(Sez. III) – 30 aprile 2018, n. 10333 (ord.) – Pres. Vivaldi, Est. Scoditti, P.M. Troncone – L. International Assurance SA (avv. Sassani, Santarelli) c. S.A., E. Fiduciaria S.p.A. (avv. Sciaudone, Contini).
(Sentenza impugnata: App. Milano 21 gennaio 2016)
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1. Premessa - 2. Le unit linked secondo la Cassazione. Un problema di causa del contratto - 3. I prodotti di investimento assicurativi e la qualificazione del contratto - NOTE
Le polizze unit linked e più in generale i prodotti finanziari assicurativi (o Prodotti di investimento assicurativo, secondo la Direttiva (UE) 2016/97, del Parlamento Europeo e del Consiglio, cfr. “definizioni” [1]) esprimono una spinta evolutiva delle operazioni vita, tanto prorompente da riflettersi sulla loro qualificazione giuridica. In ballo c’è il mutamento del tipo negoziale e la sua trasmigrazione, ricorrendo determinate condizioni, verso i prodotti finanziari. Si comprende la necessità di un approfondimento del complesso iter di tali prodotti, che si dibatte tra il rigore della Suprema Corte e le aperture inarrestabili del mercato, assecondate dai più recenti – e apparentemente risolutori – interventi normativi di rilievo comunitario. L’analisi di questo disallineamento costituisce l’oggetto delle considerazioni che seguono, le quali prendono spunto dall’ordinanza in commento, secondo cui “… mancando la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza e dunque la natura assicurativa del prodotto, il prodotto oggetto dell’intermediazione doveva essere considerato un vero e proprio investimento finanziario …”. Con l’avviso che il caso preso in esame riguarda un contratto intermediato da un broker e concluso da una fiduciaria, nell’interesse dei suoi due clienti, il Supremo Collegio ha stabilito che investitori dovessero ritenersi le persone fisiche e non la fiduciaria. Gli obblighi di adempimento dell’intermediario finanziario dovevano essere adempiuti nei confronti dei primi, con la conseguenza della declaratoria di inadempimento dell’intermediario per non aver rispettato le disposizioni CONSOB applicabili (Regolamento n. 11522/1998). Il profilo della natura giuridica delle polizze unit linked è affrontato incidentalmente, per stabilire la disciplina di riferimento da applicarsi all’operazione.
2.1. La pronunzia, pertanto, col valore di un obiter dictum, affronta l’essenza civilistica del contratto assicurativo vita di ramo III, ribadendo la contrapposizione con i prodotti finanziari e fissandola nel rimborso del capitale, quale elemento discriminante. Se il rimborso manca, il contesto è finanziario e non più assicurativo. E chiaramente ci troviamo di fronte ad un aspetto non puramente dogmatico, perché dall’inquadramento delle polizze linked tra i contratti assicurativi, piuttosto che tra quelli finanziari, dipende l’individuazione delle norme applicabili per la tutela dell’assicurato: e cioè quelle contenute nel codice civile e nel codice delle assicurazioni nel primo caso, ovvero quelle contenute nel testo unico sull’intermediazione finanziaria (t.u.f.), nel secondo caso [2]. La decisione ha originato riserve e precisazioni, il cui intento è consistito nel ridimensionarne la portata, dovendosi collocarla nell’ambito della congerie di prodotti esistenti e delle loro sfumature e soprattutto del diritto comunitario [3]. Sta di fatto che l’ordinanza getta un sasso nello stagno, entrando nel merito delle operazioni proposte agli assicurati, in uno scenario che rivela come l’esperienza commerciale sia andata molto avanti, svincolandosi, gradualmente, da quelle che appaiono rigidità dogmatiche di radice codicistica. Ed infatti, l’intervento più vicino all’ordinanza n. 10333/2018, risale al 2012 [4]. È questa la sentenza che ha costituito una pietra miliare. La Suprema Corte stabilì in maniera inequivocabile la natura finanziaria delle polizze unit liked definendole “contratti di investimento”. In tema di contratto di assicurazione sulla vita stipulato prima dell’entrata in vigore della l. n. 262/2005 e del d.lgs. n. 303/2006, nel caso in cui sia stabilito che le somme corrisposte dall’assicurato a titolo di premi vengano versate in fondi di investimento interni o esterni all’assicuratore e che alla scadenza del contratto o al verificarsi dell’evento in esso dedotto l’assicuratore sarà tenuto a corrispondere all’assicurato una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare al momento stesso (polizze denominate unit linked), il giudice del merito, al fine di stabilire se l’impresa emittente, [continua ..]
3.1. Gli assicuratori inseriscono in catalogo prodotti nei quali la componente finanziaria entra in modo sempre più inarrestabile: il rischio finanziario entra nell’operazione assicurativa vita e non viene assunto dall’assicuratore che, anzi, lo ribalta sull’assicurato. Tale orientamento è avallato dalla più recente legislazione europea, attraverso il richiamo alla direttiva 2014/65, che non era in vigore all’epoca dei fatti di cui ai procedimenti principali, che ha modificato la direttiva 2002/92, aggiungendovi un nuovo capo III bis, intitolato «Requisiti supplementari per la tutela dei consumatori in relazione ai prodotti di investimento assicurativi». Tali prodotti sono adesso definiti all’art. 2 della direttiva 2002/92, in un nuovo punto 13, come prodotti assicurativi che presentano una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato [8]. Sul fronte nazionale, il cammino è punteggiato da interventi altrettanto diretti di recepimento di un modello di operazione unit linked in cui, attraverso formule più o meno esplicite, il rischio legato alla performance finanziaria figura neutralizzato da clausole dove è ribadito che non è garantita la restituzione delle somme versate dall’assicurato, in conseguenza della non “garantibilità” dei risultati di gestione dei fondi interni [9]. 3.2. Con uno sbocco che pone, infine, una parola ultimativa sulla compatibilità delle operazioni finanziarie assicurative con le regole civilistiche, spicca, la Direttiva IDD, a completamento del percorso aperto dalla MiFID II. Il riferimento alla Direttiva è strettamente funzionale al commento dell’ordinanza di cui alle premesse, e tuttavia, sia pure con tale precisazione, occorre segnalare che l’impianto della IDD e del suo contorno ‘esecutivo’, sia pure affrontando la tematica dall’angolo prospettico della distribuzione, lo fa senza incertezze e validando l’incedere sicuro del Mercato verso una soluzione pragmatica della causa del contratto e della sua atipicità. Tutto l’impianto della IDD (di cui agli artt. 26 e 52 e segg.) va in questa direzione, per proseguire col d.lgs. 21 maggio 2018, n. 68 – [continua ..]