(Sez. III) – 29 maggio 2018, n. 13377 (ord.) – Pres. Vivaldi, Est. Positano – Miriade S.p.A. (avv. Marino) c. F. (avv. Sorrentino).
(Sentenza impugnata: App. Genova 27 febbraio 2015)
Ass. danni – Contro i rischi del trasporto – Trasporto affidato dal venditore ad un vettore o ad uno spedizioniere – Legittimazione a chiedere l’indennizzo - Spettanza – Al destinatario – Ragioni.
Nell’assicurazione contro i rischi di danni alla merce trasportata, stipulata per conto di chi spetta, la persona legittimata a domandare l’indennizzo è il destinatario se il trasporto viene affidato dal venditore ad un vettore o ad uno spedizioniere, perché in tal caso, per effetto della consegna della merce alla persona incaricata del trasporto, si trasferisce in capo al destinatario il rischio del perimento di essa, ai sensi dell’art. 1510 c.c. (1).
(1) Il principio affermato dalla sentenza in rassegna è stato per lungo tempo imperante ed assoluto [Cass. civ., Sez. III, 28 marzo 2008, n. 8063, in questa Rivista, 2008, II, 2, Mass. n. 19; Cass., Sez. III, 31 maggio 2005, n. 11585, in Giust. civ., 2006, I, 385; Cass., Sez. II, 9 luglio 2003, n. 10770, in questa Rivista, 2003, II, 2, 286, con nota di A. BOGLIONE; Cass., Sez. III, 13 dicembre 1999, n. 13957, in Foro it.Rep., 1999, Assicurazione (contratto), n. 138].Più di recente, tuttavia, la Corte di Cassazione aveva variamente precisato tale principio, che applicato rigorosamente conduceva ad effetti paradossali: tra gli altri, quello per cui, se il destinatario non pagava il prezzo per non avere ricevuto la merce, di fatto l’assicuratore finiva per non pagare l’indennizzo ad alcuno: non al destinatario, il quale non avendo pagatoil prezzo, non aveva subìto alcun danno; né al mittente, il quale essendosi spogliato della proprietà della merce con la consegna al vettore, ex art. 1510 c.c., si vedeva eccepire il difetto della qualità di “assicurato” e, con essa, della titolarità del credito di indennizzo.Per ovviare a tali inconvenienti, Cass. civ., Sez. III, 17 giugno 2013, n. 15107, in questa Rivista, 2013, II, 2, 521, aveva stabilito che per stabilire la titolarità del diritto all’indennizzo, nell’assicurazione di merci trasportate, occorre considerare l’incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate, per cui la legittimazione del destinatario sussiste, ai sensi dell’art. 1689 c.c., solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore (in applicazione dell’enunciato principio, la suprema corte confermò la sentenza impugnata con cui si attribuì la qualifica di «assicurato» ex art. 1904 c.c. al mittente della merce, atteso che il «subentro» del destinatario nella posizione del mittente non si era verificato, perché la merce non era mai arrivata a destinazione per essere stata oggetto di furto: un caso, dunque, pressoché identico a quello deciso dalla sentenza qui in rassegna, ma dall’esito opposto).
Rilevato che:
con atto di citazione del 6 aprile 2004 Miriade S.p.A. deduceva di esserelicenziataria in via esclusiva di marchi di abbigliamento e di avere consegnato,in data 29 aprile 2002, alla S.r.l. Sealandair della merce da consegnare inCasamassima, alla S.r.l. “Figli di Pistolato Benito” aggiungendo di avere appreso che l’intero carico era andato perduto a seguito di rapina subìta dal conducente dell’autocarro sul quale la merce viaggiava, lamentando che ilvettore S.r.l.Sealandair non aveva provveduto al pagamento, ma che taleevento era coperto da polizza della Faro Compagnia di Assicurazioni eRiassicurazioni S.p.A. con polizza del 19 febbraio 2002, stipulata per il tramitedella sua delegata di Napoli, Fingea Assicurazioni S.p.A. Ciò premesso evocavain giudizio la compagnia di assicurazioni davanti al Tribunale di Napoli persentirla condannare in solido al pagamento dell’indennità dovuta per la perditadella merce spedita. Costituitasi in giudizio, la Faro Assicurazioni S.p.A.eccepiva l’incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli e il giudiceistruttore, ricorrendo l’ipotesi di litisconsorzio facoltativo, disponeva laseparazione delle cause rinviando quella tra Miriade S.p.A. e Faro Assicurazioniper la precisazione delle conclusioni, dichiarando l’incompetenza per territoriodel Tribunale di Napoli con sentenza del 28 aprile 2005 ed individuando qualeTribunale competente quello di Genova. Con comparsa di riassunzione del 5luglio 2005 la Miriade S.p.A. conveniva davanti al Tribunale di Genova la FaroAssicurazioni S.p.A. per le medesime ragioni. Costituitasi in quest’ultima,contestava la fondatezza della domanda e istruita la causa, il Tribunale diGenova, con sentenza del 1° agosto 2009, in accoglimento della domanda,condannava la compagnia di assicurazione al pagamento della indennitàassicurativa;avverso tale sentenza proponeva appello Faro Assicurazioni S.p.A. con attonotificato il 6 agosto 2010. Si costituiva in giudizio Miriade chiedendo il rigettodell’impugnazione e, con atto del 4 novembre 2014 si costituiva il Commissarioliquidatore della Faro Assicurazioni S.p.A., posta in liquidazione coattaamministrativa. La Corte d’Appello di Genova, con sentenza del 27 febbraio 2015, in accoglimento dell’impugnazione rigettava la domanda proposta daMiriade S.r.l. (nelle more divenuta Miriade S.p.A.) condannandola allarestituzione delle somme percepite dalla compagnia di assicurazione;avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Miriade S.p.A.affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso Faro Compagnia diAssicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., in liquidazione coatta amministrativa.Miriade S.p.A.deposita memoria ex art. 380 bis c.p.c. e la compagnia diassicurazioni in l.c.a. deposita istanza per la liquidazione delle spese relative alprocedimento di sospensione della esecutività della sentenza di secondo gradoe nota spese relativa al giudizio di legittimità.
Considerato che:
con il primo motivo la società ricorrente deduce la violazione degli artt.1362 e 1363 c.c., ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. rilevando che le parti nonavevano inteso stipulare un contratto assicurativo di merci a favore di terzi,come emerge dal tenore letterale del contratto. In ogni caso anche tenendoconto del comportamento complessivo delle parti, nessuno dei contraenti,successivamente alla conclusione del contratto aveva parlato di contrattoassicurativo a favore di terzi. Infine, la clausola n. 8 valorizzata dalla Corteterritoriale costituisce una mera clausola di stile, stampata in caratteriminutissimi;con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 111 della Costituzione,dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c,ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c. ritenendo insussistente la motivazioneadottata dalla Corte territoriale per ribaltare la motivazione del primo giudiceche aveva qualificato il rapporto negoziale come contratto assicurativo “inconto proprio”;con il terzo motivo deduce la violazione agli artt. 1510, 1689 e 1904 c.c.,ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. Anche ipotizzando l’esistenza di uncontratto per conto altrui o di chi spetta, il soggetto avente diritto allapercezione dell’indennizzo non è il proprietario della merce, ma quello su cui siripercuotono gli effetti pregiudizievoli della sua perdita. Pertanto, in caso disottrazione della merce l’unico soggetto pregiudicato era la Miriade S.p.A. Nelcaso di specie la sostituzione del destinatario (S.r.l. “Figli di Pistolato Benito”) almittente Miriade nei diritti derivanti dal contratto di trasporto necessita di unatto di adesione successivo rappresentato dalla richiesta di riconsegna dellamerce che, nel caso di specie, non esiste. In questo caso, ove l’assicuratoreversasse l’indennizzo al compratore (S.r.l. “Figli di Pistolato Benito”) nonpotrebbe esercitare il diritto di surroga nei diritti dell’assicurato verso il vettore,responsabile del danno e ciò in quanto il compratore non ha aderito alcontratto di trasporto;la Corte territoriale ha fondato la dichiarazione di difetto di titolarità delrapporto controverso in capo a Miriade S.p.A. sulla base delle seguentimotivazioni: ai sensi dell’art. 1510 c.c. in tema di vendita di cose mobili,secondo cui il venditore si libera dall’obbligo di consegna al compratore almomento della consegna della merce al vettore e in tale momento sitrasferisce in capo al compratore il rischio di perimento della cosa durante iltrasporto e i conseguenti diritti derivanti dall’assicurazione contro i rischi didanni alla merce trasportata. La clausola n. 8 in calce alla fatturaaccompagnatoria delle merci (contratto di trasporto) prevede che questeultime viaggiano a rischio dell’acquirente (vendita franco fabbrica) al qualespettano eventuali reclami contro i vettori. Trattandosi di assicurazionestipulata per conto di chi spetta, il soggetto legittimato a richiederel’indennizzo è il destinatario (S.r.l. “Figli di Pistolato Benito”) perché per effettodella consegna della merce al trasportatore, si trasferisce al destinatario ilrischio di perimento della stessa ai sensi dell’art. 1510 c.c. Il venditoreconserva la titolarità dei diritti derivanti dal contratto di trasporto e potrà agirenei confronti del vettore, mentre il compratore, destinatario della merce, dalmomento della consegna al vettore della stessa, quale proprietario delle mercitrasportate, diviene titolare dei diritti nascenti dal contratto di assicurazione;i tre motivi possono essere trattati congiuntamente perché strettamenteconnessi e sono destituiti di fondamento;la questione va correttamente inquadrata rilevando che tra le parti è statastipulata una polizza merci, che garantisce i beni trasportati contro i danni o leperdite che si verifichino durante il trasporto. Il contratto collegato, quello dicompravendita, è disciplinato, come correttamente evidenziato dalla Corteterritoriale, dall’art. 1510, comma 2, c.c. trattandosi di vendita conspedizione, per cui nel momento della consegna dei beni da parte del venditoreal vettore si trasferisce anche la proprietà in capo al destinatario della merce(S.r.l. “Figli di Pistolato Benito”). Pertanto nell’ipotesi di sinistro o sottrazionedel beni il soggetto legittimato ad agire nei confronti dell’assicuratore è ilcompratore. Con riferimento specifico al rapporto di assicurazione l’art.1891 c.c. in tema di assicurazione per conto altrui o per conto di chi spettaprevede che in tali ipotesi i diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato,mentre il contraente (Miriade), anche se in possesso della polizza, non può farlivalere senza espresso consenso dell’assicurato. Il contratto si caratterizza peril fatto della scindibilità tra la posizione del contraente (nel caso di specieMiriade S.p.A.) e quella dell’assicurato (nel caso di specie destinatario dellamerce, S.r.l. “Figli di Pistolato Benito”). Il beneficiario dell’assicurazione sarà ilsoggetto che al momento dell’evento assicurato sia titolare dell’interesseassicurato Il titolare di tale interesse è chi, al momento dell’evento dannoso,risulti proprietario della cosa o di un diritto reale o di un diritto di garanzia oche, comunque, si trovi con la cosa assicurata in una relazione tale da subireun diretto pregiudizio patrimoniale per effetto della sua perdita. La disposizioneprevede che il contraente possa far valere i diritti derivanti all’assicurato, maesige che quest’ultimo abbia espresso in proposito il proprio consenso, ancheimplicitamente, ad esempio mediante sollecito all’assicuratore per il pagamentodella indennità. Sul presupposto dell’assenza di una richiesta da parte deldestinatario della merce (S.r.l. “Figli di Pistolato Benito”) all’assicuratore e inconsiderazione del contenuto del contratto e del disposto dell’art. 1510 c.c.che regolamenta il momento del passaggio della proprietà e quindi dellatitolarità dei diritti dal contraente all’assicurato, la Corte territoriale haapplicato i princìpi giurisprudenziali in materia che prevedono:alla stregua dell’art. 1510, comma 2, c.c., il venditore-mittente,rimettendo al vettore o spedizioniere le cose (specificate nella loro individualità) oggetto della vendita, non solo si libera dell’obbligazione dellaloro consegna e dei rischi connessi al loro perimento, ma trasferisceall’acquirente, salvo patto contrario, anche la loro proprietà, con laconseguenza che la qualità di assicurato, con detta consegna, si trasferisce dalvenditore all’acquirente (Sez. I, Sentenza n. 6455 dell’8 luglio 1994, Rv. 487333-01);ne consegue che la qualità di assicurato avente diritto all’indennizzo, nelcontratto di assicurazione per conto di chi spetta, è rivestita non dal venditorema dall’acquirente (Sez. II, Sentenza n. 10770 del 9 luglio 2003 (Rv. 564903-01);la persona legittimata a domandare l’indennizzo è il destinatario se iltrasporto viene affidato dal venditore ad un vettore o ad uno spedizioniere, perché in tal caso per effetto della consegna delle merce alla persona incaricatadel trasporto si trasferisce in capo al destinatario il rischio del perimento diessa, ai sensi dell’art. 1510 c.c. (Sez. III, Sentenza n. 8063 del 28 marzo 2008Rv. 602539-01);ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presentegiudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguonola soccombenza, mentre vanno liquidate separatamente le spese dellaprocedura incidentale di sospensione dell’esecuzione della sentenza, previstadall’art. 373 c.p.c. (Sez. I, Sentenza n. 16121 del 22 luglio 2011, Rv.619162-01), dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al d.P.R. n.115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla l. n. 228 del 2012,art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respintaintegralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’haproposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale oincidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimentodella sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo dipagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.(Omissis).