Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
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Prescrizione del diritto al risarcimento del danno causato dal “broker” (di a cura di Marco Rossetti)


Il diritto al risarcimento dei danni, causati da “broker” assicurativo, da parte del Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione si prescrive nel termine ordinario decennale e non in quello biennale di cui all’art. 2952, comma 2, c.c., trattandosi di obbligazione nascente dalla legge e non derivante dal contratto di assicurazione (1).

FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art. 702 c.p.c. del 10 settembre 2014, FAIS s.r.l. (ora PANCAVI s.r.l.) espose che: a) aveva stipulato con la TORO Assicurazione S.p.A., per il tramite del broker assicurativo M.B., una polizza avente ad oggetto un piano previdenziale in favore dell’amministratore della società, M.L.R.; b) pur avendo versato, al predetto broker, sei premi annuali dell’importo di euro 6.000,00 cadauno, dal 2002 al 2006, all’atto del riscatto della polizza, era stato liquidato l’importo di euro 13.117,19, al lordo delle ritenute di legge, in quanto erano stati omessi tre versamenti annuali, essendo stati i relativi importi trattenuti e non versati dal B.; c) aveva richiesto al broker, con raccomandata del 25 marzo 2011, il rimborso della somma di euro 18.000,00 indebitamente trattenuta nonché di attivare l’assicurazione obbligatoria di cui all’art. 110, comma 3, del d.lgs. n. 209/2005; d) non ottenendo riscontro, aveva iniziato un giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, volto all’accertamento dell’inadempimento del broker e alla condanna di questi al risarcimento dei danni e conclusosi con l’accoglimento della domanda, in data 29 aprile 2013; e) la procedura esecutiva, sulla scorta del titolo esecutivo giudiziale, nei confronti del broker era rimasta infruttuosa; f) aveva chiesto, in data 21 novembre 2013, alla CONSAP S.p.A., nella qualità di rappresentante del Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, di procedere ex artt. 115 del d.lgs. n. 209/2005 e 9 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19/2009 e di risarcire il danno causato dal broker; g) in data 16 maggio 2014 aveva ricevuto comunicazione di rigetto di detta richiesta di risarcimento, per intervenuta prescrizione, ad avviso della CONSAP S.p.A. Tanto premesso, FAIS s.r.l. (ora PANCAVI s.r.l.) chiese al Tribunale di Catania la condanna della CONSAP S.p.A., quale legale rappresentante del Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione al pagamento di euro 24.252,00, oltre interessi dalla domanda. Si costituì la società da ultimo indicata eccependo, per quanto ancora rileva in questa sede, la prescrizione del diritto azionato ex art. 2947, essendo la controparte a conoscenza del fatto illecito del broker a far data dal 26 novembre 2007 ed essendo stata la richiesta di intervento nei confronti del Fondo proposta il 21 novembre 2013, quindi oltre il termine di cinque anni previsto dalla richiamata norma. Il Tribunale adito, con ordinanza depositata il 14 gennaio 2016, rigettò l’ecce­zione di prescrizione, sul rilievo che il diritto vantato dall’attrice non avrebbe potuto essere esercitato prima di aver inutilmente escusso il mediatore infedele, e condannò la convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di euro [continua..]