Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Cass. 29 settembre 2015, n. 19210 (di Marco Rossetti)


(Sez. III) – 29 settembre 2015, n. 19210 – Pres. Vivaldi, Est. Frasca, P.M. Patrone (conf.) – L. (avv. Maiolino ed altro) c. Credit Ras Vita S.p.A. (avv. Roma ed altro).

(Sentenza impugnata: App. Venezia 5 aprile 2012)

Nel contratto di assicurazione contro gli infortuni a favore di terzo, la disciplina se­condo cui, per effetto della designazione, il terzo acquista un proprio diritto ai vantaggi assicurativi, si interpreta nel senso che ove sia prevista, in caso di morte dello stipulante, la corresponsione dell’indennizzo agli eredi testamentari o legittimi, le par­ti abbiano non solo voluto individuare, con riferimento alle concrete modalità suc­cessorie, i destinatari dei diritti nascenti dal negozio, ma anche determinare l’attri­buzione dell’indennizzo in misura proporzionale alla quota in cui ciascuno è succeduto, atteso che, in assenza di diverse specificazioni, lo scopo perseguito dallo stipulante è, conformemente alla natura del contratto, quello di assegnare il beneficio nella stessa misura regolata dalla successione (1).   (1) La decisione apre un contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimità, o quanto meno inaugura un revirement rispetto al passato. In precedenza, infatti, su analogo problema, Cass., Sez. I, 10 novembre 1994, n. 9388, in Giust. civ., 1995, I, 949, aveva affermato che allorquando in un contratto di assicurazione contro gli infortuni, ivi compreso l’evento della morte, sia fin dall’origine disposto che l’indennità venga liquidata ai beneficiari designati o, in mancanza, agli eredi, detta clausola va interpretata nel senso che essa preveda un duplice meccanismo di designazione contrattuale, con la conseguenza che per la determinazione della quota di indennizzo spet­tante a ciascuno degli eredi non si deve fare riferimento alle norme sulla successione, essendo la fonte regolatrice della controversia costituita esclusivamente dal contratto; ove questo non prefiguri uno specifico criterio di ripartizione delle quote fra i beneficiari, le quote medesime si presumono uguali (nello stesso senso, in seguito, si veda anche Cass., Sez. II, 23 marzo 2006, n. 6531, 2006, in Foro it. Rep., 2006, Assicurazione (contratto), n. 157; per la giurisprudenza di merito, sempre in senso contrario alla sentenza qui in rassegna, si veda altresì Trib. Roma 18 marzo 2004, in Diritto & Giustizia, 2005, fasc. 4, 22, con nota di M. HAZAN. Il principio di cui alla massima è valso altresì alla sentenza qui in rassegna per giungere alla conclusione dell’applicabilità delle regole della successione per rappresentazione, altra questione sulla quale si erano registrate in passato opinioni ben diverse, sia pure solo nella giurisprudenza di merito: in particolare, secondo Trib. Siena 17 febbraio 2010, in Foro it., 2010, I, 1337, nell’ipotesi di assicurazione per il caso di morte, stipulata non solo dopo che il contraente aveva redatto testamento, dividendo il suo patrimonio in parti uguali tra i tre nipoti e onerandoli di alcune disposizioni [continua..]