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Corte Suprema di Cassazione (Sez. 6 – 3) – 17 luglio 2019, n. 19121 (ord.) – Pres. Frasca, Est, Rossetti – M. (avv. Lattarulo) c. A. (avv. Clemente)
Marco Rossetti
MASSIMA
Nei giudizi sulla responsabilità civile derivante da circolazione stradale, il terzo trasportato è incapace a deporre, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., quando abbia riportato danni in conseguenza del sinistro (1).
INDICAZIONI
(1) La sentenza si segnala all’attenzione del lettore in quanto si fa carico di chiarire che alcune espressioni, tralatizie ed invalse nella giurisprudenza di legittimità, non sottendono affatto un contrasto sui princìpi che regolano l’incapacità a testimoniare, come invece da alcuni parti si era segnalato. Si precisa, in particolare, che la nozione di “interesse attuale e concreto”, quale presupposto dell’incapacità a deporre, non è altro che un sinonimo della nozione di “interesse giuridicamente rilevante”, in contrapposizione all’“interesse di fatto” che, solo, non priva il testimone della capacità a testimoniare.
Il principio secondo cui la vittima d’un sinistro stradale è incapace a deporre, ex art. 246 c.p.c., nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da altra persona danneggiata in conseguenza del medesimo sinistro, a nulla rilevando che il testimone non abbia subìto lesioni, che abbia dichiarato di rinunciare al risarcimento o che il relativo credito sia prescritto, è costante nella giurisprudenza di merito e di legittimità: quanto alla prima si vedano, in tal senso, Trib. Lecce 22 maggio 2017, in Arch. circolaz., 2017, 653; Trib. Lucca 9 dicembre 2015, in www.lanuovaproceduracivile.com, 2016; quanto alla seconda, nello stesso senso della sentenza qui in rassegna, si vedano Cass. civ., Sez. III, 29 settembre 2015, n. 19258, in Arch. circolaz., 2016, 142; Cass. civ., Sez. III, 29 settembre 2015, n. 19258, inedita; Cass. civ., Sez. III, 28 settembre 2012, n. 16541, in Giust. civ., 2013, I, 1035.
Le decisioni contrastanti con tale consolidato orientamento sono isolatissime: in tal senso si registra Giud. pace Casamassima, 28 dicembre 1998, in Arch. circolaz., 1999, 251, il quale ha ritenuto che il conducente (non proprietario) di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale ben possa testimoniare nel giudizio di risarcimento proposto dal proprietario del veicolo o contro di lui, se “non abbia riportato lesioni personali o danni ad oggetti di sua proprietà esclusiva e non, oppure non abbia comunque provveduto personalmente e direttamente a riparare i danni del veicolo da lui condotto”, con l’unica precisazione che in tal caso sussisterebbe soltanto “un problema di attendibilità che spetta al giudicante vagliare diligentemente”.
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La Corte ecc. (Omissis).
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2013 R.M. convenne dinanzi al Giudice di pace di Taranto la società Allianz S.p.A., nella sua veste di impresa designata per conto del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto a Mottola il 25 agosto 2011.
L’attrice dedusse che la responsabilità del sinistro andava ascritta al conducente di un veicolo rimasto sconosciuto perché allontanatosi dopo il fatto, il quale invadendo l’opposta corsia di marcia, investì frontalmente il mezzo condotto dall’attrice.
La Allianz si costituì contestando la veridicità del fatto.
2. Con sentenza 26 giugno 2014, n. 1771 il Giudice di pace di Taranto accolse la domanda.
La sentenza venne appellata in via principale da R.M., la quale si dolse della sottostima del danno (dedusse, in particolare, che non le era stato risarcito il danno emergente rappresentato dalle spese sostenute per procacciarsi l’assistenza legale nella fase delle trattative stragiudiziali); ed in via incidentale dalla Allianz, la quale si dolse dell’accoglimento della domanda risarcitoria.
3. Con sentenza 23 marzo 2017, n. 825 il Tribunale di Taranto accolse l’appello incidentale e rigettò quello principale.
Il Tribunale motivò la propria decisione affermando che l’unica testimone escussa, sorella dell’attrice e trasportata sul veicolo da questa condotto al momento del fatto, poiché era rimasta danneggiata dal sinistro, fosse incapace a deporre ex art. 246 c.p.c., a nulla rilevando che fosse stata già risarcita.
Di conseguenza, espunto, dal novero delle prove la suddetta testimonianza, ritenne non provata la circostanza del coinvolgimento di un secondo veicolo nel sinistro, e rigettò la domanda di risarcimento proposta da R.M.
4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da R.M., con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria.
Ha resistito con controricorso la Allianz.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2054, 2055 c.c.; 246 c.p.c.; 141 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Nella illustrazione del motivo la ricorrente esordisce segnalando l’esistenza [continua..]