Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
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'Unit linked': considerazioni sull'atipicità alla luce del portato della Direttiva IDD - Cass. 30 aprile 2018, n. 10333 (ord.) (di Michele Roma)


(Sez. III) – 30 aprile 2018, n. 10333 (ord.) – Pres. Vivaldi, Est. Scoditti, P.M. Troncone – L. International Assurance SA (avv. Sassani, Santarelli) c. S.A., E. Fiduciaria S.p.A. (avv. Sciaudone, Contini).

(Sentenza impugnata: App. Milano 21 gennaio 2016)

 

Le polizze ‘unit linked e index linked’ rappresentano investimenti finanziari, e non polizze assicurative sulla vita, se non garantiscono, alla scadenza, la restituzione del capitale investito (1). La Corte ecc. (Omissis). FATTO 1. S.A. e Sa. Mi. sottoscrivevano, con la L (Omissis) International Assurance sa [d’ora innanzi, per brevità, la “L. SA”], una polizza vita, avvalendosi della fiduciaria E (Omissis) Fiduciaria S.p.A. [d’ora innanzi, per brevità, la “Fiduciaria S.p.A.”]. 2. La polizza prevedeva l’investimento del premio in un paniere composto da quote di fondi comuni d’investimento, azioni, nonché obbligazioni e liquidità nella misura almeno del 75%. 3. L’operazione veniva effettuata senza alcuna specificazione sulla tipologia di prodotto e sulle condizioni. 4. S.A. e Fiduciaria S.p.A. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano L. SA chiedendo la declaratoria di nullità della polizza e, in subordine, l’annulla­mento e la risoluzione per inadempimento del contratto, con la restituzione del­l’importo corrisposto anche a titolo di commissioni versate. 5. La domanda, veniva rigettata in primo grado. 6. Proponevano appello il S.A. e Fiduciaria S.p.A. 7. Con la sentenza n. 220, resa in data 21 gennaio 2016, la Corte d’appello di Milano accoglieva il gravame, dichiarando la risoluzione del contratto per inadempimento e condannando L. SA alla restituzione in favore degli appellanti della somma di euro 2.788.103,56, oltre gli interessi legali dalla domanda (escludendo la rivalutazione in mancanza della prova di un danno ulteriore ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2, non coperto dagli interessi), nonché alla restituzione della somma di euro 10.946,65 oltre interessi. 8. Secondo il giudice del gravame, mancando la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza, e dunque difettando la natura assicurativa del prodotto, quest’ultimo doveva essere considerato un vero e proprio investimento finanziario, con la conseguente applicazione del T.U.F. e dei regolamenti CONSOB. Sulla base di tale presupposto, la Corte d’appello aveva anche accertato il mancato assolvimento degli obblighi informativi e di comportamento rispetto ad un’operazione finanziaria non adeguata, previsti dal regolamento CONSOB n. 11522 del 1998, con riferimento alla persona fisica dell’investitore e non alla società fiduciaria. 9. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla L. SA., con ricorso fondato su sei motivi. 10. S.A. e Fiduciaria S.p.A. hanno resistito con unico controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato sulla base di un motivo. Ha resistito a quest’ultimo con controricorso L. SA. DIRITTO 1. Il primo motivo del ricorso principale. 1.1. La ricorrente denuncia la violazione e la falsa [continua..]
SOMMARIO:

1. Premessa - 2. Le unit linked secondo la Cassazione. Un problema di causa del contratto - 3. I prodotti di investimento assicurativi e la qualificazione del contratto - NOTE


1. Premessa

Le polizze unit linked e più in generale i prodotti finanziari assicurativi (o Prodotti di investimento assicurativo, secondo la Direttiva (UE) 2016/97, del Parlamento Europeo e del Consiglio, cfr. “definizioni” [1]) esprimono una spinta evolutiva delle operazioni vita, tanto prorompente da riflettersi sulla loro qualificazione giuridica. In ballo c’è il mutamento del tipo negoziale e la sua trasmigrazione, ricorrendo determinate condizioni, verso i prodotti finanziari. Si comprende la necessità di un approfondimento del complesso iter di tali prodotti, che si dibatte tra il rigore della Suprema Corte e le aperture inarrestabili del mercato, assecondate dai più recenti – e apparentemente risolutori – interventi normativi di rilievo comunitario. L’analisi di questo disallineamento costituisce l’oggetto delle considerazioni che seguono, le quali prendono spunto dall’ordinanza in commento, secondo cui “… mancando la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza e dunque la natura assicurativa del prodotto, il prodotto oggetto dell’intermediazione doveva essere considerato un vero e proprio investimento finanziario …”. Con l’avviso che il caso preso in esame riguarda un contratto intermediato da un broker e concluso da una fiduciaria, nell’interesse dei suoi due clienti, il Supremo Collegio ha stabilito che investitori dovessero ritenersi le persone fisiche e non la fiduciaria. Gli obblighi di adempimento dell’inter­mediario finanziario dovevano essere adempiuti nei confronti dei primi, con la conseguenza della declaratoria di inadempimento dell’interme­diario per non aver rispettato le disposizioni CONSOB applicabili (Regolamento n. 11522/1998). Il profilo della natura giuridica delle polizze unit linked è affrontato incidentalmente, per stabilire la disciplina di riferimento da applicarsi all’operazione.


2. Le unit linked secondo la Cassazione. Un problema di causa del contratto

2.1. La pronunzia, pertanto, col valore di un obiter dictum, affronta l’es­senza civilistica del contratto assicurativo vita di ramo III, ribadendo la contrapposizione con i prodotti finanziari e fissandola nel rimborso del capitale, quale elemento discriminante. Se il rimborso manca, il contesto è finanziario e non più assicurativo. E chiaramente ci troviamo di fronte ad un aspetto non puramente dogmatico, perché dall’inquadramento delle polizze linked tra i contratti assicurativi, piuttosto che tra quelli finanziari, dipende l’individua­zione delle norme applicabili per la tutela dell’assicurato: e cioè quelle contenute nel codice civile e nel codice delle assicurazioni nel primo caso, ovvero quelle contenute nel testo unico sull’intermediazione finanziaria (t.u.f.), nel secondo caso [2]. La decisione ha originato riserve e precisazioni, il cui intento è consistito nel ridimensionarne la portata, dovendosi collocarla nell’ambito della congerie di prodotti esistenti e delle loro sfumature e soprattutto del diritto comunitario [3]. Sta di fatto che l’ordinanza getta un sasso nello stagno, entrando nel merito delle operazioni proposte agli assicurati, in uno scenario che rivela come l’esperienza commerciale sia andata molto avanti, svincolandosi, gradualmente, da quelle che appaiono rigidità dogmatiche di radice codicistica. Ed infatti, l’intervento più vicino all’ordinanza n. 10333/2018, risale al 2012 [4]. È questa la sentenza che ha costituito una pietra miliare. La Suprema Corte stabilì in maniera inequivocabile la natura finanziaria delle polizze unit liked definendole “contratti di investimento”. In tema di contratto di assicurazione sulla vita stipulato prima dell’entrata in vigore della l. n. 262/2005 e del d.lgs. n. 303/2006, nel caso in cui sia stabilito che le somme corrisposte dall’assicurato a titolo di premi vengano versate in fondi di investimento interni o esterni all’assicuratore e che alla scadenza del contratto o al verificarsi dell’evento in esso dedotto l’assicuratore sarà tenuto a corrispondere all’assicurato una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare al momento stesso (polizze denominate unit linked), il giudice del merito, al fine di stabilire se l’impresa emittente, [continua ..]


3. I prodotti di investimento assicurativi e la qualificazione del contratto

3.1. Gli assicuratori inseriscono in catalogo prodotti nei quali la componente finanziaria entra in modo sempre più inarrestabile: il rischio finanziario entra nell’operazione assicurativa vita e non viene assunto dall’assicu­ratore che, anzi, lo ribalta sull’assicurato. Tale orientamento è avallato dalla più recente legislazione europea, attraverso il richiamo alla direttiva 2014/65, che non era in vigore all’epoca dei fatti di cui ai procedimenti principali, che ha modificato la direttiva 2002/92, aggiungendovi un nuovo capo III bis, intitolato «Requisiti supplementari per la tutela dei consumatori in relazione ai prodotti di investimento assicurativi». Tali prodotti sono adesso definiti all’art. 2 della direttiva 2002/92, in un nuovo punto 13, come prodotti assicurativi che presentano una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato [8]. Sul fronte nazionale, il cammino è punteggiato da interventi altrettanto diretti di recepimento di un modello di operazione unit linked in cui, attraverso formule più o meno esplicite, il rischio legato alla performance finanziaria figura neutralizzato da clausole dove è ribadito che non è garantita la restituzione delle somme versate dall’assicurato, in conseguenza della non “garantibilità” dei risultati di gestione dei fondi interni [9]. 3.2. Con uno sbocco che pone, infine, una parola ultimativa sulla compatibilità delle operazioni finanziarie assicurative con le regole civilistiche, spicca, la Direttiva IDD, a completamento del percorso aperto dalla MiFID II. Il riferimento alla Direttiva è strettamente funzionale al commento del­l’ordinanza di cui alle premesse, e tuttavia, sia pure con tale precisazione, oc­corre segnalare che l’impianto della IDD e del suo contorno ‘esecutivo’, sia pure affrontando la tematica dall’angolo prospettico della distribuzione, lo fa senza incertezze e validando l’incedere sicuro del Mercato verso una soluzione pragmatica della causa del contratto e della sua atipicità. Tutto l’im­pianto della IDD (di cui agli artt. 26 e 52 e segg.) va in questa direzione, per proseguire col d.lgs. 21 maggio 2018, n. 68 – [continua ..]


NOTE