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Cass. 30 settembre 2016, n. 19431

Marco Rossetti

(Sez. L) – 3 ottobre 2016, n. 19707 – Pres. Nobile, Est. Amendola, P.M. Ceroni (conf.) – G. c. Groupama Assicurazioni S.p.A.

(Sentenza impugnata: App. Genova 13 maggio 2011)

 

La modifica di un contratto di assicurazione non può avvenire per effetto di una proposta unilaterale, nemmeno se essa comporti obbligazioni a carico del solo pro­ponente, in quanto tale possibilità è consentita dall’art. 1333 c.c. solo per l’ipotesi di contratti stipulati ex novo, e non nel caso di modifica di contratti già stipulati (1).

 

(1) Nello stesso senso, ma con riferimento ad un contratto di agenzia, Cass. 20 marzo 1975, n. 1064, in Giust. civ., 1975, I, 1150. Con specifico riferimento all’ap­plicabilità dell’art. 1333 c.c. ai contratti di assicurazione, va ricordato come secondo Cass. 15 dicembre 1981, n. 6621, le disposizioni dettate dall’art. 1333 c.c., in tema di irrevocabilità della proposta dal momento in cui giunge al destinatario, nonché di perfezionamento del contratto in caso di mancato rifiuto del destinatario nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi, si riferiscono ai contratti con obbligazioni a carico del solo proponente, e, pertanto, non possono essere invocate con riguardo alla proposta rivolta all’assicuratore per la conclusione di un contratto assicurativo, ancorché accompagnata dal versamento di una rata del premio, atteso che tale contratto è produttivo di obbligazioni a carico di entrambe le parti in relazione di corrispettività.

 

La Corte (Omissis).

 

 

FATTO

 

1. Nel corso di un giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno subìto per un infortunio sul lavoro da R.B. nei confronti della Tecno Rubber e del suo amministratore C.G., il Tribunale di Chiavari respinse la domanda di rnanleva e garanzia avanzata da costoro nei confronti della Nuova Tirrena S.p.A. sull’assunto che la polizza stipulata tra le parti non coprisse la responsabilità del datore per gli infortuni dei dipendenti se non per le somme oggetto di rivalsa da parte dell’INAIL.

Con sentenza del 13 maggio 2011 la Corte d’appello dì Genova ha respinto l’ap­pello sul punto proposto da parte soccombente, ritenendo – per quanto qui ancora rileva – che “nessuna modifica o novazione del contratto di assicurazione vi è stata avuto riguardo alla circolare inviata alla Tecno Rubber dall’assicurazione e quindi ad una possibile novazione stipulata ex art. 1333 c.c., come sostenuto dalla società”.

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