(Sez. VI-III) – 15 ottobre 2018, n. 25635 – Pres. Amendola, Est. Positano – E. (avv. Torelli) c. F. (avv. Loner).
(Sentenza impugnata: Corte d’Appello – Sez. dist. Bolzano 10 dicembre 2016)
Nel contratto di assicurazione sulla vita per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell’art. 1920, comma 3, c.c., un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante non potendo, di conseguenza, essere oggetto delle sue (eventuali) disposizioni testamentarie, né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima; sicché la designazione dei terzi beneficiari del contratto mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari medesimi in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, in modo che, qualora i beneficiari siano individuati negli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che, in linea teorica e con riferimento alla qualità esistente al momento della morte dello stipulante, siano i successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all’eredità (1).
(1) Il principio è stato più volte affermato dalla S.C.: in senso conforme, si vedano Cass. civ., Sez. II, 23 marzo 2006, n. 6531, in Foro it. Rep., 2006, Assicurazione (contratto), n. 157, e Cass. civ., Sez. II, 21 dicembre 2016, n. 26606, in questa Rivista, 2017, II, 121.
Contra, però, si veda Cass. civ., Sez. III, 29 settembre 2015, n. 19210, in questa Rivista, 2016, II, 153 (di cui la decisione qui in rassegna non si fa carico), secondo cui nel contratto di assicurazione sulla vita per il caso di morte la generica designazione quali beneficiari delle prestazioni indennitarie degli eredi testamentari o legittimi comporta che, in mancanza di un’espressa previsione del criterio di riparto dell’indennizzo tra i medesimi, questo vada individuato nelle disposizioni che regolano la successione ereditaria.
La Corte ecc. (Omissis)
Rilevato che:
con atto di citazione del 30 gennaio 2014 C.F. evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Bolzano la società Eurovita Assicurazioni S.p.A. chiedendo dichiararsi il proprio diritto, quale erede universale di A.T. e, comunque, a qualsiasi titolo, alle prestazioni derivanti dalla polizza assicurativa.
Deduceva che in data 3 giugno 2004 la T. aveva stipulato con Eurovita Assicurazioni S.p.A. un contratto di assicurazione sulla vita per il capitale di euro 35.000 nel quale venivano indicati quali beneficiari gli “eredi legittimi”.
A causa del successivo decesso della contraente, si apprendeva della stesura di un testamento olografo, nel quale C.F. veniva designata erede universale dell’assicurata, senza alcun riferimento all’esistenza dell’assicurazione sulla vita sottoscritta dalla de [continua..]