Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Cass. 9 ottobre 2015, n. 20374 (ord.) (di Marco Rossetti)


(Sez. VI-3) – 9 ottobre 2015, n. 20374 (ord.) – Pres. Finocchiaro, Est. Cirillo – T. (avv. Lorenzon) c. Unipol Assicurazioni S.p.A.

(Sentenza impugnata: Trib. Venezia 5 novembre 2013)

In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, il danneggiato cui siano stati rilasciati il certificato ed il contrassegno assicurativo può agire nei confronti del proprio assicuratore, ex art. 149 d.lgs. n. 209 del 2005, quand’anche il pagamento del premio sia mancato, ovvero sia avvenuto in ritardo (come nel caso specie), considerato, da un lato, che ciò che rileva per la promovibilità della azione diretta nei confronti dell’assicuratore è, in virtù del combinato disposto degli artt. 127 del d.lgs. cit. e 1901 c.c., l’autenticità del contrassegno e non la validità del rapporto assicurativo e, dall’altro, che tale azione è la stessa prevista dall’art. 144 del medesimo d.lgs. per le ipotesi ordinarie, con l’unica particolarità che destinatario ne è l’assicuratore della vittima, anziché del responsabile civile, con accollo liberatorio exlege del debito di quest’ultimo (1).   (1) La decisione si segnala all’attenzione del lettore perché, per la prima volta, la Corte di legittimità prende posizione sulla natura dell’istituto del risarcimento diretto previsto dall’art. 149 cod. ass., e sulla conseguente natura dell’azione ivi prevista, qualificandolo espressamente come “accollo legale”, da parte dell’impresa c.d. gestio­naria (ovvero l’assicuratore della vittima), del debito gravante sull’impresa c.d. debitrice (ovvero l’assicuratore del responsabile). Questa affermazione di principio riverbererà effetti molto importanti su varie questioni molto dibattute in tema di risarcimento diretto: ad esempio, con riguardo al litisconsorzio necessario o (come nel caso di specie) al regime delle eccezioni opponibili. Infatti, una volta stabilito che l’azione diretta di cui all’art. 144 cod. ass., e quella speciale di cui all’art. 149 cod. ass., differiscono solo nella persona del legittimato passivo, va da sé che alla seconda dovranno applicarsi tutte le regole ed i princìpi elaborati dalla giurisprudenza o stabiliti dalla legge con riferimento alla prima: ad esempio, la necessità di integrare il litisconsorzio nei confronti del responsabile. In precedenza, già Cass. civ. [ord.], Sez. VI, 13 aprile 2012, n. 5928, in questa Rivista, 2012, II, 524, aveva affermato che l’azione di cui all’art. 149 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, non è originata dal contratto assicurativo, ma dalla legge, la quale ha la “funzione di sostituire l’assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria” (principio affermato, in quel caso, ai fini dellaesclusione dell’applicabilità delle norme sul foro del consumatore). Principio, [continua..]