Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Cass. 15 febbraio 2018, n. 3707 (di Marco Rossetti)


(Sez. III) – 15 febbraio 2018, n. 3707 – Pres. Vivaldi, Est. Tatangelo, P.M. Soldi (conf.) – C. (avv. Ranieri) c. C. (avv. Fabbri).

(Sentenza impugnata: App. Perugia31 luglio 2015)

In tema di assicurazione sulla vita, l’art. 1919, comma 2, c.c., nel subordinare la validità dell’assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo al consenso scritto del medesimo, si riferisce all’ipotesi in cui il terzo si venga a trovare nella posizione di mero portatore del rischio, mentre i benefici del contratto assicurativo spettino esclusivamente al contraente o a persona da questo designata nel proprio interesse, sicché la necessità del consenso del terzo non sussiste quando il beneficiario dell’assicurazione non sia il contraente ma il terzo stesso, ovvero i suoi eredi o comunque soggetti da lui indicati, configurandosi in tal caso un’assicurazione sulla vita a favore di un terzo, regolata dall’art. 1891 c.c. (Nella specie, la S.C., confermando la decisione impugnata, ha ritenuto la validità, senza necessità di consenso scritto, dell’assicurazione sulla vita del figlio del contraente, in quanto i beneficiari erano gli eredi legittimi e testamentari del portatore di rischio)(1). (1) Sostanzialmente nello stesso senso si vedano già Cass., Sez. I, 13 maggio 1977, n. 1883, in questa Rivista, 1978, II, 2, 197, con nota di F. AMATUCCI, Brevi note sulla recepibilità pattizia della disciplina dettata dall’art. 1924 c.c. nell’assi­curazione infortuni, e Cass., Sez. III, 26 giugno 1973, n. 1846, in Giust. civ., 1974, I, 304. Affine, se pur non identico, fu il principio stabilito da Cass., Sez. I, 10 giugno 1977, n. 2393, in Arch. civ., 1977, 1012, secondo cui l’art 1919, comma 2, c.c. opera con esclusivo riguardo all’assicurazione in cui beneficiario sia lo stesso contraente, e quindi non s’applica all’assicurazione che il datore di lavoro stipuli per il caso di morte del proprio dipendente, in favore degli eredi di quest’ultimo, la quale è valida ed efficace a prescindere dall’indicato consenso.   La Corte ecc. (Omissis).   FATTI DI CAUSA   M.C. ha agito in giudizio nei confronti di CNP UniCredit Vita S.p.A. per ottenere la dichiarazione di nullità e, in subordine, l’annullamento di un contratto (di natura as­sicurativa/finanziaria) che con essa aveva stipulato il padre Q.C., poi deceduto, nonché la restituzione della somma da questi versata alla compagnia a titolo di premio. La domanda è stata accolta dal Tribunale di Orvieto, che hacondannato la compagnia convenuta a pagare all’attorel’importo di euro 258.228,44, oltre accessori.La Corte d’appello di Perugia, in riforma della decisione diprimo grado, ha invece rigettato tutte le domande. Ricorre il C., sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso CNP UniCredit Vita S.p.A.   RAGIONI DELLA DECISIONE   1. Con il primo motivo si denunzia «Violazione dell’art. 1919,comma 2, c.c. ex art. 360, comma [continua..]