Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
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Corte di Giustizia UE 31 gennaio 2018, causa C-106/17 (di Marco Rossetti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione.)


(Sez. VIII) –31 gennaio 2018 – in causa C-106/17 – Pres. Malenovský, Rel. Šváby– Hofsoe c. LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster AG (avv. Siewiera-Misiuda).

Procedimento civile – Giurisdizione – Cessione del credito risarcitorio vantato dalla vittima d’un sinistro stradale contro l’assicuratore del responsabile – Applicabilità delle regole comunitarie sul foro del danneggiato – Esclusione.

Le norme comunitarie che consentono alla vittima d’un sinistro stradale di convenire l’assicuratore straniero del responsabile dinanzi al giudice del proprio domicilio (artt. 11 e 13 Regolamento UE n. 1215/12) sono vòlte a tutelare la vittima, e non trovano quindi applicazione nel caso in cui quest’ultima ceda il proprio credito risarcitorio ad un soggetto che svolga professionalmente l’attività di recupero dei crediti assicurativi (1).

(1) La decisione qui in rassegna, collazionata con i precedenti indicati nel corpo della motivazione, finisce per creare tre categorie di “creditori assicurativi” nei giudizi transfrontalieri.

La prima categoria è quella dei “danneggiati diretti”, per i quali valgono le regole del Regolamento 1215/12: essi dunque potranno convenire dinanzi al giudice del proprio Paese l’assicuratore straniero, per domandarne la condanna al risarcimento dei danni patiti in un altro Paese comunitario.

La seconda categoria è quella dei “danneggiati indiretti” (eredi della vittima, datore di lavoro della vittima, vittime di rimbalzo come i prossimi congiunti diversi dagli eredi): anche per costoro varrà il forum actoris di cui agli artt. 11 e 13 del citato regolamento.

La terza categoria, infine, è quella dei “professionisti del settore assicurativo”, tra i quali la Corte di Lussemburgo include non solo gli eventuali assicuratori che a qualsiasi titolo abbiano indennizzato la vittima ed intendano agire in regresso od in surrogazione nei confronti dell’assicuratore del responsabile, ma anche coloro che, nell’ambito d’una attività professionale, si rendano cessionari del credito risarcitorio dietro compenso, provvedendo poi da sé al recupero di esso. Questa terza categoria, ad avviso della Corte, non può essere considerata “parte debole” del rapporto (a prescindere dalle effettive dimensioni dell’impresa esercitata), e di conseguenza non può ad essa estendersi la speciale tutela della vittima prevista dal Reg. 1215/12, ed in particolare il beneficio del forum actoris. I cessionari, quindi, dovranno in caso di controversia sul recupero del credito introdurre la lite secondo le regole generali, e dunque dinanzi al giudice del convenuto.

Si badi che la suddetta regola si applica ovviamente alle sole controversie transfrontaliere, ovvero quelle per le quali viene in rilievo un elemento di estraneità al­l’ordinamento nazionale. Per la legge nazionale, invece, vale una regola ben diversa: quella secondo cui la cessione del credito comporta di necessità il trasferimento anche delle azioni che lo sottendono, con la conseguenza che il cessionario potrà invocare tutti gli strumenti e le regole processuali che avrebbe potuto invocare il cedente (ex multis, Cass. civ. [ord.], Sez. III, 13 maggio 2009, n. 11095, in Arch. circolaz., 2011, 936).

La Corte ecc. (Omissis).

FATTO E DIRITTO

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 11, par. 1, lett. b), e dell’art. 13, par. 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Paweł Hofsoe e la LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster AG (in prosieguo: la «LVM»), con sede a Monaco di Vestfalia (Germania), in merito al recupero da parte del primo, dinanzi ai giudici polacchi, di un credito da indennizzo assicurativo vantato nei confronti della seconda.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento n. 1215/2012

3. Il regolamento n. 1215/2012, ai considerando 15 e 18, così recita:«(15)È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.(…)(18)Nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali».

4.Il capo II di tale regolamento, dedicato alle norme sulla competenza, comprende una sezione 1, intitolata «Disposizioni generali», composta dagli articoli da 4 a 6.

5.L’art. 4, par. 1, di detto regolamento prevede quanto segue:«A norma del pre­sente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».

6.Ai sensi dell’art. 5, par. 1, del medesimo regolamento:«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del presente capo».

7. Le norme sulla competenza in materia di assicurazioni, oggetto del capo II, sezione 3, del regolamento n. 1215/2012, figurano agli articoli da 10 a 16 di que­st’ultimo.

8.L’art. 11, par. 1, di tale regolamento dispone quanto segue:«L’assicuratore domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto:(…)b)in un altro Stato membro, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l’attore qualora l’azione sia proposta dal contraente dell’assicurazione, dall’assicurato o da un beneficiario (…)».

9.L’art. 13, par. 2, di detto regolamento è formulato come segue:«Le disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 sono applicabili all’azione diretta proposta dalla parte lesa contro l’assicuratore, sempre che tale azione sia possibile».

10. Le norme sulla competenza in materia di contratti conclusi da consumatori figurano agli articoli da 17 a 19 del medesimo regolamento.

11.Ai sensi dell’art. 17, par. 1, del regolamento n. 1215/2012:«Fatto salvo quanto previsto dall’art. 6 e dall’art. 7, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione:

a)qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali;

b)qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un’altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni; o

c)in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività».

12.L’art. 81 di tale regolamento prevede che esso «si applica a decorrere dal 10 gennaio 2015 a eccezione degli articoli 75 e 76 che si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2014».

Diritto polacco

13.L’art. 509 della ustawa Kodeks cywilny (legge recante codice civile), del 23 aprile 1964 (Dz. U. del 1964, n. 16, posizione 93), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice civile»), dispone quanto segue:«§ 1.Il creditore può trasferire il credito a un terzo (cessione del credito), senza il consenso del debitore, a meno che ciò non sia contrario alla legge, ad una previsione contrattuale o alla natura dell’obbligazione.§ 2.Unitamente al credito, all’acqui­rente vengono trasferiti tutti i diritti ad esso connessi, in particolare il diritto agli interessi arretrati».

14.Ai sensi dell’art. 822, par. 4, di tale codice:«Il soggetto avente diritto al risarcimento in relazione ad un evento coperto dal contratto di assicurazione della responsabilità civile può proporre azione diretta contro l’assicuratore».

15.L’art. 20, par. 1, della ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (legge sulle assicurazioni obbligatorie, sul Fondo di garanzia delle assicurazioni e sull’Ufficio polacco degli assicuratori degli autoveicoli), del 22 maggio 2003 (Dz. U. del 2003, n. 124, posizione 1152) prevede quanto segue:«L’azione avente ad oggetto un diritto risultante da contratti di assicurazione obbligatoria o che comprende i diritti derivanti da tali assicurazioni può essere promossa sia secondo le norme che regolano la competenza generale, sia davanti al giudice del luogo di domicilio della persona lesa o del beneficiario del contratto di assicurazione».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

16. Il 4 luglio 2014 un veicolo di proprietà di una persona fisica domiciliata in Polonia è stato danneggiato in un incidente stradale verificatosi in Germania, causato da una cittadina tedesca assicurata presso la LVM.

17.La proprietaria di tale veicolo ha quindi stipulato, il 12 luglio 2014, un contratto di noleggio di un veicolo sostitutivo a tempo indeterminato. Il noleggio, per un importo giornaliero di 200 złoty polacchi (PLN) (circa EUR 47,50), si è protratto sino al 22 settembre 2014, cosicché il suo costo totale è ammontato a PLN 14 600 (circa EUR 3 465).

18.Tale persona è stata tuttavia risarcita soltanto per l’importo di PLN 2 800 (circa EUR 665) da una società rappresentante della LVM in Polonia.

19. Al fine di ottenere i rimanenti PLN 11 800 (circa EUR 2 800), detta persona ha quindi stipulato, il 22 settembre 2014, un contratto di cessione del credito con il quale cedeva il suo diritto al risarcimento al sig. Hofsoe, che esercita la propria attività commerciale a Stettino (Polonia).

20.A titolo di tale attività, il sig. Hofsoe si incarica lui stesso, sulla base di un contratto di cessione del credito, di agire nei confronti degli assicuratori per ottenere il risarcimento dei danni spettante alle persone lese.

21. Il 2 febbraio 2015 sulla base del contratto di cessione del credito di cui al punto 19 della presente sentenza, il sig. Hofsoe ha agito dinanzi al Sąd Rejonowy SzczecinCentrum w Szczecinie (Tribunale circondariale per Stettino-Centro in Stettino, Polonia) chiedendo, in via principale, la condanna della LVM al pagamento della somma di PLN 11 800 (circa EUR 2 800) a titolo di risarcimento del danno corrispondente al costo del noleggio dell’autoveicolo sostitutivo.

22. A sostegno della competenza di tale autorità giurisdizionale, quale giudice del luogo in cui è domiciliata la persona lesa, il sig. Hofsoe ha fatto valere l’art. 20 della legge sulle assicurazioni obbligatorie, sul Fondo di garanzia delle assicurazioni e sull’Ufficio polacco degli assicuratori degli autoveicoli, del 22 maggio 2003, nonché la sentenza della Corte del 13 dicembre 2007, FBTO Schadeverzekeringen (C463/06, EU:C:2007:792).

23. La LVM, tuttavia, basandosi sull’art. 9, par. 1, del regolamento n. 44/2001, in combinato di disposto con l’art. 11, par. 2, di tale regolamento, ha contestato la competenza di tale giudice polacco. Essa ha sostenuto, infatti, che la nozione di «persona lesa», ai sensi dell’art. 11, par. 2, di detto regolamento, doveva essere interpretata letteralmente, e pertanto il sig. Hofsoe, nella sua qualità di cessionario del credito della persona lesa, non potrebbe citarla dinanzi ad un giudice polacco.

24. Il Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie (Tribunale circondariale per Stettino-Centro in Stettino) ha tuttavia riconosciuto la propria competenza con decisione del 13 maggio 2015.

25. A sostegno dell’appello presentato avverso tale decisione dinanzi all’odierno giudice del rinvio, il Sąd Okręgowy w Szczecinie (Tribunale regionale di Stettino), la LVM sostiene principalmente che il giudice di primo grado ha violato l’art. 13, par. 2, del regolamento n. 1215/2012, in combinato disposto con l’art. 11, par. 1, lett. b), di tale regolamento, dichiarando, contrariamente alle indicazioni che si possono trarre dai considerando 15 e 18 di detto regolamento e dalla giurisprudenza della Corte, che il sig. Hofsoe doveva essere considerato la parte più debole nel­l’ambito della controversia. Ebbene, quest’ultimo non sarebbe la persona lesa in quanto tale, ma un professionista che opera nel settore del recupero dei crediti da risarcimento danni presso le compagnie di assicurazione. Inoltre, poiché costituisce una deroga alla regola generale sulla competenza stabilita all’art. 4, par. 1, del regolamento n. 1215/2012, l’art. 13, par. 2, di tale regolamento dovrebbe essere oggetto di interpretazione restrittiva.

26.Il sig. Hofsoe sostiene, dal canto suo, che l’attribuzione della competenza al giudice del luogo in cui è domiciliato il contraente dell’assicurazione, l’assicurato o un beneficiario, prevista all’art. 9, par. 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001, sostituito dall’art. 11, par. 1, lett. b), del regolamento n. 1215/2012 (in prosieguo: il «forum actoris»), non è riservata esclusivamente alla persona direttamente lesa, cosicché sarebbe legittimato ad avvalersene anche il cessionario del credito della persona lesa.

27.Il giudice del rinvio ritiene necessario rivolgersi alla Corte in quanto l’am­bito di applicazione ratione personae dell’attribuzione di competenza di cui all’art. 11, par. 1, lett. b), del regolamento n. 1215/2012 dipenderebbe, nel caso di specie, dall’interpretazione della nozione di persona «lesa», ai sensi dell’art. 13, par. 2, di tale regolamento. Infatti, la competenza del giudice del rinvio sarebbe radicata soltanto laddove si ritenesse che nella nozione di persona «lesa» rientri anche un professionista del settore delle assicurazioni, cessionario del credito da risarcimento dei danni vantato dalla persona direttamente lesa nei confronti dell’assicu­ratore del veicolo all’origine di un incidente stradale.

28.A tale riguardo, il giudice del rinvio rileva che, in virtù dell’art. 509, par. 2, del codice civile, «[u]nitamente al credito (…) vengono trasferiti tutti i diritti ad esso connessi». In tali condizioni, insieme al credito dovrebbe risultare ceduto anche il beneficio dell’attribuzione della competenza. Tale interpretazione contribuirebbe a realizzare l’obiettivo della tutela della parte debole, alla base delle regole speciali sulla competenza applicabili in materia di assicurazioni.

29.Il giudice del rinvio ritiene che nella nozione di persona «lesa», ai sensi del­l’art. 11, par. 2, del regolamento n. 44/2001 e, pertanto, dell’art. 13, par. 2, del regolamento n. 1215/2012, rientri sia la persona che ha subito direttamente il danno, sia la persona che lo ha subito solo indirettamente. Pertanto, detta nozione dovrebbe estendersi alla persona che esercita, quale persona fisica, un’attività professionale nel settore del recupero dei crediti da risarcimento danni nei confronti delle compagnie di assicurazione, sulla base di un contratto di cessione del credito concluso con la persona direttamente lesa. Tale soluzione, secondo il giudice del rinvio, si imporrebbe a maggior ragione in quanto, nel caso di specie, esisterebbe un evidente squilibrio, dal punto di vista economico e organizzativo, tra la posizione del sig. Hofsoe e quella di un assicuratore, persona giuridica, le cui capacità sono, sotto tale punto di vista, notevolmente maggiori.

30.Tale valutazione concreta della situazione di ciascuna delle parti nel procedimento principale evidenzierebbe quindi la differenza tra i fatti all’origine della presente controversia e quelli oggetto delle sentenze del 17 settembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse (C347/08, EU:C:2009:561), e del 26 maggio 2005, GIE Réunion européenne e a. (C77/04, EU:C:2005:327).

31.Il giudice del rinvio osserva tuttavia che l’interpretazione da esso suggerita dell’art. 13, par. 2, del regolamento n. 1215/2012, in combinato disposto con l’art. 11, par. 1, lett. b), di tale regolamento, è in contrasto con il principio dell’inter­pretazione restrittiva delle eccezioni e, più in particolare, con l’art. 5, par. 1, di detto regolamento, letto alla luce del considerando 15 di quest’ultimo.

32.In tale contesto, il Sąd Okręgowy w Szczecinie (Tribunale regionale di Stettino) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:«Se il rinvio operato dall’art. 13, par. 2, del regolamento n. 1215/2012 all’art. 11, par. 1, lett. b), del medesimo regolamento, debba essere interpretato nel senso che una persona fisica che sia un imprenditore la cui attività consiste, tra l’altro, nell’agire per risarcimento danni nei confronti degli assicuratori, e che faccia valere l’acquisto contrattuale del credito dalla persona direttamente lesa, può azionare detto credito contro l’assicuratore della responsabilità civile dell’auto­re del sinistro stradale, avente sede in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è domiciliata la persona lesa, davanti all’autorità giurisdizionale dello Stato membro del domicilio della persona lesa».

Sulla questione pregiudiziale

33.Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 13, par. 2, del regolamento n. 1215/2012, in combinato disposto con l’art. 11, par. 1, lett. b), di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che può essere invocato da una persona fisica la cui attività professionale consista, in particolare, nel recupero dei crediti da risarcimento danni presso gli assicuratori, e che valendosi di un contratto di cessione del credito concluso con la vittima di un sinistro stradale promuova un’azione di responsabilità civile nei confronti dell’assicuratore dell’autore di tale sinistro, avente sede in uno Stato membro diverso da quello in cui è domiciliata la persona lesa, dinanzi ad un’autorità giurisdizionale di quest’ultimo Stato membro.

34.In via preliminare, occorre rilevare che dalla decisione di rinvio emerge in primo luogo che, poiché il ricorso nel procedimento principale è stato presentato dal sig. Hofsoe il 4 febbraio 2015, ossia in data successiva al 10 gennaio 2015, si applica il regolamento n. 1215/2012, conformemente all’art. 81 del medesimo.

35.In secondo luogo, l’art. 822, par. 4, del codice civile riconosce al soggetto avente diritto ad un risarcimento la facoltà di promuovere un’azione diretta contro l’assicuratore, la quale, ai sensi dell’art. 13, par. 2, del regolamento n. 1215/2012, comporta l’applicabilità degli articoli da 10 a 12 di tale regolamento.

36.In terzo luogo, nella misura in cui l’art. 11, par. 1, lett. b), e l’art. 13, par. 2, del regolamento n. 1215/2012 riprendono essenzialmente la formulazione, rispettivamente, dell’art. 9, par. 1, lett. b), e dell’art. 11, par. 2, del regolamento n. 44/2001, l’interpretazione fornita dalla Corte con riferimento alle disposizioni di quest’ultimo regolamento resta valida per le disposizioni equivalenti del regolamento n. 1215/2012 (v., per analogia, sentenze del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C352/13, EU:C:2015:335, punto 60, e del 21 gennaio 2016, SOVAG, C521/14, EU:C:2016:41, punto 43).

37.In quarto luogo, si deve altresì rammentare che la Corte ha dichiarato che il rinvio operato dall’art. 13, par. 2, del regolamento n. 1215/2012 ha lo scopo di aggiungere al novero degli attori, di cui all’art. 11, par. 1, lett. b), del medesimo regolamento, i soggetti che hanno subito un danno, senza che la categoria di questi soggetti sia limitata a quelli che l’abbiano subito direttamente (sentenza del 20 luglio 2017, MMA IARD, C340/16, EU:C:2017:576, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

38.Il forum actoris deve quindi essere esteso, rispettivamente, agli eredi del­l’as­sicurato e al datore di lavoro che ha continuato a corrispondere la retribuzione ad un suo lavoratore dipendente durante il congedo per malattia conseguente ad un incidente stradale subito dal medesimo dipendente (sentenze del 17 settembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, C-347/08, EU:C:2009:561, punto 44, e del 20 luglio 2017, MMA IARD, C‑340/16, EU:C:2017:576, punto 35).

39.Tali decisioni si fondano su una motivazione secondo la quale, da un lato, l’obiettivo delle disposizioni di cui alla sezione 3 del capo II del regolamento n. 1215/2012 è di tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali e, dall’altro, un cessionario dei diritti della persona direttamente lesa che possa essere a sua volta considerato come parte debole dovrebbe potersi avvalere delle norme speciali di competenza giurisdizionale definite nelle disposizioni combinate dell’art. 11, par. 1, lett. b), e dell’art. 13, par. 2, del regolamento n. 1215/2012 (v., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, C-347/08, EU:C:2009:561, punti 40 e 44).

40.Ciò posto, le deroghe al principio della competenza del foro del convenuto devono avere carattere eccezionale ed essere interpretate in maniera restrittiva (v., in tal senso, sentenze del 17 giugno 1992, Handte, C‑26/91, EU:C:1992:268, punto 14; del 19 gennaio 1993, Shearson Lehman Hutton, C‑89/91, EU:C:1993:15, punti da 14 a 17; del 13 luglio 2000, Group Josi, C‑412/98, EU:C:2000:399, punti 49 e 50, nonché del 17 settembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, C‑347/08, EU:C:2009:561, punti da 36 a 39).

41.In tali circostanze, la finalità protettiva dell’art. 13, par. 2, del regolamento n. 1215/2012, letto alla luce dell’art. 11, par. 1, lett. b), di detto regolamento implica che le norme speciali sulla competenza previste da tali disposizioni non vengano estese a favore di persone per le quali tale protezione non appare giustificata (v., in tal senso, sentenze del 13 luglio 2000, Group Josi, C‑412/98, EU:C:2000:399, punti 65 e 66; del 26 maggio 2005, GIE Réunion européenne e a., C‑77/04, EU:C:2005:327, punto 20, e del 17 settembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, C‑347/08, EU:C:2009:561, punto 41).

42.Ne consegue che non è giustificata alcuna tutela speciale nei rapporti tra professionisti del settore assicurativo, nessuno dei quali possa essere ritenuto trovarsi in una posizione di debolezza rispetto all’altro (v. sentenze del 26 maggio 2005, GIE Réunion européenne e a., C‑77/04, EU:C:2005:327, punto 20; del 17 settembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, C‑347/08, EU:C:2009:561, punto 42, e del 21 gennaio 2016, SOVAG, C‑521/14, EU:C:2016:41, punti 30 e 31).

43.Pertanto, una soggetto come il sig. Hofsoe, che esercita un’attività professionale nel settore del recupero dei crediti da indennizzo assicurativo, in qualità di cessionario contrattuale di tali crediti, non può beneficiare della tutela speciale costituita dal forum actoris.

44.Se è vero che, come precisa il considerando 18 del regolamento n. 1215/2012, l’obiettivo della sezione 3 del capo II di tale regolamento è di tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali, risulta invece che la domanda di cui al procedimento principale si iscrive nell’ambito dei rapporti tra professionisti e non è tale da potere incidere sulla situazione procedurale di una parte considerata più debole (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2016, SOVAG, C‑521/14, EU:C:2016:41, punti 29 e 30).

45.A tale riguardo, la circostanza che un professionista, come il sig. Hofsoe, eserciti la propria attività nell’ambito di una struttura di piccole dimensioni non può far ritenere che si tratti di una parte considerata più debole dell’assicuratore. Infatti, una valutazione caso per caso della questione se un professionista possa essere considerato una «parte più debole» per poter rientrare nella nozione di persona «lesa» ai sensi dell’art. 13, par. 2, del regolamento n. 1512/2012, farebbe sorgere un rischio di incertezza del diritto e sarebbe in contrasto con l’obiettivo di detto regolamento, enunciato al considerando 15 del medesimo, secondo il quale le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità (v., in tal senso, sentenza del 20 luglio 2017, MMA IARD, C‑340/16, EU:C:2017:576, punto 34).

46.Tale interpretazione è, del resto, avvalorata dall’obiettivo richiamato al considerando 15 del regolamento n. 1215/2012, secondo il quale è opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto.

47.Alla luce di quanto sopra, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’art. 13, par. 2, del regolamento n. 1215/2012, in combinato disposto con l’art. 11, par. 1, lett. b), di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che esso non può essere invocato da una persona fisica la cui attività professionale consista, in particolare, nel recupero dei crediti da risarcimento danni presso gli assicuratori, e che valendosi di un contratto di cessione del credito concluso con la vittima di un sinistro stradale promuova un’azione di responsabilità civile nei confronti dell’assicuratore dell’autore di tale sinistro, avente sede in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è domiciliata la persona lesa, dinanzi ad un’autorità giurisdizionale di quest’ultimo Stato membro. (Omissis).

Fascicolo 1 - 2019