sarebbe giunto a questa conclusione sul-la base di un’errata interpretazione dell’art. 13, d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, e dell’art. 33 della CTT. Infatti, contrariamente a quanto affermato dal giudice d’appello (“il risarcimento diretto non è un diritto assoluto ma è regolamentato dalle imprese assicuratrici stipulanti fra loro una convenzione e poiché l’assicurazione del veicolo bulgaro non era aderente a tale convenzione non poteva in questo caso essere utilizzato il sistema del risarcimento diretto”) la stipula di una convenzione tra compagnie assicurative è funzionale alla “regolazione dei rapporti organizzativi ed eco¬nomici per la gestione del risarcimento diretto”, come si legge nel comma 1 dell’art. 13, del d.P.R. n. 254/2006. Inoltre, dagli artt. 33 e 34 della CTT si desumerebbe che la mancata adesione alla convenzione non incide sugli strumenti a tutela del terzo trasportato, bensì solo sulla possibilità per le compagnie assicurative di gestire la rivalsa mediante la procedura semplificata prevista dalla convenzione. Conclude, quindi, la ricorrente che il [continua..]