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Cass. 21 dicembre 2016, n. 26606
Marco Rossetti
(Sez. II) – 21 dicembre 2016, n. 26606 – Pres. Mazzacane, Est. Migliucci, P.M. del Core (diff.) – F. (avv. Salerno) c. V. (avv. De Stefano).
(Sentenza impugnata: App. Genova 21 febbraio 2012)
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Nel contratto di assicurazione sulla vita per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell’art. 1920, comma 3, c.c., un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante e non può, quindi, essere oggetto delle sue (eventuali) disposizioni testamentarie né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima; sicché la designazione dei terzi beneficiari del contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari medesimi in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, in modo che qualora i beneficiari siano individuati, come nella specie, negli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che, in linea teorica e con riferimento alla qualità esistente al momento della morte dello stipulante, siano i successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all’eredità (1).
(1) La sentenza si uniforma all’orientamento prevalente, ma purtroppo non unanime, della S.C.
Nello stesso senso, si veda Cass., Sez. I, 10 novembre 1994, n. 9388, in Giust. civ., 1995, I, 949, secondo cui nel contratto di assicurazione contro gli infortuni a favore del terzo, cui si applica la disciplina dell’assicurazione sulla vita, la disposizione contenuta nell’art. 1920, comma 3, c.c. (secondo cui, per effetto della designazione, il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione) deve essere interpretato nel senso che il diritto del beneficiario alla prestazione dell’assicuratore trova fondamento nel contratto ed è autonomo, cioè non derivato da quello del contraente; pertanto, quando in un contratto di assicurazione contro gli infortuni, compreso l’evento morte, sia stato previsto, fin dall’origine, che l’indennità venga liquidata ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, tale clausola va intesa nel senso che il meccanismo sussidiario di designazione del beneficiario è idoneo a far acquistare agli eredi i diritti nascenti dal contratto stipulato a loro favore (art. 1920, commi 2 e 3, c.c.); mentre l’individuazione dei beneficiari-eredi va effettuata attraverso l’accertamento della qualità di erede secondo i modi tipici di delazione dell’eredità (testamentaria o legittima: art. 475, comma 1, e 565 c.c.) e le quote tra gli eredi, in mancanza di uno specifico criterio di ripartizione, [continua..]