Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Cass. 16 febbraio 2016, n. 2996 (di Marco Rossetti)


(Sez. III) – 16 febbraio 2016, n. 2996 – Pres. Travaglino, Est. Rossetti, P.M. De Augustinis (diff.) – Olearia di S.M. s.n.c. (avv. De Rossi) c. Assitalia – Le Assicu-razioni d’Italia S.p.A. (avv. Morganti).


(Sentenza impugnata: App. Bari 19 aprile 2012)

Nell’assicurazione contro i danni, la clausola di polizza che devolve a terzi l’accer­tamento o il calcolo, tramite “perizia contrattuale”, di soli dati tecnici o elementi di fatto (nella specie la misura dell’indennizzo) non impedisce alle parti di agire in giudizio per la soluzione di controversie implicanti questioni giuridiche inerenti all’esistenza, alla validità o all’efficacia del contratto, come tali sottratte alla competenza dei periti, ai quali è demandata una dichiarazione di scienza su fatti materiali e non una valutazione giuridica (1). (1) La decisione costituisce un corollario del risalente principio secondo cui con la “perizia contrattuale” le parti devolvono al terzo, scelto per la particolare competenza tecnica, non la risoluzione di una controversia giuridica, ma la formulazione di un apprezzamento tecnico che preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva (Cass., Sez. I, 10 maggio 2007, n. 10705, in Foro it. Rep., 2007, Arbitrato, n. 194; nello stesso senso, Cass., Sez. I, 22 giugno 2005, n. 13436, ivi, 2005, Arbitrato, n. 94; Cass., Sez. II, 26 aprile 2002, n. 6087, in Foro pad., 2002, I, 498). In senso sostanzialmente conforme alla sentenza qui in rassegna si veda anche Cass., Sez. III, 4 settembre 2003, n. 12880, in questa Rivista, 2004, II, 2, 11, secondo cui nell’assicurazione contro i danni la clausola di polizza che devolva a terzi, con effetto vincolante per le parti, l’accertamento del danno astrattamente risarcibile, ma non anche la definizione di eventuali contestazioni fra le parti stesse circa le conseguenze, sul diritto all’indennizzo, di eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti, secondo la disciplina degli artt. 1892 e 1893 c.c., configura una c.d. perizia contrattuale, la quale non interferisce sulla proponibilità davanti all’autorità giudiziaria delle controversie relative all’applicabilità delle citate norme sulla base dei dati forniti dai periti. La Corte (Omissis).   FATTO   1. La società Olearia Celeste di S.M. s.n.c. (d’ora innanzi, per brevità, “la Olearia”) nel 2002 convenne dinanzi al Tribunale di Foggia, sezione di Cerignola, la società Assitalia S.p.A.(che in seguito muterà ragione sociale in Generali Italia S.p.A.; d’ora innanzi, per brevità, “la Generali”), esponendo che: – aveva stipulato con la società convenuta un contratto di assicurazione contro il rischio di furto; – il 16 agosto 1996 aveva subìto il furto di un ingente quantitativo di olio di oliva; – l’assicuratore aveva rifiutato il pagamento dell’indennizzo. Concluse pertanto chiedendo la condanna dell’assicuratore: (a) al pagamento dell’indennizzo; (b) al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della mora, [continua..]