Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Massimario (di a cura di Marco Rossetti )


  
SOMMARIO:

Giurisdizione delle controversie in materia di impiego alle dipendenze dell' IVASS - Assicurazione contro infortuni o assicurazione di responsabilità civile? - Onere della prova nel giudizio promosso dall'assicurato


Giurisdizione delle controversie in materia di impiego alle dipendenze dell' IVASS

Procedimento civile – giurisdizione – Dipendenti dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni IVASS – Controversie relative – Giurisdizione del giudice amministrativo – Sussistenza – Fondamento. Le controversie in materia di impiego alle dipendenze dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto il relativo rapporto di lavoro, la cui fonte di regolamentazione è costituita da un atto normativo di competenza del Consiglio dell’Istituto e non già dal contratto collettivo, è rimasto assoggettato alla disciplina pubblicistica ed escluso dalla privatizzazione – non avendo inciso sul quadro normativo l’art. 133 c.p.a., norma processuale meramente ricognitiva che sottrae alla giurisdizione esclu­siva i soli rapporti qualificabili di impiego privato – avuto riguardo all’elevato tasso di tecnicità ed all’autonomia dell’Istituto dal potere esecutivo, che non possono non riflettersi anche sul momento conformativo del rapporto di lavoro del personale  Cass. (Sez. Un.) – 28 febbraio 2020, n. 5591 (ord.)  Pres. Mammone, Est. Doronzo – B. (avv. Salvatori) c. I. (avv. Galanti). Regola di giurisdizione È la prima volta, a quanto consta, che il giudice di legittimità era chiamato a stabilire quale fosse il giudice competente a conoscere delle controversie di lavoro tra l’IVASS ed i suoi dipendenti. Analogo principio era però già stato affermato con riferimento alle controversie di lavoro del disciolto ISVAP (Cass. civ. [ord.], Sez. Un., 19 dicembre 2005, n. 27893, in Foro it. Rep., 2005, Impiegato dello Stato e pubblico, n. 236, secondo cui “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto il relativo rapporto di lavoro, che si instaura sulla base di un atto unilaterale di assunzione di competenza del consiglio dell’Istituto, e non di un contratto, è rimasto assoggettato alla disciplina pubblicistica ed escluso dalla contrattualizzazione, né tale esclusione della privatizzazione del rapporto si pone in contrasto con le funzioni e i caratteri dell’Istituto, considerato che, sebbene si dubiti che esso abbia natura di autorità indipendente, nondimeno l’elevato tasso di tecnicità e l’autonomia [continua ..]


Assicurazione contro infortuni o assicurazione di responsabilità civile?

Ass. contro gli infortuni – Per conto altrui – Distinzione dalla assicurazione di responsabilità civile – Interpretazione del contratto – Criteri – Uso del lemma “assicurato” – Decisività – Fattispecie. La circostanza che, in un contratto di assicurazione stipulato da un istituto scolastico, il rischio coperto sia quello di infortuni agli alunni, e questi ultimi vengano definiti nel contratto stesso come “assicurati”, impedisce di qualificare quel contratto come un’assicurazione della responsabilità civile stipulata per conto proprio dalla scuola, ed impone di qualificarlo come assicurazione contro gli infortuni stipulata per conto altrui, ex art. 1891 c.c., dalla scuola a favore degli alunni     Cass. (Sez. VI e III) – 12 marzo 2020, n. 7062 (ord.) Pres. Frasca, Est. Scoditti – D’A. (avv. Acone) c. Assicurazioni Generali S.p.A. (n.c.). Sentenza impugnata: App. Salerno 21 aprile 2017  Se c’è un insegnamento che può trarsi dalla massima in questione, è constatare amaramente quanto sia poco diffusa la cultura assicurativa nella giurisprudenza di merito. Apprendiamo infatti dalla motivazione della sentenza qui in rassegna non solo che il giudice di merito aveva qualificato “a favore del terzo” un’assicurazione per conto altrui, confondendo l’istituto di cui all’art. 1411 c.c. con quello di cui all’art. 1891 c.c., ma per di più aveva confuso la figura del contraente con quella dell’assicurato, qualificando il contratto “per conto proprio” sulla base del mero fatto che a stipularlo fosse stata la scuola, e non l’alunno infortunato. Sull’assicurazione per conto altrui, oltre la trattatistica e le opere generali, si vedano A. La Torre, Un chiarimento sull’assicurazione per conto altrui (art. 1891 c.c.), in Giust. civ., 2002, I, 899; P. Dellachà, Le Sezioni Unite sull’assicurazione per conto di chi spetta: conferme e nuovi punti di partenza, in Danno e resp., 2002, 1217; R. De Michel, Assicurazione contro i danni a favore del terzo, in Giur. it., 1995, I, 1, 61.


Onere della prova nel giudizio promosso dall'assicurato