Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Cass. 4 marzo 2016, n. 4296 (di Marco Rossetti)


(Sez. Lav.) – 4 marzo 2016, n. 4296 – Pres. Nobile, Est. Tria, P.M. Ceroni (diff.) – Fondazione ENASARCO (avv. Salafia) c. G. (avv. Malandrino).

(Sentenza impugnata: App. Roma 14 febbraio 2011)

L’art. 343, comma 6, d.lgs. n. 209 del 2005, che ha affermato la non assoggettabilità all’obbligo di iscrizione all’ENASARCO degli agenti e dei subagenti assicurativi, non ha natura interpretativa ad effetto retroattivo, o valore innovativo solo per il futuro, in quanto è una previsione meramente ricognitiva di un’esclusione già operante al momento della sua entrata in vigore (1).   In tema di contributi a favore degli enti previdenziali privatizzati, cui va attribuita la natura di prestazioni patrimoniali obbligatorie, opera la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., sicché, in assenza di una disposizione legislativa che lo preveda, va escluso che i subagenti assicurativi siano soggetti all’obbligo di iscrizione al­l’ENASARCO; né tale obbligo può conseguire ad una equiparazione ai subagenti di commercio, da cui si distinguono per il settore produttivo di appartenenza che li rende, piuttosto, assimilabili agli agenti assicurativi, la cui disciplina, ai sensi del­l’art. 1753 c.c., è contenuta negli usi e negli accordi collettivi di settore e solo in mancanza nelle norme del codice civile in materia di agenti di commercio (2).   (1-2) La sentenza si segnala all’attenzione del lettore perché affronta un problema risalente e tormentato, da tempo discusso in sede di merito: e cioè se i subagenti di assicurazione avessero o meno l’obbligo iscrizione all’ENASARCO. Pacifico che tale obbligo non sussistesse dopo l’entrata in vigore del codice delle assicurazioni, in virtù del disposto dell’art. 343, comma 6, cod. ass., resta il problema di stabilire se tale obbligo sussistesse per gli anni precedenti: a tale problema la Corte ha dato risposta negativa, stabilendo che l’art. 343 cit. non ha fatto altro che dare veste normativa esplicita ad un precetto già immanente nell’ordinamento. Alla diversa conclusione secondo cui i subagenti di assicurazione non hanno l’ob­bligo di iscrizione alla fondazione ENASARCO, ma solo a partire dall’entrata in vigore del codice delle assicurazioni, erano pervenuti in passato sia Trib. Roma 20 gennaio 2006, n. 1346, inedita; sia il Ministero del Lavoro in una risposta ad interpello (Protocollo 25/SEGR/0000096 del 1° giugno 2006). In dottrina, in senso conforme alla sentenza qui in rassegna, Miscione e Rausei (a cura di), Interpelli lavoro – Rassegna commentata degli anni 2005-2006, Milano 2007, 244.   La Corte (Omissis).   FATTO   1. La sentenza attualmente impugnata (depositata il 14 febbraio 2011), in accoglimento dell’appello di L.G. – agente di assicurazione – avverso la sentenza del Tri­bunale di Roma in data 4 febbraio 2004 e in riforma di tale sentenza, accoglie l’oppo­sizione dell’agente al decreto ingiuntivo notificatole il 28 luglio 2003 per [continua..]