Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Cass. 6 maggio 2016, n. 9140 (di Marco Rossetti)


(Sez. Un.) – 6 maggio 2016, n. 9140 Pres. Rordorf, Est. Amendola, P.M. Russo (diff.) Provincia Religiosa di S. Pietro dell’Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio Fatebenefratelli (avv. Pompa) c. Cattolica Assicurazioni Scarl ed altri.

(Sentenza impugnata: App. Roma 24 gennaio 2012)

 Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l’operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto, o comunque entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati (c.d. clausola “claim’s made” mista o impura), non è vessatoria, ma, in presenza di determinate condizioni, può essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero – ove applicabile la disciplina del d.lgs. n. 206 del 2005 – per il fatto di determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e obblighi contrattuali; la relativa valutazione va effettuata dal giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità quando congruamente motivata (1).   (1) La questione decisa dalla sentenza qui in rassegna era stata sottoposta alle Sezioni Unite allo scopo di porre fine alle incertezze che l’interpretazione della clau­sola claim’s made aveva fatto sorgere nella prassi, tra i giudici di merito e sinanche nella giurisprudenza di legittimità. La clausola claim’s made (vale a dire la clausola, apposta in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, in virtù della quale l’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato non già per i danni da lui causati durante la vigenza del contratto, ma per i danni il cui risarcimento gli venga richiesto durante la vigenza del contratto) in passato era stata ritenuta talora valida, ma vessatoria (Cass., Sez. III, 15 marzo 2005, n. 5624, in Danno e resp., 2005, 1071, con note di Simone, Assicurazione claim’s made, sinistro (latente) e dilatazione (temporale) della responsabilità civile, e di Lanzani, Clausole claim’s made: legittime, ma vessatorie); talaltra è stata ritenuta valida, ma non necessariamente vessatoria: potrebbe esserlo, si disse, solo all’esito di una indagine da compiere caso per caso (Cass. 22 marzo 2013, n. 7273, in questa Rivista, 2013, II, 120, ed ivi l’ampia nota redazionale di ul­te­riori riferimenti): talaltra ancora valida tout court nella parte in cui consente l’indenniz­zabilità dei danni causati dall’assicurato prima della stipula del contratto, quando il risarcimento di essi venga richiesto dal danneggiato dopo tale momento, ed invalida invece nella parte in cui esclude l’indennizzabilità dei danni causati dall’assicurato in costanza di contratto, ma il cui risarcimento venga richiesto dal terzo dopo lo spirare dell’efficacia della polizza (Cass., Sez. III, 17 febbraio 2014, n. 3622, in questa Rivista, 2014, II, 147). La sentenza qui in rassegna aderisce all’orientamento che riteneva la clausola claim’s made non vessatoria, ma soggiunge che essa, [continua..]