manuale_insolvenza

home / Archivio / Fascicolo / Dalle Corti di merito

indietro stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Dalle Corti di merito

a cura di Ilaria Riva

LA NATURA DELLE POLIZZE VITA CD. LINKED TRA DIRITTO INTERNO E DIRITTO SOVRANAZIONALE 

Le sentenze annotate e relative massime sono reperibili nei paragrafi successivi alla nota.

Il dibattito sulla natura assicurativa o finanziaria delle polizze di Ramo III, c.d. linked (cioè quelle nelle quali l’obbligazione principale dell’assicura­tore è collegata al valore di organismi di investimento del risparmio o di fondi interni o comunque ad indici predeterminati di riferimento) sembrava essere giunto a un punto di definizione a seguito della convergente presa di posizione della giurisprudenza di merito e di legittimità.

A partire dalle note pronunce dei giudici di prime cure intorno alla fine della prima decade di questo secolo (Trib. Trani 11 marzo 2008, in Nuova giur. civ., 2009, 130; Trib. Venezia 24 giugno 2010, in Resp. civ. prev. (s.m.), 2011, 869, con nota di L. Bugiolacchi; Trib. Parma 10 agosto 2010, in questa Rivista, 2010, II, 781, con nota di F. De Francesco; Trib. Cagliari 2 novembre 2010, ivi, 2011, II, 369; Trib. Ferrara 27 giugno 2011, ivi, 2011, [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio

Sommario:

POLIZZE LINKED - POLIZZE UNIT LINKED E CONTRATTO ASSICURATIVO SULLA VITA - POLIZZA UNIT LINKED CON FORTE COMPONENTE FINANZIARIA - POLIZZA INDEX LINKED E CAUSA DEL CONTRATTO - POLIZZE UNIT LINKED E APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL TUF


POLIZZE LINKED

In conformità alla normativa sovranazionale, le polizze c.d. linked devono essere qualificate come contratti assicurativi, ancorché il rischio demografico sia ridotto e non sia garantita la restituzione del capitale inizialmente corrisposto. Laddove siano distribuite da agenti o broker non sono soggette alle prescrizioni del T.U.F., bensì alle regole del codice delle assicurazioni private  Il Tribunale * (omissis) FATTI DI CAUSA (Omissis) Con ricorso ex art. 702-bisc.p.c. depositato in data 18.10.2017, [Omissis] hanno adito il Tribunale di Bergamo al fine di ottenere l’accertamento della nullità della polizza [Omissis] denominata “[Omissis]”, sottoscritta in data 17 marzo 2010, per violazione dell’art. 23 del T.U.F. e la conseguente condanna di [Omissis] e di [Omissis] (di seguito per brevità solo [Omissis]), nella rispettiva qualità di intermediario e di compagnia assicuratrice contraente, alla restituzione della somma di euro [Omissis], corrispondente al premio versato in una unica soluzione al momento della proposta contrattuale. I convenuti si sono costituiti depositando separate memorie difensive, con le quali hanno contestato le deduzioni avversarie e hanno formulato reciproche domande di manleva, per l’ipotesi di accoglimento della domanda dei ricorrenti. All’udienza del 10 ottobre 2018, è stato disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario. Senza svolgimento di [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


POLIZZE UNIT LINKED E CONTRATTO ASSICURATIVO SULLA VITA

In conformità alla normativa sovranazionale, deve ritenersi che le polizze c.d. unit linked rientrino a pieno titolo nella nozione di contratto assicurativo sulla vita, con conseguente applicazione della regola dell’impignorabilità delle somme dovute ai sensi dell’art. 1923 c.c.  Il Tribunale* (Omissis) FATTI DI CAUSA (Omissis) 1. Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. notificato il 29 giugno 2017, R.M. conveniva in giudizio O.F. per sentir accogliere le conclusioni sopra riportate. Parte opponente narrava che la stessa F aveva avviato nei propri confronti una procedura esecutiva presso terzi, pignorando inter alia i crediti vantati dallo stesso nei confronti delle compagnie assicurative Generali S.p.A. (già Toro Assicurazioni), Allianz S.p.A. e Unipol Sai Assicurazioni S.p.A. (già Milano Assicurazioni), crediti derivanti dalla sottoscrizione – rispettivamente – di due polizze vita nonché di un piano individuale pensionistico disciplinato dal d. lgs. n. 252/2005. L’attore opponente allegava, a sostegno delle proprie pretese, l’intangibilità da parte dei creditori delle prestazioni discendenti dalle polizze assicurative sulla vita, ai sensi dell’art. 1923 c.c., nonché delle prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare (Cass., Sez. Un., n. 8271 del 31 marzo 2008). La convenuta opposta deduceva con la comparsa di costituzione che i [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


POLIZZA UNIT LINKED CON FORTE COMPONENTE FINANZIARIA

Una polizza unit linked, caratterizzata da una forte componente finanziaria e una debole componente assicurativa, rientra nella previsione della lettera u) dell’arti­colo 1, comma I del TUF (“‘prodotti finanziari gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria”), ed alla stessa deve applicarsi la disciplina dettata in tema di intermediazione finanziaria  Il Tribunale* ecc. (Omissis). FATTI DI CAUSA e MOTIVI DELLA DECISIONE F.G., premesso di aver stipulato in data 20 novembre 2000 con C.E., filiale di V., un “Fondo I.A.E.”, versando per cassa la somma di lire cinquanta milioni; che tra gli obiettivi del Fondo vi era l’incremento del capitale investito con protezione delle somme versate dal contraente; che alla scadenza del contratto, l’attore si era visto corrispondere una somma inferiore rispetto a quella versata, con uno scarto di circa euro 1.800,00; che vani erano stati i tentativi di definizione bonaria della vertenza, atteso che a seguito di diffida l’istituto di credito aveva negato ogni responsabilità offendo in via transattiva la minor somma di euro 589,13, da esso attore rifiutata; citava in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Crotone, ex Strongoli, la C.E. S.p.A. al fine di vedersi riconosciuta la somma di euro 1.800,00 circa indebitamente trattenuta, oltre interessi legali, e/o la diversa somma accertata in corso di causa. Autorizzata la chiamata del [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


POLIZZA INDEX LINKED E CAUSA DEL CONTRATTO

Laddove, nell’ambito di una polizza index linked, la prestazione dell’impresa di assicurazione non sia legata ad un evento attinente alla vita umana, bensì al valore di strumenti finanziari, la causa del contratto deve ritenersi completamente estranea a quella tipica del contratto di assicurazione e diviene del tutto irrilevante il nomen juris adottato dalle parti, con la conseguenza che alla fattispecie dovranno essere applicate le norme dell’intermediazione mobiliare, pertanto la mancata comunicazione della situazione di conflitto d’interesse è fonte di un obbligo risarcitorio Il Tribunale* ecc. (Omissis). FATTI DI CAUSA e MOTIVI DELLA DECISIONE (Omissis) Con atto di citazione del 4 settembre 2013 Co. An. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari – ex sezione dist. di Altamura, la compagnia di assicurazioni “Eurovita Assicurazioni S.p.A.” e la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, chiedendo: a) che fosse dichiarata la nullità della clausola, in quanto vessatoria, di cui al contratto di assicurazione n. 31030002451 denominato “eurotrend Clean Energy”, meglio descritto in citazione, intercorso con la Eurovita S.p.A. tramite l’intermediazione della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, filiale di Gravina in Puglia, e condannare, per l’effetto, Eurovita S.p.A. alla restituzione del premio dal­l’attore versato nella misura di euro 33.000,00, oltre interessi e [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


POLIZZE UNIT LINKED E APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL TUF

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio