Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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La nuova direttiva (IDD) vista con gli occhi dell'operatore (di Jean François Mossino)


Il contributo ha lo scopo di delineare il punto di vista di chi opera sul campo come intermediario assicurativo dopo l’approvazione della nuova direttiva 2016/97/UE sulla “distribuzione assicurativa”. L’eccesso di regolamentazione pesa sul consumatore producendo costi che ricadono su clienti e intermediari. Per rispondere in modo adeguato alle esigenze del consumatore è necessario un progetto organico che tenga presenti le possibili sinergie tra pubblico e privato. Al cliente interessa il prezzo finale e la qualità delle garanzie acquistate: gli intermediari professionali qualificati devono rispondere a queste sfide riorganizzando le proprie agenzie ed elaborando nuove strategie com­merciali e di gestione, in un mix equilibrato che sappia coniugare la tradizione con l’innovazione tecnologica.

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. Lavorare a norme concretamente utili, praticabili ed efficaci - 3. Il punto di vista sui POG - 4. Il punto di vista sui doveri precontrattuali - 5. A proposito di incentivi e della trasparenza sulle remunerazioni - 6. Il punto di vista sugli IBIPS - 7. Prospettive per gli agenti di assicurazione


1. Premessa

Questo contributo ha lo scopo di delineare il punto di vista di chi opera sul campo come intermediario assicurativo dopo l’approvazione della nuova direttiva 2016/97/UE sulla “distribuzione assicurativa” (e dei conseguenti, prossimi “atti delegati”). Partiamo dall’attuale posizione del BIPAR sulla IDD: il nostro invito, a Bruxelles come nei singoli Paesi membri, èquello di fare tutto il possibile per evitare un eccesso di regolamentazione nel momento in cui le diverse nazioni recepiranno la nuova direttiva. La IDD ha già introdotto importanti e sufficienti cambiamenti rispetto alla precedente direttiva. A titolo di esempio possiamo ricordare il regolamento POG, piuttosto che le regole sugli IBIPs (i prodotti assicurativi a contenuto finanziario). È importante che le rappresentanze nazionali degli intermediari assicurativi aderenti al BIPAR aprano il confronto con le Istituzioni dei Paesi in cui operano, per esortarle a non andare oltre a quanto sancito dalla IDD nel momento in cui questa verrà adottata a livello nazionale. Ciò in particolare in un Paese come l’Italia che si è già portata molto avanti con l’at­tuazione della precedente direttiva, ottemperando da qualche anno a disposizioni contenute nella IDD. L’eccesso di regolamentazione pesa sul consumatore, sugli operatori delle agenzie di intermediazione e sul sistema assicurativo in generale, producendo costi (in termini di tempo e di denaro) che ricadono sui clienti, oltre che sugli intermediari. Inoltre, molto spesso, non permette di raggiungere il risultato desiderato dal legislatore, anzi talvolta ottiene un effetto opposto al principio ispiratore. È ciò che capita ad esempio con le informazioni da rilasciare al consumatore pri­ma che stipuli un contratto di assicurazione: viene consegnato al consumatore un quantitativo smisurato di carta, che contiene informazioni sovrabbondanti (perché si finisce quasi per duplicare il contratto, per la quantità di fogli e di indicazioni in essi contenute), che il cliente si rifiuta sistematicamente di leggere, dichiarando di non avere tempo o di non averne voglia. Finisce così per apporre un numero spropositato di firme, con cui dichiara di aver analizzato e accettato princìpi o regole contrattuali che in realtà non ha nemmeno letto. Questo capita alla maggior parte delle persone quando si trovano [continua ..]


2. Lavorare a norme concretamente utili, praticabili ed efficaci

Sarebbe molto utile un reale confronto tra le parti interessate, rappresentan­ze (degli intermediari, delle compagnie e dei consumatori) e Istituzioni nazionali, al fine di individuare e adottare norme utili, concretamente efficaci, semplificando e alleggerendo gli attuali impianti normativi e i processi che ne con­seguono, ponendo anche una maggiore attenzione ai costi che generano. Potrebbe essere una buona occasione farlo quando l’Italia dovrà recepire la IDD, verificando insieme – preventivamente – quali possano essere le conseguenze di una maggiore regolamentazione rispetto alle normeemanate dalla IDD. Il confronto a posteriori si è sempre dimostrato dispersivo e poco efficace. Inoltre ingenera una comprensibile difesa delle singole posizioni, a scapito di un risultato sistemico. Nel nostro Paese la nuova direttiva non propone cambiamenti significativi per gli intermediari di assicurazione professionali; sostanzialmente risulterebbe cambiare poco rispetto alla precedente IMD nell’operatività quotidiana. Accogliamo tuttavia con favore il fatto che questa nuova direttiva regoli la distribuzione assicurativa in generale e non sia più semplicemente limitata all’intermediazione. Sono state recepite dal legislatore europeo le nostre sollecitazioni sul prin­cipio che le regoledebbano essere uguali per tutti coloro che distribuiscono prodotti e servizi assicurativi; che siano figureprofessionali oppure no, che si tratti di distribuzione fisica o di distribuzione virtuale, che venga praticata in via diretta oppure no. Dovremo tuttavia vigilare sulla messa in pratica di questo principio, perché nel mondo reale di oggi siamo ancora molto distanti dal far osservare re­gole uguali per tutti. Il divario e la disparità nelle regole da osservare per un agente o un broker sono eccessivi rispetto a quelle di altri distributori. Il consumatore va tutelato in ogni caso, anzi dovrebbe essere posta una maggiore attenzione quando a servirlo è un distributore non professionale, che opera a livello accessorio oppure in via non continuativa. Ecco dove si dovrebbe trovare un maggiore equilibrio, tra le norme eccessivamente rigorose (tanto da risultare addirittura inefficaci) che si impongono agli intermediari professionali, e norme molto labili o inesistenti per distributori che possono interessare masse importanti di clienti, magari in via complementare ad altra [continua ..]


3. Il punto di vista sui POG

Per quanto riguarda i POG siamo favorevoli al fatto che si sia aggiunto un livello di attenzione che tuteli i consumatori circa la qualità dei prodotti messi sul mercato e il livello di rispondenza degli stessi alle esigenze dei segmenti di clientela per cui sono stati ideati; soprattutto quando sta aumentando e mutando la tipologia di distributori e, anche, di compagnie d’assicurazione. Anche in questo caso è però importante che non si vada oltre, in maniera eccessiva, alle norme e regole già esistenti. Per quanto riguarda gli intermediari, secondo il nostro punto di vista, EIOPA ha invece superato quanto disposto dall’art. 25 della IDD. Gli Intermediari debbono già rispondere ad un articolato quadro regolamentare per quanto riguarda il prodotto intermediato, senza doversi assumere anche la responsabilità di rispondere per un prodotto assicurativo che viene di fatto “fabbricato-costruito” (a seconda delle traduzioni) dalle imprese di assicurazione, in assoluta autonomia, anche quando si confrontano con la rete distributivaprima di metterlo in com­mercio. Tali confronti sono infatti di natura consultiva e, quando anche una com­pagnia decida di adottare suggerimenti che provengono da una commissione tecnica della propria rete distributiva, lo fa solo dopo averne verificata la fattibilità sul piano tecnico e giuridico, assumendosene quindi la responsabilità finale. Nemmeno si può, secondo noi, definire quale “produttore di fatto” un broker,un agente plurimandatario, piuttosto che un monomandatario che si avvale della libera collaborazione, quando compone una proposta articolata con polizze emesse da più compagnie. Le responsabilità attinenti ai prodotti non possono ricadere sull’intermediario, che deve già rispondere dell’adeguatezza, dell’ap­propriatezza dell’offerta fatta in base alle esigenze del cliente. È quindi corretto e coerente che le responsabilità inerenti al prodotto assicurativo ricadano sull’impresa di assicurazione; in particolare se si pensa al mercato che verrà e ai nuovi attori che ne faranno parte. Il riferimento è per esempio a quelle compagnie che nasceranno per assicurare specificatamente macchine, oggetti e strumenti quali i veicoli autonomi fabbricati con stampanti in 3D, oppure i droni per la consegna di pacchi postali [continua ..]


4. Il punto di vista sui doveri precontrattuali

Simili riflessioni andrebbero fatte anche sul tema dell’adeguatezza e appropriatezza dell’offerta, piuttosto che dell’informazione precontrattuale, par­tendo dall’analisi di come vengono attualmente osservate tali norme prima di pensare ad accentuarne il valore con il recepimento della nuova IDD. Il punto continua ad essere quello di coniugare l’importanza di queste nor­me, che tutti condividiamo, con la realtà operativa, cioè con quello che capita nel quotidiano. Dovremmo chiederci dove inizi e dove termini il diritto e il dovere di informazione, così come approfondire il perimetro entro il quale un’offerta possa ritenersi adeguata o appropriata per un consumatore. Partiamo da uno dei contratti dei rami elementari (non auto, non vita) tra i più diffusi in Italia: la polizza infortuni. Quando può definirsi adeguata alle esigenze del consumatore? Intanto è indispensabile soffermarci sul significato che una persona normale attribuisce al termine “infortuni”. Secondo la definizione contrattuale si tratta di causa violenta, fortuita, esterna; mentre per la maggior parte delle persone un infortunio è sinonimo di “disgrazia”, termine che si usa anche per un infarto o un ictus: che invece non sono coperti da una polizza infortuni. Se vogliamo superare l’eventuale malinteso sulle definizioni, è importante riflettere sulla sostanza e sull’utilità della copertura assicurativa per un con­sumatore. Una polizza infortuni copre generalmente il caso di morte e di invalidità permanente per l’appunto a seguito di infortunio; ma non da malattia. Le domande che dobbiamo porci sono: – al consumatore serve assicurare la causa o l’effetto del decesso e del­l’invalidità? – è effettivamente la morte o l’invalidità da infortunio che il consumatore ha esigenza di assicurare? oppure serve coprire tali eventi anche a seguito di malattia (che è statisticamente piùfrequente dell’infortunio)? Il decesso o una grave invalidità permanente derivante da una malattia pro­voca conseguenze uguali a quelle di un incidente: la necessità di fronteggiare gli stessi disagi economici, sopperendo a un reddito che si riduce o addirittura si interrompe e fronteggiando le maggiori spese per farsi assistere e [continua ..]


5. A proposito di incentivi e della trasparenza sulle remunerazioni

Una riflessione critica merita di essere fatta anche sul tema inerente i conflitti di interesse, l’inducement o gli incentivi. Gli intermediari per primi sono favorevoli alla trasparenza nei confronti dei propri clienti, purché serva realmente agli stessi e risponda ai princìpi di tutela degli assicurati. Invece rendere totalmente trasparente la remunerazione dell’in­termediario complica notevolmente l’informazione pre-contrattuale e rischia di fuorviare il consumatore nelle proprie valutazioni: troppo spesso, infatti, si è portati a pensare che a fronte di una remunerazione elevata corrisponda un contratto assicurativo meno conveniente; mentre spesso non è così. Il sistema remunerativo degli intermediari professionali è complesso, dipende da una moltitudine di variabili quali – a solo titolo di esempio – la quantità e la qualità di adempimenti gestionali e amministrativi che le diverse compagnie chiedono di espletare (in misura differente l’una dall’altra) alle agenzie di intermediazione. Naturalmente, laddove gli viene trasferito un maggior numero di mansioni o attività da parte dell’impresa di assicurazione, all’intermediario viene riconosciuta una remunerazione più elevata. Risulta perciò complesso spiegare ad un consumatore le ragioni per cui la provvigione di un intermediario risulti superiore a quella di un suo collega, quando le motivazioni sono così difficili da percepire e da valutare per un non addetto ai lavori. Inoltre, per fare un secondo esempio, può capitare che due agenti della stessa compagnia, magari confinanti, percepiscano provvigioni dif­ferenti su contratti identici: le ragioni, in questo caso, sono banalmente legate all’anzianità di mandato. La domanda madre dovrebbe essere: serve al consumatore conoscere la remunerazione dell’intermediario per fare una scelta consapevole e di qualità? La risposta è no. Al cliente interessa il prezzo finale (compreso di provvigioni) e la qualità delle garanzie acquistate. Tanto che la trasparenza imposta per legge sulle polizze auto non ha generato interesse nei consumatori. C’è però un aspetto più importante da prendere in considerazione se si ha davvero a cuore la tutela del consumatore e se si vuole orientare uno sviluppo qualitativo e [continua ..]


6. Il punto di vista sugli IBIPS

Un capitolo a parte merita proprio il settore vita, maggiormente interessato dagli atti delegati riferentisi agli IBIPs, ossia i prodotti assicurativi a contenuto finanziario. Qui l’obbligo di trasparenza totale è mutuato dalla MIFID e trova una sua coerente giustificazione, purché non interessi i prodotti assicurativi puri (ossia non collegati a gestioni finanziarie) quali le polizze temporanee contro il caso morte, piuttosto che le Long term care. Necessita invece riflettere sulla parte attinente agli incentivi, che nella pra­tica dell’attività quotidiana sono diventati una componente importante per remunerare il necessario servizio di assistenza e consulenza, pre e post vendita, di polizze la cui provvigione è ormai diventata (anche per conseguenza della normativa) esigua e insufficiente, soprattutto per compensare un’attività di in­termediazione corretta e adeguata. Basti anche solo vedere la quantità di documenti che in questo campo l’agenzia è tenuta a stampare e conservare (sem­pre per rispondere ai doveri d’informazione pre-contrattuale). Nell’Europa che si affaccia sul Mediterraneo c’è una elevata necessità di sviluppare il settore vita previdenziale, soprattutto per scongiurare e curare pre­ventivamente il rischio di una grave piaga sociale ed economica conseguente alle difficoltà del sistema pensionistico pubblico. A tal proposito servono prodotti assicurativi più evoluti di quelli attuali, effettivamente basati su princìpi assicurativi. Detto ciò, per analizzare, comprendere e scegliere le soluzioni più adeguate, il consumatore latino ha bisogno di rassicurazione, non solo di assicurazione. Ha bisogno di potersi riferire, negli anni, a un professionista competente che gli dia conferme delle scelte iniziali, provvedendo inoltre ad adeguare nel tempo i programmi sottoscritti, soprattutto al mutare delle esigenze. Questo avviene quando l’agenzia di intermediazione continua ad essere presente a livello locale, radicata nella realtà sociale ed economica dove vive il cliente e – anche se facilmente collegata con moderni sistemi di comunicazione o relazione a distanza – che sia comodamente disponibileper un colloquio di persona. Un tale livello di servizio deve essere remunerato dalle compagnie, perché se il consumatore del Nord Europa non ha [continua ..]


7. Prospettive per gli agenti di assicurazione