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Massimario
Marco Rossetti
Cass. (Sez. III) – 13 dicembre 2019, n. 32792 / Cass. (Sez. 6-3) – 17 dicembre 2019, n. 33444 (ord.) / Cass. (Sez. III) – 15 gennaio 2020, n. 541 / Cass. (Sez. III) – 21 gennaio 2020, n. 1166(ord.) / Cass. (Sez. III) – 28 febbraio 2020, n. 5625
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Cass. (Sez. III) – 13 dicembre 2019, n. 32792 – Pres. Travaglino, Est. Gianniti, P.M. Cardino (conf.) – A. (avv. Concilio) c. G.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, anche in caso di azione di responsabilità aquiliana ex art. 2054 c.c. esperita dal danneggiato da sinistro stradale è indispensabile, a pena di improponibilità della domanda, la previa formulazione della richiesta all’assicuratore con le modalità previste dall’art. 22 della l. n. 990 del 1969, alla quale non può considerarsi equipollente la costituzione di parte civile nel processo penale (nella specie, concluso con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.) di cui la compagnia assicuratrice non sia stata parte (1).
(Sentenza impugnata: App. Napoli 13 marzo 2017)
(1) La decisione trae gli ineludibili corollari da due princìpi ripetutamente affermati dalla S.C.: il primo è che l’onere di previa richiesta scritta all’assicuratore della r.c.a. va assolto, a pena di improponibilità della domanda, non solo quando il danneggiato da un sinistro stradale intenda agire nei confronti dell’assicuratore medesimo, ma anche quando intenda agire soltanto nei confronti del civilmente responsabile (ex multis, Cass., Sez. III, 7 febbraio 2014, n. 2827, in Arch. circolaz., 2014, 301; Cass., Sez. III, 26 ottobre 2009, n. 22597, in Giust. civ., 2010, I, 2813; Cass., Sez. III, 25 agosto 2006, n. 18493, in Foro it., 2007, I, 848).
Il secondo principio è che la richiesta scritta prevista dall’art. 144 cod. ass. (olim, art. 22 l. 990/69) non è necessaria quando la vittima si sia costituita parte civile nel procedimento penale a carico del responsabile, e quivi sia stato citato l’assicuratore quale responsabile civile (ex multis, Cass., Sez. III, 16 aprile 1997, n. 3278, in Dir. econ. assic., 2010, 121), in quanto l’onere di previa richiesta scritta è incompatibile con la struttura del procedimento penale. Da ciò consegue che quando la costituzione di parte civile non possa aver luogo, in quanto in limine litis il giudice penale applichi la pena su richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p., l’onere di previa richiesta scritta riacquista pieno vigore.
La medesima Cass. n. 3728/1997, appena citata, ha altresì affermato che ove il responsabile venga condannato con sentenza penale irrevocabile al risarcimento in favore della parte civile, da liquidare in separata sede, anche per la proponibilità della domanda di quantificazione del danno proposta dinanzi al giudice civile non è necessario il preventivo espletamento delle suddette formalità.
Cass. [continua..]