Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Cass. 25 gennaio 2018, n. 1829 (di Marco Rossetti)


(Sez. III) –25 gennaio 2018, n. 1829 – Pres. Vivaldi,Est. Fanticini,P.M. Sgroi (diff.) – C. (avv. Santaniello) c. G. (Vecchioni).

(Sentenza impugnata:Trib. Trieste 11 agosto 2014)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, a norma dell’art. 145 del d.lgs. n. 209 del 2005, non può essere proposta azione risarcitoria dal danneggiato che, in violazione dei princìpi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), con la propria condotta abbia impedito all’assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell’art. 148 del medesimo Codice delle assicurazioni private(1). (1) Con la sentenza in rassegna il giudice di legittimità prende in esame espressamente per la prima volta, a quanto consta, le conseguenze processuali della condotta non collaborativa della vittima d’un sinistro stradale, che non faccia quanto necessario affinché l’assicuratore del responsabile possa stimare il danno: conseguenze ravvisate dalla Corte di Cassazione nell’improponibilità della azione diretta nei confronti dell’assicuratore. In precedenza, i giudici di merito avevano formulato al riguardo opinioni non concordi. Talune decisioni hanno ritenuto che la mancata collaborazione della vittima con l’assicuratore del responsabile costituisce una violazione del principio – desumibile dell’art. 1206 c.c. – secondo cui il creditore deve comunque compiere quanto necessario perché il debitore possa adempiere, con la conseguenza che in questo caso non sono dovuti gli interessi compensativi sulla somma liquidata a titolo di risarcimentodel danno (Trib. Milano 27 novembre 1995, in questa Rivista, 1997, II, 2, 37; Trib.Roma 19 ottobre 1994, in Riv. giur. circ. trasp., 1995, 346). Al contrario, secondoGiudice di pace Bari 16 aprile 2009, in Arch. circ., 2009, 742, la vittima (in quel caso, un trasportato) può rifiutare di sottoporsi a visita medica qualora, scaduto il termine di cui all’art. 145, comma 1, d.lgs. n. 209/2005, senza che l’assicuratore del veicolo sul quale era a bordo abbia chiesto l’integrazione (art. 145, comma 5) della richiesta di risarcimento mancante del certificato medico di guarigione, sia pendente il giudizio per il risarcimento dei danni. In generale, secondo Cass., Sez. VI-3, ord. 30 settembre 2016, n. 19354, la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all’assicu­ratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 cod. ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l’assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l’offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti [continua..]