(Sez. III) – 9 maggio 2019, n. 12231 (ord.) – Pres. Vivaldi, Est. Moscarini, P.M. Fresa (conf.)– C. (avv. Soliman) c. G.
(Sentenza impugnata: App. Milano6 aprile 2017)
Ass. obbligatoria autoveicoli – Terzo trasportato – Danno alla persona – Risarcimento a carico dell’assicuratore – Ignoranza dell’illegale circolazione – Rilevanza – Fatto costitutivo – Onere probatorio a carico del danneggiato – Fondamento.
In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, il terzo trasportato ha diritto al risarcimento del danno alla persona da parte dell’assicuratore se prova di averne ignorato senza colpa la illegale circolazione, essendo la mancata conoscenza dell’illegalità un fatto costitutivo della pretesa (1).
(1) Non consta alcun precedente edito su questione analoga.
La decisione si segnala per una interpretazione “forte” dell’art. 13, comma 1, lett.(c)della Direttiva 2009/103/CE, il quale stabilisce che siano “senza effetto” le norme nazionali che escludano il diritto al risarcimento in capo al terzo trasportato nel caso di sinistri causati da veicoli rubati, a meno che “l’assicuratore possa provare”che la vittima fosse a conoscenza della provenienza furtiva del veicolo.
La Corte di Cassazione, con la sentenza qui in rassegna, ha invece ritenuto che la Direttiva 103/09 disciplini unicamente i limiti della copertura offerta dall’assicurazione r.c.a., ma non anche il riparto dell’onere della prova, che pertanto resta affidato alle legislazioni processuali dei singoli Stati membri.
La Corte ecc. (Omissis).
FATTI DI CAUSA
I signori C.I.V., B.M.D. e D.I.S.convennero, davanti al Tribunale di Lodi, la Generali Italia S.p.A. quale impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime dellaStrada per sentir pronunciare la condanna della medesima alrisarcimento dei danni da essi patiti, in qualità di terzi trasportati su unveicolo, poi risultato rubato, in conseguenza di un sinistro stradaleverificatosi in Lodi in data 14 novembre 2011 per fatto e colpa esclusivi delconducente del veicolo sul quale erano trasportati.Il Tribunale di Lodi rigettò la domanda sulla premessa che gli attori sitrovavano a bordo di un’auto rubata e con targa francesecorrispondente ad altro veicolo e non avevano allegato e dato provadei requisiti di cui all’art. 283.2 d.lgs. n. 209 del 2005 che riconosce ilrisarcimento a carico del Fondo di Garanzia ai terzi trasportati che sianoinconsapevoli della circolazione illegale.La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 6 aprile 2017, per quel cheancora di interesse in questa sede, ha confermato essere oneredell’attore che si affermi danneggiato fornire la prova degli elementicostitutivi della fattispecie, tra cui quello di essere inconsapevoledell’illegalità della circolazione, e che tale prova nel caso di specie nonfosse stata fornita. Conseguentemente ha rigettato l’appello, con lestatuizioni conseguenziali sulle spese.Avverso quest’ultima sentenza il terzo trasportato C.I.V.propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi illustrati damemoria. La Società Generali Italia S.p.A. non svolge attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo censura la violazione, errata e falsa applicazionedegli artt. 2697 c.c. e 283 d.lgs. 209/2005, nonché dell’art. 113 c.p.c.per avere la sentenza impugnata ritenuto che la provadell’inconsapevolezza dell’illegalità del mezzo fosse fatto costitutivodella domanda risarcitoria mentre avrebbe dovuto essere consideratafatto estintivo con onere della prova a carico dell’impresa diassicurazione, che ne eccepisse l’assenza.
2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione, errata efalsa applicazione ed interpretazione degli artt. 113 c.p.c., 2697 c.c. e283 cod. ass., oltre che dei princìpi di diritto comunitario anche inrapporto all’art. 13 della Direttiva 2009/103/
CE per aver postol’inconsapevolezza dell’illegalità tra i fatti costitutivi della domandarisarcitoria del terzo danneggiato, con ciò sconfessando la diversastatuizione contenuta nella norma comunitaria secondo la quale l’onereprobatorio dell’illegale circolazione deve essere posto a carico dellacompagnia di assicurazione.
3. Con il terzo motivo denuncia la violazione, errata e falsa applicazionedegli artt. 113, 116 c.p.c. e degli artt. 2697 c.c., 1147, comma 3, c.c.,nonché degli artt. 2727 e 2728 c.c. per avere la sentenza omesso diapplicare il principio secondo il quale la buona fede di chi agisce a tuteladei propri diritti si presume.
4. Con il quarto motivo denuncia la violazione, errata e falsaapplicazione degli artt. 113, 116 c.p.c. e artt. 2697 c.c. 1147, comma 3, c.c.,nonché ex artt. 2727, 2728 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3,c.p.c.
5. Imotivi possono essere trattati congiuntamente per evidenti ragionidi connessione e sono infondati. Sono tutti volti a rappresentare la tesisecondo la quale l’onere di provare la consapevolezza dell’illegalecircolazione del mezzo deve essere posta, in base ad una letturaorientata in senso eurounitario, in capo all’assicuratore, al fine digarantire la massima protezione possibile dei diritti del terzodanneggiato.La norma di cui all’art. 283, comma 2, del codice delle assicurazioni, anchenella versione precedente la novella del 2005, è sempre statainterpretata dalla giurisprudenza nel senso che la deroga alla nonrisarcibilità del danno del terzo trasportato da parte della compagnia diassicurazioni si giustifica a condizione che sussista la condizionedell’ignoranza dell’illegale circolazione. Questa lettura è del tuttocoerente con la formulazione della norma che, come riferito, prevedeipotesi derogatorie al principio della non risarcibilità del danno, rispettoalla quale l’ignoranza dell’illegalità della circolazione non può cheassumere natura di fatto costitutivo del diritto e non anche di fattoestintivo della pretesa. Né può sostenersi che l’interpretazione delgiudice ordinario sia contraria al diritto comunitario in quanto, comedesumibile da casi citati dallo stesso ricorrente, anche per il dirittocomunitario vi è deroga al diritto al risarcimento del danno nel caso incui i terzi trasportati fossero a conoscenza dell’illegale provenienza delveicolo. L’unica differenza che può desumersi tra il testo comunitario ela norma interna consiste nel riparto dell’onere della prova laddove lanormativa comunitaria pone tale onere a carico dell’assicuratore equella interna non esprimendosi in modo chiaro lascia comunqueintendere che la mancata conoscenza dell’illegalità sia un fattocostitutivo della pretesa, a carico del danneggiato. Il legislatore italianonel dare attuazione alla normativa comunitaria e nel prevedere lacopertura assicurativa a soggetti prima esclusi dal risarcimento, nonha potuto non occuparsi dei casi in cui il risarcimento del terzotrasportato contro la propria volontà o perché al corrente dell’illegalitàdella circolazione, non possa ottenere il risarcimento. L’aver posto acarico del danneggiato l’onere della prova della propria buona federientra, ad avviso di questa Corte, nella sfera di discrezionalità cheresidua allo Stato nell’attuare la direttiva, ferma restando l’identità delfine perseguito dal diritto comunitario e da quello interno, di nonconsentire il risarcimento a chi conosca la provenienza furtiva delmezzo. Questa interpretazione risulta particolarmente convincente nelcaso in esame nel quale il trasportatore non era stato mai citato ingiudizio per essere condannato al risarcimento e nei gradi di merito siera svolta ampia disamina delle circostanze di fatto che connotavanola fattispecie. Ne consegue, pertanto, che l’accertamento dellabuona/mala fede del terzo trasportato rientrava nella valutazione delgiudice del merito e neppure può essere sindacata da questa Corte. Inogni caso la giurisprudenza consolidata è nel senso di richiedere ai finidi poter rientrare nella deroga all’irrisarcibilità del danno, l’esclusionedella conoscenza, da parte del terzo trasportato, della provenienzafurtiva del veicolo (sul punto Cass., Sez. III, n.18159 del 23 ottobre 2012; Cass.,Sez. III, n. 19963 del 30 agosto 2013). Come l’esclusione di tale conoscenza siavalutata dal giudice del merito è argomentazione neppure sindacabileda questa Corte, se coerentemente argomentata.
6.Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Non occorreprovvedere sulle spese. È a carico del ricorrente il c.d. raddoppio delcontributo unificato. (Omissis).