Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


La legge applicabile al risarcimento del danno subìto dalla vittima o dal suo avente causa non residenti in Italia in caso di sinistro avvenuto in Italia: per un giusto equilibrio nella composizione degli interessi in rilievo (di Marco Frigessi di Rattalma, Giorgiomaria Losco)


Il presente articolo analizza in chiave critica la quantificazione del risarcimento del danno nelle fattispecie in cui l'incidente stradale abbia luogo in un Paese diverso da quello di residenza della vittima o dei suoi aventi causa. Esso ritiene che anche in virtù delle norme contenute nel Regolamento europeo Roma II sia opportuno quantificare il danno e poi risarcirlo proprio in base ai parametri del Paese di residenza della vittima o, rispettivamente,  dei suoi aventi causa, allo scopo di evitare ingiustificate locupletazioni o, al contrario, ingiustificate riduzioni di risarcimento.

In via alternativa si può prevedere l'applicazione della legge italiana del luogo del sinistro ma con risarcimento comunque ragguagliato alla realtà economica e monetaria in cui risiedono i soggetti danneggiati da risarcire.

  
SOMMARIO:

1. I sinistri cross-border: diffusione e problematiche - 2. La legge applicabile al risarcimento dei danni subėti dalla vittima non residente in Italia per un sinistro avvenuto in Italia - 3. La legge applicabile al risarcimento dei danni subėti dagli aventi causa non residenti in Italia della vittima deceduta per un sinistro avvenuto in Italia - 4. La natura, alla stregua del diritto italiano, del danno subėto dagli aventi causa della vittima deceduta - 5. Per un giusto equilibrio nell’individuazione internazional-privati­stica della legge applicabile al risarcimento dei danni subėti da sog­getti non residenti nel foro - NOTE


1. I sinistri cross-border: diffusione e problematiche

Questo lavoro si propone di analizzare il tema dei rapporti tra assicurazio­ne della responsabilità civile e risarcimento del danno da illecito transfrontaliero, tema che presenta delle tecnicità e complessità squisitamente giuridiche che consigliano di rivisitarlo criticamente anche alla luce di recenti sviluppi normativi e giurisprudenziali. Il tema riveste un notevole interesse anche dal punto di vista economico-sociale, dato che il processo di globalizzazione dell’economia comporta un aumento delle attività economiche c.d. transfrontaliere o cross-border e così dei trasporti transfrontalieri e, quindi, inevitabilmente anche dei sinistri transfrontalieri, ossia di quei sinistri che presentano contatti con più giurisdizioni statuali. L’elemento transfrontaliero del sinistro può derivare dal fatto che la vittima dell’illecito civile non sia residente nello Stato del foro, oppure che il responsabile civile dello stesso non vi risieda od ancora che l’assicuratore della responsabilità civile non vi sia stabilito. Per dare un’idea di massima delle dimensioni quantitative della tematica qui discussa basterà dire che il numero degli incidenti stradali transfrontalieri rilevati dal sistema dei Bureaux per l’anno 2014 è stato pari a 334.384 nei Paesi aderenti al sistema della carta verde e, solo in Italia, pari a 13.656. Per un esatto inquadramento normativo iniziamo con il rilevare che per tutti i sinistri avvenuti dopo l’11 gennaio 2009 la legge applicabile è individuata dal regolamento europeo n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, c.d. regolamento Roma II [1]. Come è noto non si tratta di un regolamento recante norme sostanziali uniformi sulla responsabilità civile: non vi si trovano regole sul criterio di im­putazione della responsabilità, sulla tipologia dei danni risarcibili, sul nesso di causalità, ecc. Roma II è un classico strumento di diritto internazionale pri­vato, esso serve quindi al giudice ed agli avvocati delle parti in causa esclusivamente a stabilire quale sia la legge statale applicabile alla fattispecie. È anche importante premettere che giusto l’art. 3 del regolamento, intitolato “carattere universale”, la legge designata dal regolamento si applica anche ove essa non sia quella di uno Stato membro [continua ..]


2. La legge applicabile al risarcimento dei danni subėti dalla vittima non residente in Italia per un sinistro avvenuto in Italia

Venendo ora allo specifico delle assicurazioni, notiamo che le sopra indicate regole servono ad individuare la legge applicabile anche agli illeciti trans­frontalieri in relazione ai quali sussista una copertura assicurativa obbligatoria o facoltativa. Ciò fa sì che in linea di principio spetti alla lex loci damnideterminare l’an ed il quantum dei danni risarcibili anche in relazione ad ille­citi cui inerisca per l’appunto un contratto di assicurazione della responsabilità civile. Quindi ciò vale anche nelle cause in cui l’assicuratore del responsabile civile venga chiamato in giudizio con l’azione diretta ad opera del sog­getto danneggiato dal sinistro o degli eredi del medesimo. Con riferimento ai sinistri stradali ciò comporta che prima facie sia la legge italiana a dover essere applicata dal giudice quando l’incidente abbia luogo in Italia e ciò anche se la vittima sia una persona che non risieda e che non presenti alcun collegamento significativo con l’Italia. Il risarcimento sarebbe regolato dalla legge italiana anche se la vittima dell’incidente sia, per fare un’ipotesi estrema, un automobilista alla guida di un veicolo estero che si trovasse a percorrere per pochi chilometri il territorio italiano. Ora a nostro parere questa soluzione non è corretta. Infatti in materia di incidenti stradali la lex loci damni non è quella che presenta il più stretto collegamento con la fattispecie. In particolare in materia di incidenti stradali è piuttosto il criterio della residenza della vittima (o del suo avente causa) che dovrebbe essere decisivo. Questa nostra valutazione trova un preciso riscontro proprio nel regolamento Roma II. Infatti al 33° considerando si afferma che “Conformemente alle norme nazionali vigenti in materia di risarcimento concesso alle vittime di incidenti stradali, è opportuno che, nel quantificare i danni per lesione alla persona qualora l’incidente abbia luogo in uno Stato diverso da quello di residenza abituale della vittima, il giudice adito tenga conto di tutte le circostanze di fatto riguardanti la vittima, compreso l’effettivo lucro cessante e le spese del trattamento medico e riabilitativo” [5]. Nel medesimo senso depongono le conclusioni dell’Avvocato Generale Nils Wahl presentate il 10 settembre 2015 in causa Lazar c. Allianz S.p.A. C-350/14 che [continua ..]


3. La legge applicabile al risarcimento dei danni subėti dagli aventi causa non residenti in Italia della vittima deceduta per un sinistro avvenuto in Italia

Veniamo ora a trattare della legge applicabile al risarcimento dei danni subìti dagli aventi causa non residenti in Italia della vittima deceduta in un incidente stradale avvenuto in Italia. Qui rileva la già citata sentenza della Corte di Giustizia del 10 dicembre 2015, in causa C-350/14, Lazar c. Allianz S.p.A. La Corte di Giustizia è stata chiamata dal Tribunale di Trieste con un rinvio pregiudiziale ad interpretare la nozione di “conseguenze indirette” contenuta nell’art. 4, par. 1, del regolamento Roma II, il quale, come si visto sopra, sancisce che la legge applicabile al fatto illecito è la legge del luogo del danno, a prescindere dal Paese in cui si verificano le “conseguenze indirette” di tale fatto. La causa davanti il Tribunale di Trieste vedeva come parte attrice – per quanto di rilievo ai fini del rinvio pregiudiziale – il sig. F.L., cittadino rumeno residente in Romania, padre della sig.ra F., cittadina rumena residente in Italia, deceduta in Italia in seguito ad investimento ad opera di un veicolo non identificato, con conseguente intervento del Fondo di garanzia per le vit­time della strada e indicazione di Allianz S.p.A. quale impresa designata dal Fondo. Il Tribunale di Trieste domanda, nella propria ordinanza di rinvio pre­giudiziale alla Corte di Giustizia, in sostanza se il danno morale e patrimoniale subìto dal padre per la morte della figlia debba essere qualificato come un danno autonomo, ovvero come una “conseguenza indiretta” del danno subìto dalla figlia. Si noti che la questione non è di poco conto, dato che se si opta per la prima soluzione, ossia che il danno subìto dal padre sia un danno autonomo – distinto da quello subìto dalla figlia – si deve applicare per la definizione dei danni risarcibili e per la quantificazione del risarcimento la legge rumena, posto che tale autonomo pregiudizio deve per forza di cose ritenersi sorto nel Paese di residenza del padre, la Romania. Viceversa se si opta per la seconda soluzione, ossia si qualifica il danno subìto dal padre come “conseguenza indiretta”, si disconosce l’autonomia del pregiudizio subìto dal padre e si finisce inevitabilmente per applicare all’an ed al quantum di questo pregiudizio la legge del luogo dell’incidente, nella specie quella italiana. La Corte di Giustizia ha operato questa [continua ..]


4. La natura, alla stregua del diritto italiano, del danno subėto dagli aventi causa della vittima deceduta

Come già detto la sentenza della Corte di Giustizia Lazar al fine di deter­minare la legge applicabile al caso di decesso da illecito civile (nella fattispe­cie sinistro stradale) di cittadino UE in Paese diverso da quello di residenza dei congiunti aventi diritti risarcitori, ha optato per l’applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato l’evento letale. Sulla individuazione della legge applicabile, in base al regolamento Roma II, si è detto sopra: quello che, invece, vorremmo ulteriormente approfondire e sviluppare – alla luce della lex fori italiana – e che dovrebbe costituire la chiave di volta di ogni valutazione in merito, è, se sia, o meno, condivisibile l’affermazione della Corte secondo cui il c.d. “danno diretto” (in forza del quale ex art. 4, par. 1, del regolamento Roma II) sarebbe, nella fattispecie de quo, quello avvenuto nel luogo del decesso del sinistrato perché qui sarebbero avvenute le lesioni fisiche che hanno cagionato la morte dell’investito; sarebbero così irrilevanti i luoghi e dell’incidente stradale e della residenza dei congiunti del deceduto aventi diritto al risarcimento (che la Corte definisce, come meri “danni indiretti”) ma rileverebbe solo il luogo del danno fisico sopra detto. In questo contesto la Corte cita anche il 17° considerando dello stesso regolamento Roma II secondo cui “in caso di lesioni alla sfera personale o danni patrimoniali ... il Paese (e la relativa normativa) del luogo in cui il danno si è verificato è quello del luogo in cui è stata subìta la lesione della sfera personale o si è verificato il danno patrimoniale”. “Luogo in cui il danno si è verificato”, si dice. Qual è, allora, questo luogo? Occorre, quindi, approfondire la semantica legale e letterale dell’evento dannoso al fine di addivenire a quella ermeneutica logica che è alla base della fattispecie legale e fattuale di danno e da qui poter dedurre questo c.d. “luogo in cui si è verificato il danno”; trattasi di concetti già individuati nella prima parte di questo scritto, ma che non ci pare ultroneo ancora ribadire perché li riteniamo fondanti nella risoluzione del caso emergente da questa fattispecie esaminata dalla giurisprudenza. E allora vediamo, ancora, come si sostanzia questo tipo di [continua ..]


5. Per un giusto equilibrio nell’individuazione internazional-privati­stica della legge applicabile al risarcimento dei danni subėti da sog­getti non residenti nel foro

Il tema del risarcimento del danno da illecito civile (incidente stradale o altro) avvenuto in un Paese diverso da quello di residenza del danneggiato as­sume rilevante importanza tenuto conto che i criteri di liquidazione dei danni da fatto illecito variano da Stato a Stato, compresi gli Stati che fanno parte dell’Unione Europea [17]! In particolare il regolamento Roma II sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali prevede, come regola generale e salvo esplicite deroghe in materie particolari [18], l’applicazione della legge dello Stato ove si sostanziano i danni risarcibili e non di quello dove si è verificato il fatto (azione od omissione, dolosa o colposa): fatto e danni, comunque, in rapporto di causalità. Lo stesso regolamento, per ovviare a possibili, diverse interpretazio­ni sul concetto di danno extracontrattuale, all’art. 2, par. 1, parla espressamente di “ogni conseguenza derivante da fatto illecito”, non quindi del luogo delfatto causativo dei danni, né del luogo ove si manifestino eventuali conseguenze indirette. Ancora, a titolo, di opportuno, ulteriore chiarimento, vengono specificate all’art. 15, lett. c), gli ambiti operativi della disciplina in oggetto e cioè, per il tema de quo, “l’esistenza, la natura e la valutazione del danno o l’inden­nizzo richiesto” ed alla lett. f ) “i soggetti aventi diritto al risarcimento del danno personalmente subìto”. Accanto, allora, ai sopra citati ben esplicitati presupposti della disciplina normativa, si è entrati nel dettaglio della struttura giuridica dei diritti lesi, pro­prio al fine di chiarire bene i relativi contenuti, a scanso di non corrette inter­pretazioni. Al risarcimento del danno aquiliano [19] non basta, come già detto, la lesione come tale, ma occorre una vera e propria menomazione peggiorativa dell’en­tità somatica e psichica dell’individuo quali ripercussioni (eventi dannosi) conseguenziali (nesso causale) in ambito patrimoniale e/o non patrimoniale. È, allora, nel contesto fattuale delle “conseguenze” che si dovrà riguardare per individuare il “locus damni” previsto come riferimento normativo generale dal regolamento Roma II da applicarsi al risarcimento dei danni da il­lecito civile extracontrattuale. Ne dovrà, quindi, conseguire che [continua ..]


NOTE