Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
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Cass. 21 giugno 2016, n. 12729 (di Marco Rossetti)


(Sez. III) – 21 giugno 2016, n. 12729 – Pres. Chiarini, Est. Graziosi, P.M. Fuzio. (diff.) – Fondiaria SAI S.p.A. (avv. Perilli) c. B. (avv. Scafa ed altro).

(Sentenza impugnata: App. Bologna 18 aprile 2013)

In caso di sinistro causato da veicolo con targa straniera risultata rubata, non costituisce eccezione in senso stretto, ma mera difesa, proponibile anche nella comparsa conclusionale d’appello, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sostanziale sollevata dal convenuto Fondo di garanzia delle vittime della strada, ai sensi del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 198 del 2007, assumendo che il predetto veicolo debba considerarsi non già “sconosciuto”, bensì “abitualmente stazionante” nel territorio dello Stato membro del­l’Unione Europea che ha rilasciato la targa (alla stregua dell’interpretazione del­l’art. 1, par. 4, della Direttiva 72/166/CEE, modificata dalla Direttiva 84/5/CEE, fornita dalla Corte di giustizia CE 12 novembre 1992, C-73/89), sicché il risarcimento dei danni derivanti dal sinistro compete all’Ufficio Centrale Italiano, ai sensi dell’art. 1 del d.m. 12 ottobre 1972 (1).

 

(1) La sentenza qui in rassegna affronta due problemi, l’uno sostanziale e l’altro processuale.

Il problema sostanziale è chi debba rispondere dei danni causati da un veicolo che rechi una targa straniera, ma falsa o non pertinente. Tale problema è attualmente risolto una volta per tutte dalla lettera (d-ter) del comma 1 dell’art. 283 cod. ass. (introdotta dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 198, il quale ha dato attuazione alla V direttiva in tema di r.c.a., ovvero la direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005).

La V direttiva, a sua volta, nello stabilire che i sinistri causati da veicoli stranieri con targa falsa dovessero essere risarciti dal Fondo di garanzia vittime della strada, non ha fatto che dare veste normativa al principio già affermato dall’art. 11.2 del Réglement général della Convenzione interbureaux di Creta del 2002. Per effetto dell’introduzione del nuovo Règlement général ha perso vigore, a partire dal 30 giugno 2003, la previgente Convention sur les fausses plaques d’immatriculation, sottoscritta dai bureaux nazionali di tutti i Paesi aderenti al sistema interbureaux, la quale prevedeva che dei danni derivanti da un sinistro causato da veicolo con targa falsa dovesse rispondere il bureaux del Paese che aveva rilasciato l’ultima targa del veicolo.

Prima dell’introduzione della lettera (d-ter) dell’art. 283 cod. ass. la Suprema Corte era pervenuta a conclusioni opposte, ritenendo che nel caso di danni causati da veicolo straniero con targa falsa legittimato passivo rispetto alla pretesa del danneggiato fosse l’UCI (Cass., Sez. III, 19 ottobre 2007, n. 21974, in questa Rivista, 2008, II, 2, 161, con nota di M. Rossetti, Circolazione con targa straniera falsa e responsabilità dell’UCI).

La sentenza qui in rassegna affronta poi un problema di natura processuale, connesso al precedente: ovvero se sia consentito all’impresa designata eccepire solo in appello, e per di più con la comparsa conclusionale, che il veicolo responsabile del sinistro era noto, identificabile e con targa straniera, sicché dei danni da esso causati doveva rispondere l’UCI, e non l’impresa designata (secondo la disciplina applicabile ratione temporis). A tale quesito la Suprema Corte ha dato risposta affermativa, richiamandosi alla recente decisione con cui le Sezioni Unite civili, componendo i precedenti contrasti, hanno statuito che:

a) la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa;

b) le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, col solo limite delle eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951, in Giur. it., 2016, 3, 602, con nota di M. Pantaleo, Legitimatio ad causam e titolarità del rapporto – Sulla titolarità del rapporto giuridico).

Sicché sulla base di questi princìpi, la sentenza qui in rassegna ha ritenuto che l’essere stato il sinistro causato da veicolo circolante con targa (straniera) rubata, in quanto idonea ad escludere la legittimazione sostanziale passiva dell’impresa designata, potesse essere da questa dedotto anche in grado di appello, ed anche solo con la comparsa conclusionale.

Si badi peraltro che la sentenza delle Sezioni Unite sopra ricordata (n. 2951/2016), come anche la sentenza qui in rassegna non manca di rilevare, ha sì affermato il principio della rilevabilità anche d’ufficio del difetto di legittimazione sostanziale, ma pur sempre a condizione che i fatti costitutivi della relativa eccezione siano stati, prima ancora che provati, debitamente allegati, e siano entrati a far parte del thema decidendum.

 

 

La Corte (Omissis).

 FATTO   1. Con sentenza del 3 marzo 2007 il Tribunale di Forlì accoglieva domanda di risarcimento di danni derivati da un sinistro stradale del 19 dicembre 1998 proposta da P.B. (cittadina romena residente in Italia) nei confronti di Fondiaria SAI S.p.A. quale rappresentante del F.G.V.S., danni che l’attrice avrebbe riportato in quanto tra­sportata su un’auto di cui le era ignoto il conducente, auto che era non identificabile, essendone risultati falsi la targa, la carta di circolazione, la carta verde e i documenti assicurativi. Avendo Fondiaria SAI S.p.A. proposto appello contro tale sentenza, la Corte d’ap­pello di Bologna, con sentenza del 12 marzo-18 aprile 2013, lo respingeva, ritenendo tra l’altro tardiva una eccezione proposta dall’appellante nella conclusionale di secondo grado, relativa al proprio difetto di legittimazione passiva per essere stato il sinistro causato da un veicolo con targa straniera rubata, il quale peraltro – secondo l’appel­lante – non sarebbe stato veicolo sconosciuto, bensì veicolo abitualmente stazionante nel territorio dello Stato che gli aveva rilasciato la targa, la Francia, per cui l’azione avrebbe dovuto proporsi, ai sensi del d.m. 12 ottobre 1972, nei confronti di UCI. 2. Ha presentato ricorso Fondiaria SAI S.p.A., sulla base di un unico motivo. Viene denunciata, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 81 c.p.c., art. 1 d.m. 12 ottobre 1972, e 19, lett. a), l. 990/1969. L’eccezione di cui sopra, infatti, non sarebbe tardiva, non essendo una eccezione in senso stretto e non essendosi formato il giudicato interno sulla carenza di legittimazione passiva della ricorrente. I fatti, quali prospettati dalla B. quale attrice (e cioè che il sinistro era avvenuto in Italia su un veicolo immatricolato in Francia, con targa, carta di circolazione, carta verde e documenti assicurativi falsificati), avrebbero dovuto indurre ad applicare la direttiva UE 72/166, per cui la legittimazione passiva sarebbe stata attribuibile al­l’UCI. La carenza di legittimazione passiva della ricorrente discenderebbe poi dal fatto che il veicolo non era qualificabile come sconosciuto, perché sarebbe stato identificato dalla Polstrada di Forlì e sarebbe stato altresì accertato che l’immatricolazio­ne era avvenuta in Francia, il tutto come da accertamento del 19 settembre 1999 proveniente appunto dalla Polstrada di Forlì e prodotto col ricorso. Si è difesa con controricorso la B., osservando che, come rilevato dal giudice d’ap­pello, la eccezione in questione non riguarderebbe la legitimatio ad causam, bensì la titolarità della situazione giuridica sostanziale, qualificabile oggetto di una questione di fatto. L’eccezione sarebbe stata dunque inammissibile ex art. 345 c.p.c., come ritenuto dalla Corte territoriale. Conclude [continua..]