Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Massimario (di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione)


Cass. 5 marzo 2019, n. 6319 / Cass. 24 aprile 2019, n. 11215 (ord.) / Cass. 31 maggio 2019, n. 14873 (ord.) / Cass. 17 giugno 2019, n. 16148 (ord.)

Cass. (Sez. III) – 5 marzo 2019, n. 6319 – l Pres. Spirito, Est. Di Florio, P.M. Pepe (diff.) – D. (avv. Savatteri) c. C. (avv. Musco Carbonaro). In tema di contratto di assicurazione sulla vita stipulato prima dell’entrata in vigore della l. n. 262 del 2005 e del d.lgs. n. 303 del 2006, nel caso in cui sia stabilito che le somme corrisposte dall’assicurato a titolo di premio vengano versate in fondi di investimento interni o esterni all’assicuratore e che, alla scadenza del contratto o al verificarsi dell’evento in esso dedotto, l’assicuratore sarà tenuto a corrispondere all’assicurato una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare in quel momento (polizze denominate “unit linked”), il giudice di merito, al fine di stabilire se l’impresa emittente, l’intermediario e il promotore abbiano violato le regole di leale comportamento previste dalla specifica normativa e dall’art. 1337 c.c., deve interpretare il contratto, e tale interpretazione non è censurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata, al fine di stabilire se esso, al di là del “nomen iuris” attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell’esistenza dell’assi­curato è assunto dall’assicuratore) oppure si concreti nell’investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di “performance” sia per intero addossato all’assicurato) (1). (Sentenza impugnata: App. Torino 23 maggio 2016) (1) Nello stesso senso, Cass. civ., Sez. III, 18 aprile 2012, n. 6061, in questa Rivista, 2012, II, 529, ed ivi la nota di ulteriori riferimenti.   Cass. (Sez. III) – 24 aprile 2019, n. 11215 (ord.) – Pres. Amendola, Est. Cricenti, P.M. Matera (conf.) – W. (avv. Santarossa) c. A. (avv. Vinci). In tema di assicurazione obbligatoria per responsabilità civile da circolazione di veicoli a motore, allorché l’assicuratore proponga appello, sia pure limitato al “quantum debeatur”, nei confronti del solo danneggiato, che aveva promosso azione diretta, si impone sempre il litisconsorzio necessario del proprietario del veicolo assicurato, essendo evidente l’interesse di questo a prendere parte al processo allo scopo di influire sulla concreta entità del danno, di cui egli potrebbe rispondere in via di rivalsa verso il medesimo assicuratore (2).(Sentenza impugnata: App. Venezia 28 dicembre 2016) (2) Nello stesso senso si veda Cass. civ. [ord.], Sez. VI, 23 aprile 2014, n. 9112, in questa Rivista, 2014, II, 342, ed ivi l’ulteriore nota di ulteriori richiami. Il principio costituisce corollario di quanto stabilito da Cass. civ., Sez. Un., 4 dicembre 2015, n. 24707, in Giur. it., 2016, 580, secondo cui “posto che la distinzione tra garanzia propria e [continua..]
Fascicolo 1 - 2019