Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
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Cass. 11 marzo 2016, n. 4765 (di Marco Rossetti)


(Sez. III) – 11 marzo 2016, n. 4765 Pres. Vivaldi, Est. Tatangelo, P.M. Sgroi (diff.) L. ed altri (avv. Gracis ed altro) c. T. ed altri.

(Sentenza impugnata: App. Venezia 27 novembre 2012)

In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro, l’assi­curatore deve provvedere, usando la normale diligenza, all’identificazione di tutti i danneggiati, attivandosi anche con la loro congiunta chiamata in causa, per procedere alla liquidazione del risarcimento nella misura proporzionalmente ridotta ai sensi dell’art. 27, comma 1, l. n. 990/1969 (ratione temporis vigente). Ne consegue che l’assicuratore, convenuto in giudizio con azione diretta da parte di uno dei danneggiati, non può opporre, al fine della riduzione dell’indennizzo, la somma già concordata e versata in sede stragiudiziale ad un altro danneggiato, pur nella consapevolezza che nel sinistro erano rimaste coinvolte più persone, dovendo imputare a propria negligenza il non avere provveduto – o richiesto che si provvedesse in sede giudiziale – alla congiunta disamina delle pretese risarcitorie dei danneggiati per la riduzione proporzionale dei correlativi indennizzi (1).

 

(1) Nello stesso senso, Cass., Sez. III, 20 aprile 2007, n. 9510, in Nuova giur. civ., 2007, I, 1350, con nota (non pertinente rispetto al nostro tema) di C. Sganga, L’art. 2059 c.c. tra ritorni al passato e censure antiesistenzialiste di legittimità.

 

La Corte ecc. (Omissis).

  FATTO   Il giudizio trae origine da un sinistro stradale avvenuto in provincia di (Omissis) in data (Omissis), nel quale perse la vita L.F., venuto a collisione, mentre era alla guida del suo motociclo, con un veicolo condotto da T.M. ed assicurato per la responsabilità civile dalla SIAT S.p.A. I congiunti della vittima, e precisamente il padre L.U., la madre B.M., la sorella L.P. con il coniuge C.G. (questi ultimi anche quali rappresentanti dei figli minori C.F. ed I.), la moglie Z.E. e il figlio La.Pi., agirono per ottenere il risarcimento dei relativi danni. Nel giudizio intervenne l’INAIL ai sensi della l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 28. Con sentenza del 10 febbraio 2004 il Tribunale di Venezia, dato atto dell’avve­nuto pagamento da parte della SIAT S.p.A. dell’importo di lire 770.000.000 in favore degli attori e di lire 420.000.000 in favore dell’INAIL (nei cui riguardi vi era stata estinzione del giudizio per reciproca rinunzia delle parti), dichiarò cessata la materia del contendere con riguardo alle domande proposte dai C. e condannò il T. – riconosciuto esclusivo responsabile dell’incidente – in solido con la SIAT S.p.A., al pagamento dei seguenti importi, nei limiti del massimale di polizza ancora disponibile (pari a lire 1.500.000.000): euro 247.564,30 in favore della Z.; euro 142.900,00 in favore di L.P.; euro 136.440,00 in favore di L.U.; euro 147.292,00 in favore della B.; euro 20.000,00 in favore di L.P. (oltre agli acconti rivalutati alla data della sentenza). La Corte d’appello di Venezia, in parziale accoglimento del gravame proposto in via principale da L.U. e P. e da B.M., ha condannato la SIAT S.p.A. a pagare a questi ultimi, al di fuori del limite massimale di polizza, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. Ha confermato per il resto la sentenza impugnata, rigettando, oltre a quello principale, anche il gravame proposto in via incidentale da Z. E. e quello della SIAT S.p.A. Ricorrono L.U., P. e Pi., B.M. ed Z.E., sulla base di sette motivi, che illustrano con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Resiste con controricorso la SIAT S.p.A. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro intimato T.M. All’INAIL il ricorso è stato notificato dichiaratamente a soli fini di litis denuntiatio, e quindi esso non può considerarsi parte del presente giudizio.   DIRITTO   1. Con il primo motivo (comune a tutti i ricorrenti) viene denunziata “falsa applicazione del principio di diritto per cui l’obbligazione dell’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli (fondata sulla l. n. 990 del 1969, artt. 1 e 18) ha, nei confronti delle vittime, natura di debito di valuta e quando, come nella fattispecie de qua, i crediti di queste ultime eccedano il massimale, vanno liquidati applicandogli le regole [continua..]