Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Cass. 13 ottobre 2017, n. 24069 (di Marco Rossetti)


(Sez. III) –13 ottobre 2017, n. 24069 – Pres. Chiarini,Est. Olivieri,P.M. De Augustinis (conf.) – D. (avv. Alfonsi) c. L.

(Sentenza impugnata: App. Roma 3 ottobre 2013)

In tema di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli, nell’ipotesi in cui non sussista una valida o efficace polizza r.c.a. e tuttavia l’affida­mento sulla sua sussistenza sia stato ingenerato dal rilascio di un certificato o di un contrassegno assicurativo, il danneggiato può scegliere se esperire l’azione diretta, exart. 18 l. n. 990 del 1969 (ora art. 144 d.lgs. n. 209 del 2005), nei confronti del­l’assicuratore del responsabile, facendo valere la situazione di apparenza indotta dal rilascio del certificato o del contrassegno, oppure l’azione risarcitoria, ex art. 19 l. n. 990 del 1969 (ora art. 283 d.lgs. n. 209 del 2005), nei confronti dell’impre­sa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, facendo valere la situazione reale in ordine alla mancanza di copertura assicurativa (1). (1) La sentenza arricchisce di un tassello di encomiabile chiarezza il quadro dei princìpi affermati dalla S.C. per l’ipotesi purtroppo non rara di sinistri causati da vei­coli circolanti con contrassegni assicurativi falsi, contraffatti, oppure indebitamente rilasciati nonostante il mancato pagamento del premio. Tale quadro può essere così riassunto: (a) se il contratto esiste, ma il contrassegno è stato rilasciato senza previo pagamento del premio, l’assicuratore è obbligato verso il terzo danneggiato, salva rivalsa verso l’assicurato e verso il proprio intermediario infedele o distratto (Cass. civ., Sez. III, 11 aprile 2016, n. 6974, in Foro it., 2016, I, 2461); (b) se il contratto non esiste, ma il contrassegno è stato fraudolentemente contraffatto od artefatto su un modulo autentico, l’assicuratore risponde verso il terzo danneggiato a meno che non dimostri l’incolpevolezza della sottrazione dei moduli in bianco (Cass. civ. [ord.], Sez. VI, 9 ottobre 2015, n. 20374; Cass. civ. [ord.], Sez. VI, 5 luglio 2012, n. 11295); (c) se, infine, il contrassegno è del tutto falso, l’assicuratore non risponde verso il terzo danneggiato, ma spetterà a lui l’onere di dimostrare che la falsificazione è avvenuta senza sua colpa (Cass. civ., Sez. III, 27 agosto 2014, n. 18307, in Arch. circolaz., 2014, 1011).   La Corte ecc. (Omissis) FATTI DI CAUSA In esito al sinistro stradale nel quale DeB.A. e DeB.W., rispettivamente conducente e proprietario del veicolo coinvolto nello scontro con l’auto di proprietà di L.L. sprovvista di copertura assicurativa r.c.a., avevano subìto il primo lesioni personali ed il secondo danni patrimoniali derivanti dalla rottamazione del veicolo, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9675/2009, rigettava la domanda proposta nei confronti di INA Assitalia S.p.A., n.q. di impresa designata alla liquidazione dei danni in nome e per conto del FGVS, in quanto [continua..]