Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Cass. 18 maggio 2015, n. 10124 (di Marco Rossetti)


(Sez. III) – 18 maggio 2015, n. 10124 – Pres. Berruti, Est. Rossetti, P.M. Corasaniti (diff.) – B.G. (avv. Coppola) c. Italiana Assicurazioni S.p.A. ed altro

(Sentenza impugnata: App. Brescia 28 aprile 2011)

Il “mandatario per la liquidazione del sinistri” di cui all’art. 152 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, è un mandatario con rappresentanza ex lege dell’assicuratore del responsabile, sicché – nel rispetto delle regole sulla giurisdizione e sulla competenza – può agire o essere convenuto in giudizio in nome e per conto del mandante, al fine di ottenere una sentenza eseguibile da o nei confronti di costui (1).   (1) La sentenza in rassegna è la prima nella quale la Corte di legittimità sia stata chiamata ad affrontare il problema dei poteri processuali del “mandatario per la liquidazione del sinistri”, di cui all’art. 152 cod. ass. La soluzione adottata dalla Corte vede contraria la (poca) dottrina che si è occupata dell’argomento, le cui opinioni contrarie, peraltro, la sentenza qui in rassegna si fa carico di esaminare e confutare [si vedano, al riguardo, BAFFI, in A. CANDIAN-G. CARRIERO (a cura di), Codice delle assicurazioni private, Napoli, 2014, 664; V. CUOCCI, Dall’assicurazione obbligatoria r.c.a. alla «no-fault insurance», Milano, 2013, 20; S. LOVETTI-F. MARINI, Il risarcimento del danno nella circolazione internazionale di veicoli e natanti, Piacenza, 2011, 88 ss.; G. GALLONE, Commentario al codice delle assicurazioni private. R.c.a. e tutela legale, Modena, 2009, 777; I. SABBATELLI, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), Il codice delle assicurazioni private, II, 1, Padova, 2007, 548]. Per l’affermazione di un principio analogo (ma su fattispecie solo parzialmente coincidente), da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, si veda Corte Giust. 10 ottobre 2013, causa C-306/12, Spedition Welter, in questa Rivista, 213, II, 689, ove si afferma che le norme sul mandatario per la liquidazione dei sinistri contenute nelle direttive comunitarie in tema di assicurazione r.c.a. vanno interpretate nelsenso che questi è legittimato a ricevere gli atti di citazione ai fini dell’introduzione di un procedimento per risarcimento di un sinistro dinanzi al giudice competente.   La Corte (Omissis).   FATTO   1. Il 20 febbraio 2006, nell’isola di Gran Canaria (Spagna) si verificò un sinistro stradale che coinvolse: – la bicicletta condotta dal sig. B.G.; – l’autoveicolo condotto dal sig. E.H., residente in Spagna, ed assicurato contro i rischi della responsabilità civile dalla società Mapfre. 2. Nel 2007 il sig. B.G., per ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza di quel sinistro, convenne dinanzi al Tribunale di Bergamo – con le forme del rito del lavoro, ai sensi della l. n. 102 del 2006, applicabile ratione temporis – il sig. E.G. e la società Italiana Assicurazioni S.p.A., [continua..]