Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


In attesa della riforma della responsabilità sanitaria, continuano i contrasti sull'interpretazione della Legge Balduzzi (di Ilaria Riva)


I

Tribunale di Udine

(Sez. I) – 3 novembre 2015 – G.U. dott. Carnimeo – X.Y. c. K.J. e c. Casa di Cura Città di Udine S.p.A.

Responsabilità medica – Danno alla persona – Liquidazione del danno – C.d. Legge Balduzzi – Efficacia retroattiva – Esclusione.

 

L’art. 3, comma 3, della l. 189/2012 (c.d. Legge Balduzzi), laddove ha previsto che la liquidazione del danno da colpa medica debba effettuarsi secondo l’art. 139 cod. ass. non ha efficacia retroattiva, e pertanto non si applica quando tutte le conseguenze dannose del fatto generatore del diritto al risarcimento si siano prodotte, e siano perciò terminate, prima dell’entrata in vigore della norma in questione (1).

II

Tribunale di Milano

(Sez. I) – 29 ottobre 2015 – G.U. dott. Flamini – S.A. c. Casa di Cura “Villa Letizia” S.r.l. e c. R.Z. e C.T.

Responsabilità struttura sanitaria – Natura contrattuale – Contratto atipico di spedalità.

Art. 3, comma 3, Legge Balduzzi – Responsabilità sanitario – Natura aquiliana.

Responsabilità medica – Danno alla persona – Liquidazione del danno – C.d. Legge Balduzzi – Efficacia retroattiva.

 

La responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 c.c., all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico in forza del contratto di spedalità, nonché, in virtù dell’art. 1228 c.c., all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato (2).

L’art. 3, comma 3, della legge 189/2012 (c.d. Legge Balduzzi), nella parte in cui fissa nuovi criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, si applica anche ai fatti già verificatisi al momento della sua entrata in vigore (3).

A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 3, comma 1, della Legge Balduzzi la responsabilità del medico – che non ha concluso alcun contratto con il paziente – per la condotta lesiva tenuta ai danni del paziente col quale è venuto in contatto presso la struttura sanitaria ha natura aquiliana (4).

III

Tribunale di Cagliari

6 febbraio 2015 – G.U. dott.ssa Cabitza – X c. Azienda USL n. Y e c. W Assicurazioni S.p.A.

Responsabilità medica – Danno alla persona – Liquidazione del danno – C.d. legge Balduzzi – Efficacia retroattiva.

 

L’art. 3, comma 3, della legge 189/2012 (c.d. Legge Balduzzi), nella parte in cui fissa nuovi criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, si applica anche ai fatti già verificatisi al momento della sua entrata in vigore (5).

La responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente ha natura contrattuale. L’obbligazione del medico che svolge la sua attività per la struttura sanitaria ha natura contrattuale e trova la sua fonte nel “contatto sociale” intercorso tra medico e paziente (6).

I   Il Tribunale (Omissis).   FATTO E DIRITTO   1. Con atto di citazione in data 29 maggio 2012 la sig.ra X.Y. ha convenuto in giudizio la Casa di Cura Città di Udine S.p.A. ed il dott. K.J. esponendo, in sintesi: – di avere riportato, nell’ottobre del 2006, la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, mentre partecipava ad una partita di calcio; – di essere stata visitata, il 16 ottobre 2006, dal dott. J. presso la convenuta Casa di Cura; – di essersi sottoposta, aderendo alla proposta di cura del predetto dott. J., a due operazioni chirurgiche praticate dal medesimo dottore qui convenuto: la prima, il 31 ottobre 2006, per rimozione di residui del neolegamento crociato anteriore e di vite femorale inserita in precedente intervento, oltre a meniscectomia selettiva; il secondo, in data 22 ottobre 2007, per la ricostruzione del LCA con tendine da donatore; – di essere stata insufficientemente e inefficacemente informata sulla seconda operazione e sui relativi rischi; – che dopo la seconda operazione insorgevano forti dolori al ginocchio sinistro, nel punto in cui era stata inserita una vite femorale; che tale sintomo non si risolveva nonostante ulteriori trattamenti; – che il dott. J., nel gennaio 2008, riconosceva che il dolore era dovuto alla vite femorale; – che ulteriori esami diagnostici rilevavano che la vite femorale sporgeva, di circa 5 mm., sul condilo laterale del femore e che a tale sporgenza si accompagnava una grave infiammazione; – che il dott. J., a seguito di tali accertamenti, comunicava la necessità di un intervento di correzione chirurgica; – di essere stata operata da altro chirurgo, in data 10 settembre 2008, presso l’Ospedale S. Cuore – Don Calabria di Negrar (VR), per la riparazione del legamento, con rimozione del mezzo di sintesi precedente e sostituzione con altra vite riassorbibile; – che a tale operazione assisteva il dott. J. e riconosceva verbalmente il malposizionamento del legamento nel corso del precedente intervento. Tanto premesso, sulla scorta di perizia medico legale ante causam della dott.ssa H., l’attrice ha chiesto, a titolo contrattuale, il risarcimento dei danni, patrimoniali (per spese mediche ed accessorie, anche per gestione della pratica risarcitoria) e non patrimoniali, anche per non avere più potuto riprendere le attività sportive in precedenza praticate (calcio a livello agonistico e sci), subìti in conseguenza della colpa medica allegata in termini di errore nell’esecuzione dell’operazione del 22 ottobre 2007, e violazione dell’obbligo di informazione. 2. Si è costituito in giudizio il convenuto dott. J., resistendo in giudizio, contestan­do l’esistenza di colpa medica e rimarcando, tra l’altro, di essere intervenuto in sede di revisione di un precedente intervento [continua..]