Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Cass. 16 febbraio 2017, n. 4112 (di Marco Rossetti)


(Sez. L)–16 febbraio 2017, n. 4112 – Pres. Venuti,Est. Boghetich, P.M. Matera (conf.) – D. (avv. Marchionne) c. UCMB S.p.A. (avv. Massignani).

(Sentenza impugnata: App. Caltanissetta 17 febbraio 2011)

Nel caso di sottoscrizione di una polizza r.c. auto e di rilascio all’assicurato del­l’apposito contrassegno, indicativo di decorrenza e durata, ove la compagnia assicurativa non abbia ricevuto il premio, o la prima rata di esso, a causa del ritardato versamento da parte dell’agente, l’assicurazione è sospesa ai sensi dell’art. 1901, comma 1, c.c., ma l’assicuratore è obbligato a risarcire i danni al terzo danneggiato, in virtù del principio della rilevanza dell’autenticità del contrassegno rilasciato all’assicurato e del pagamento del premio nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal contratto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva escluso un nesso di causalità tra il ritardo del subagente, nella comunicazione dell’avvenuto pagamento del premio, e la responsabilità della compagnia assicuratrice per i danni cagionati dall’assicurato a terzi) (1). (1) La sentenza parrebbe ripercorrere quasi ad litteram un remoto precedente di merito: si tratta di Trib. Roma 30 maggio 1989, in questa Rivista, 1990, II, 2, 183, con nota critica di G.IANNOTTA, Ritardata trasmissione di premi assicurativi da parte dell’agente e correlativa sua responsabilità, secondo cui, dal momento che il con­tratto di assicurazione produce i propri effetti dalle ore 24.00 del giorno in cui è stato pagato il premio, l’assicuratore non potrebbe sottrarsi al pagamento dell’indenniz­zo, se il premio è stato pagato dall’assicurato, ma non “girato” dall’agente all’assi­curatore. Pertanto non vi sarebbe alcun nesso causale tra l’inadempimento, da parte dell’agente, dell’obbligo di versare tempestivamente all’assicuratore il premio ricevuto dall’assicurato, e l’obbligo dell’assicuratore di pagare l’indennizzo. Il problema, tuttavia, non è così semplice. Altro, infatti, è il rapporto tra assicurato ed assicuratore, altro è il rapporto tra assicuratore ed agente (o subagente, come nel caso deciso dalla sentenza qui in rassegna). Nell’assicurazione della r.c.a., poi, a tali rapporti se ne aggiunge un terzo, quello tra terzo danneggiato ed assicuratore del responsabile. Nel rapporto tra assicurato ed assicuratore, il pagamento del premio è condizione di efficacia del contratto. Oggi gli antichi dibattiti sull’efficacia del premio pagato nelle mani dell’intermediario sono espressamente risolti dall’art. 118, comma 1, cod. ass., il quale stabilisce che “il pagamento del premio eseguito in buona fede al­l’intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all’im­presa di assicurazione”. La sentenza qui in rassegna, tuttavia, aveva ad oggetto fatti [continua..]