(Sez. 3) –11 ottobre 2018,n. 25167 – Pres. Travaglino, Est.Positano, P.M. Troncone (conf.) – S. (avv. Morbidelli) c. C. (avv. Peruzzi).
(Sentenza impugnata: App. Firenze 13 maggio 2016)
Intermediazioni Assicurativa – Broker – Nozione – Conseguenze – Fattispecie.
Alla luce della complessiva disciplina di cui alla l. n. 792 del 1984 (artt. 1, 4 lett. f) e g), 5, lett. e) ed f), 8), il “broker” assicurativo svolge – accanto all’attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione – un’attività di collaborazione intellettuale con l’assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l’assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell’assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire ad ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui; peraltro, tale attività di collaborazione non investe solo la fase genetica del rapporto, ma consiste anche nell’assistenza durante l’esecuzione e la gestione contrattuale. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva negato ad una società di intermediazione nel settore assicurativo il diritto a conseguire le provvigioni quale “broker” per i rinnovi di polizza, in quanto la prevista possibilità di rinnovo automatico non richiedeva ulteriore mediazione, omettendo però di considerare il ruolo professionale del “broker” nelle attività successive alla mera conclusione del contratto)(1).
(1) L’affermazione secondo cui il broker, per come definito dalla l. 26 novembre 1984, n. 792, non è un mero intermediario, ma anche un consulente dell’assicurando, è pacifica nella giurisprudenza di legittimità: ex multis, in tal senso, si veda Cass. civ., Sez. III, 27 maggio 2010, n. 12973, in questa Rivista, 2010, 553, secondo cui il broker assicurativo svolge – accanto ad un’attività (imprenditoriale) di mediazione nella conclusione e gestione dei contratti assicurativi – una prioritaria attività (intellettuale) di collaborazione ed assistenza nella fase che precede la messa in contatto con l’assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell’assicurando e come consulente fiduciario dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato e rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di individuare la polizza assicurativa economicamente più conveniente e maggiormente confacente ai bisogni dell’assicurando (nella specie, venne confermata la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità del broker nei confronti dell’assicurando per essersi limitato ad individuare – e a sottoporre per la stipulazione – l’offerta assicurativa economicamente più conveniente, senza raffrontarla con quella già utilizzata dal cliente con riferimento al dato temporale della copertura assicurativa ed omettendo di informare quest’ultimo sulla limitata estensione temporale retroattiva).V’è tuttavia da aggiungere che, mentre i fatti decisi dalla sentenza qui in rassegna erano avvenuti nel 1987 (ma va detto, pietatis causa, che il processo concluso dalla sentenza qui in rassegna era iniziato “solo” nel 2008), e quindi nella vigenza della l. 792/84, tale legge venne successivamente abrogata dal codice delle assicurazioni, senza che in questo compaia alcuna norma definitoria dell’attività di brokeraggio. La relativa attività, pertanto, è tornata ad essere quella che era prima del 1984: un’attività commerciale socialmente tipica, ma legislativamente atipica.
La Corte ecc. (Omissis).
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 27 dicembre 1990 la Società Esercizi Assicurativi s.r.l.(SEA) deduceva di svolgere attività di intermediazione nel settore assicurativo al finedi mettere in relazione le imprese di assicurazione con chi intenda provvedere allacopertura dei rischi, aggiungendo che con delibera del Comune di Firenze del 21maggio 1987 era stata sottoscritta una convenzione tra l’amministrazione comunale ela società, con cui si affidava incarico a quest’ultima di effettuare uno studio difattibilità su coperture assicurative del patrimonio comunale, riconoscendo alla societàla facoltà di avvalersi della sua intermediazione per la realizzazione delle soluzioniprospettate dalla stessa ed eventualmente fatte proprie dall’amministrazione.Deduceva di avere predisposto un progetto di assicurazione dell’intero patrimonioimmobiliare del Comune, sottoposto all’attenzione di quest’ultimo e di avere appresodai giornali che, sulla base dei criteri ad elaborati dall’attrice, il Comune di Firenzeaveva provveduto ad assicurare l’intero patrimonio immobiliare senza avvalersi dellasua intermediazione, stipulando direttamente la polizza con la compagnia Assitalia.Sulla base di tali elementi SEA evocava in giudizio il Comune di Firenze chiedendola risoluzione della convenzione autorizzata con la citata delibera della giunta e lacondanna al risarcimento dei danni, pari al compenso dovuto alla società quale broker.Si costituiva in giudizio il Comune di Firenze contestando le domande.Il Tribunale con sentenza 28 settembre 2000 rigettava la domanda attrice concondanna della SEA al pagamento delle spese di lite.Gravata tale pronunzia dal soccombente SEA, nel contraddittorio del Comune che,costituitosi in giudizio chiedeva il rigetto dell’impugnazione, la Corte d’appello diFirenze, con sentenza 27 dicembre 2002, in parziale riforma della pronunzia del primogiudice pronunciava la risoluzione del contratto e, per l’effetto, condannava il Comuneal risarcimento del danno patito dalla SEA s.r.l. liquidato nella somma di lire26.390.000 rivalutata al momento delle decisione, con gli interessi al tasso legale sullapredetta somma da rivalutarsi di anno in anno, nonché al pagamento delle spese dientrambi i gradi del giudizio.Per la cassazione di tale ultima pronunzia, notificata il 3 febbraio 2003, proponevaricorso, con atto 5 notificato il 1° aprile 2003 il Comune di Firenze affidato a duemotivi.Resisteva, con controricorso e ricorso incidentale, affidato a un unico motivo,la SEA s.r.l.Con sentenza del 31 marzo 2007, n. 8056 questa Corte rigettava il ricorsoprincipale e quello incidentale.Con atto di citazione del 5 marzo 2008 SEA chiedeva la condanna del Comune diFirenze al risarcimento dei danni derivati dall’inadempimento dell’amministrazioneall’obbligo di avvalersi dell’opera di intermediazione della società attrice, anche per irinnovi della polizza in questione, così come previsto nella convenzione del 21 maggio1987. Il Comune chiedeva il rigetto della domanda perché inammissibile o, comunque,infondata eccependo, altresì la prescrizione del diritto.Il Tribunale di Firenze con sentenza del 29 ottobre 2013 respingeva la domandaproposta da SEA.Avverso tale decisione proponeva appello la società con atto notificato il 28 aprile2014 e l’Amministrazione comunale si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello.La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 13 maggio 2016, rilevava chel’oggetto del giudizio costituiva una domanda nuova, non coperta dal giudicato, ma larespingeva, comunque, non ricorrendo un obbligo del Comune di Firenze volto agarantire a tale società di svolgere l’attività richiesta anche in occasione dei rinnovidella polizza, successivi al primo anno. In ogni caso non risulterebbe provata l’entitàdella provvigione e, conseguentemente, la misura del danno.Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione SEA, società eserciziassicurativi s.r.l., affidandosi a due motivi illustrati da memoria.Resisteva con controricorso il Comune di Firenze.All’udienza del 15 novembre 2017 questa Corte, VI Sezione Civile, disponevala trattazione della causa alla pubblica udienza della III Sezione in ragione dellequestioni sottese al ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Dal contenuto della sentenza della Corte d’appello del 13 maggio 2016 siapprende che il Tribunale aveva rigettato la domanda di SEA di pagamento dellesomme dovute a titolo di provvigione per i quattro anni di rinnovo della polizza sullabase di tre argomentazioni: ricorreva giudicato tra le parti che copriva il dedotto e ildeducibile (la Corte d’appello aveva dichiarato la risoluzione della convenzione econdannato il Comune a corrispondere euro 26.639, che però riguarda il mancatoriconoscimento della provvigione gravante sull’assicuratore e non sul Comune,richiesta a titolo di danno); il Comune non aveva l’obbligo di consentire al broker disvolgere il ruolo di intermediario anche per il rinnovo della polizza; la domanda nonera provata riguardo ai danni.Riguardo al giudicato, invece, la Corte d’appello rilevava che SEA aveva diritto arichiedere al Comune il risarcimento del danno costituito dall’impossibilità di percepirela provvigione nella quota gravante sull’assicuratore, giacché la convenzioneescludeva una provvigione a carico del Comune. La domanda relativa al diritto allamediazione per i successivi rinnovi annuali era una ipotesi di danno nuovo e diverso,“pertanto non vi è giudicato su questa nuova e diversa pretesa”.Rigettava, comunque, la pretesa perché la convenzione non prevede l’obbligo delComune a far svolgere attività di mediazione o “a farsi da tramite” rispetto ai rinnovicontrattuali. Questo perché la mediazione era incompatibile con la semplice attività“negativa” costituita dall’astenersi dalla disdetta, poiché ciò produceva il rinnovoautomatico senza necessità di ulteriore mediazione. In terzo luogo SEA, su cuigravava l’onere probatorio, non aveva dimostrato che avrebbe percepitodall’assicuratore ulteriori provvigioni rispetto a quella della conclusione del primocontratto.Aggiungeva che non vi era “non contestazione”, rispetto al diritto a taleprovvigione poiché l’assicuratore Generali nelle proprie missive faceva riferimento allamisura della provvigione senza specificare se fosse riferita ai contratti successivi.Inoltre, in comparsa di costituzione, il Comune sostanzialmente aveva contestato lapretesa, assumendo che i rinnovi avvenivano automaticamente senza alcun contributodi SEA.Con il primo motivo la società deduce la violazione degli artt. 1368 1374 c.c. edell’art. 1, della l. 28 novembre 1984 n. 792. La Corte territoriale, purescludendo il giudicato in ordine alla nuova e diversa pretesa di SEA, rigetta nelmerito la domanda poiché la convenzione del 21 maggio 1987 escludeva tale obbligo,in quanto la possibilità di rinnovo automatico della polizza era già prevista nellaoriginaria polizza e non richiedeva l’attività di intermediazione. La violazione deicanoni di ermeneutica risiede nel fatto che la clausola contenuta nella convenzione-contrattoè ambigua (riconoscere a SEA “la facoltà di farsi tramite con le compagniecontraenti per la realizzazione delle soluzioni dalla medesima prospettate”), ma vainterpretata tenendo conto della attività professionale del broker in cuil’intermediazione riguarda sia la conclusione del contratto, sia la collaborazione per lagestione ed esecuzione e quindi consiste anche nell’assistenza e consulenzanell’esecuzione del rapporto assicurativo. Pertanto il broker ha diritto alla provvigioneanche per i rapporti in corso. Al contrario, la Corte territoriale ha valorizzatoesclusivamente la circostanza dell’automatismo del rinnovo, senza valutare tuttal’attività di assistenza e di gestione e di esecuzione della polizza che costituisceoggetto dell’attività professionale del broker e che prescinde dal momento geneticodel rinnovamento negoziale. Tale attività può essere ben individuata nella frase “farsitramite con le compagnie contraenti” oggetto della convenzione. La delibera del 21maggio 1987 va interpretata nel senso che l’amministrazione comunale è tenuta agarantire a SEA, in caso di adozione della polizza da questa prospettata, di svolgereattività di intermediazione per la stipula della polizza, ma anche attività di brokerdurante il rapporto contrattuale di durata.Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.riguardo alla decisione della Corte secondo cui la ricorrente non avrebbe dimostratoche, se avesse svolto attività di broker, avrebbe percepito le provvigioni dallecompagnie di assicurazione per il periodo relativo ai rinnovi contrattuali.Al contrario,la lettera proveniente da Assicurazioni Generali S.p.A. del 29 maggio 1989 individua lamisura del compenso riferendosi alle “provvigioni ricorrenti normalmentericonosciute”. Tale misura è riferibile anche ai rinnovi di polizza, anche perché laprassi commerciale non distingue tra provvigione dovuta per la prima e per i rinnovi.La predetta nota è stata ritenuta sufficiente nel precedente giudizio in modo daliquidare il danno nella misura del 19% del premio di polizza. Infine, il Comune non hamai negato la misura della provvigione.La questione centrale riguarda la tesi della ricorrente, secondo cui la valutazionedel significato della convenzione tra il Comune di Firenze e SEA va operata tenendoanche conto dell’attività del broker, che consisterebbe nell’assistenza alla gestione ealla esecuzione della polizza, cioè in una serie di attività successive alla meraconclusione del contratto. Pertanto i due motivi vanno trattati congiuntamente perchéstrettamente connessi.La l. n. 792 del 1984 definisce l’attività professionale del broker che riguardaanche la assistenza durante l’esecuzione del contratto. La Corte d’appello, alcontrario, argomenta il rigetto della pretesa solo sul profilo della inesistenza di unautile attività di mediazione ai fini del rinnovo della polizza, essendo sufficiente la merainerzia e cioè il mancato invio della disdetta. La Corte territoriale non affronta laquestione dell’attività di esecuzione del contratto e degli adempimentiall’ipotesi in cui, durante l’esecuzione del contratto, si verifichino delle criticità cherichiedano l’assistenza da parte di un soggetto qualificato (broker).L’interpretazione letterale data dalla Corte di appello alla convenzione non tieneconto del ruolo professionale del broker che, erroneamente viene ricostruito solo sullafigura del mediatore, cioè di un intermediario che opera nella fase genetica delrapporto, al fine di favorire la conclusione del contratto. Al contrario l’attività diintermediazione assicurativa propria del broker consiste anche nell’assistenza durantel’esecuzione e la gestione contrattuale (Cass. n. 6874/2003 e Cass. n. 8467/1998).Alla luce della complessiva disciplina di cui alla l. 28 novembre 1984, n. 792(artt. 1, 4, lett. f), e g), 5, lett. e) ed f), 8), il “broker” assicurativo svolge –accantoall’attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione – un’attivitàdi collaborazione intellettuale con l’assicurando nella fase che precede la messa incontatto con l’assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisceper iniziativa dell’assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modellicontrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire aottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, ingenerale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenientiper lui (Cass. Sez. III, n. 12973 del 27 maggio 2010, Rv. 612999-01).Il Codice delle assicurazioni private definisce «l’attività di intermediazione assicurativaconsiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi o nel prestare assistenza econsulenza finalizzata a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nellaconclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione,segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati». L’attività del broker sisviluppa nei tre principali momenti della fisiologia negoziale: «un’attività di studiovolta ad individuare la soluzione consona alle esigenze dell’assicurando, lacontrattazione con la compagnia per conto del cliente al fine di pervenire alla stipuladel contratto e l’assistenza all’assicurato per tutta la durata della polizza», sotto ilprofilo della gestione ed esecuzione del contratto.Ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto; la sentenza vacassata con rinvio, atteso che l’approccio ermeneutico della Corte territoriale èinadeguato, con la conseguenza che il giudice del rinvio, nel valutare gli effetti dellaconvenzione tra le parti e la fondatezza della pretesa azionata dall’odierno ricorrente,dovrà adeguarsi alle indicazioni evidenziate in premessa.Per questi motivi,La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione. (Omissis).