Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
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Corte di Giustizia UE 13 settembre 2018, causa C-287/17 (di Marco Rossetti)


(Sez. IX) – 13 settembre 2018 – in causa C-287/17 – Pres. Vajda, Rel. Lycourgos – Česká pojišťovna c. WCZ.

L’art. 6 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretato nel senso che riconosce al creditore, che chiede il risarcimento delle spese derivanti dai solleciti inviati al debitore a causa del ritardo di pagamento (nella specie, di premi assicurativi) di quest’ultimo, il diritto di ottenere, a tale titolo, oltre all’importo forfettario di 40 euro previsto al par. 1 del suddetto articolo, un risarcimento ragionevole, ai sensi del par. 3 dello stesso articolo, per la parte di tali spese che eccede tale importo forfettario (1). (1) Non constano precedenti analoghi. La Direttiva 2011/7/UE è stata attuata nel nostro ordinamento dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, che a tal fine ha modificato il previgente d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Per effetto di tale modifica stabilisce l’art. 6 d. lgs. 231/02 che nel caso di mora debendi, “il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”. Per il nostro ordinamento, pertanto, nessuno avrebbe mai potuto dubitare che tale norma prevedesse un meccanismo analogo a quello previsto dall’art. 1224 c.c. con riferimento agli interessi: e cioè che è dovuto sempre ed in ogni caso al creditore l’indennizzo forfettario di 40 euro, che evidentemente il legislatore comunitario considera un costo presunto juris et de jure; spetterà, poi, l’ulteriore risarcimento dei costi di recupero del credito alla sola condizione che il creditore ne dimostri l’effettiva sopportazione. Può essere utile ricordare che ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. (b), d.lgs. 231/02, le norme ivi previste si applicano ai crediti dell’assicuratore per la riscossione dei premi, ma non si applicano “ai pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore”.   La Corte ecc. (Omissis).   FATTO E DIRITTO   1.   La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU 2011, L 48, pag. 1). 2.   Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Česká pojišťovna, a.s. e la WCZ, spol. s r. o., relativa al risarcimento delle spese derivanti dai solleciti [continua..]