MASSIMA
Nei giudizi sulla responsabilità civile derivante da circolazione stradale, il terzo trasportato è incapace a deporre, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., quando abbia riportato danni in conseguenza del sinistro (1).
INDICAZIONI
(1) La sentenza si segnala all’attenzione del lettore in quanto si fa carico di chiarire che alcune espressioni, tralatizie ed invalse nella giurisprudenza di legittimità, non sottendono affatto un contrasto sui princìpi che regolano l’incapacità a testimoniare, come invece da alcuni parti si era segnalato. Si precisa, in particolare, che la nozione di “interesse attuale e concreto”, quale presupposto dell’incapacità a deporre, non è altro che un sinonimo della nozione di “interesse giuridicamente rilevante”, in contrapposizione all’“interesse di fatto” che, solo, non priva il testimone della capacità a testimoniare.
Il principio secondo cui la vittima d’un sinistro stradale è incapace a deporre, ex art. 246 c.p.c., nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da altra persona danneggiata in conseguenza del medesimo sinistro, a nulla rilevando che il testimone non abbia subìto lesioni, che abbia dichiarato di rinunciare al risarcimento o che il relativo credito sia prescritto, è costante nella giurisprudenza di merito e di legittimità: quanto alla prima si vedano, in tal senso, Trib. Lecce 22 maggio 2017, in Arch. circolaz., 2017, 653; Trib. Lucca 9 dicembre 2015, in www.lanuovaproceduracivile.com, 2016; quanto alla seconda, nello stesso senso della sentenza qui in rassegna, si vedano Cass. civ., Sez. III, 29 settembre 2015, n. 19258, in Arch. circolaz., 2016, 142; Cass. civ., Sez. III, 29 settembre 2015, n. 19258, inedita; Cass. civ., Sez. III, 28 settembre 2012, n. 16541, in Giust. civ., 2013, I, 1035.
Le decisioni contrastanti con tale consolidato orientamento sono isolatissime: in tal senso si registra Giud. pace Casamassima, 28 dicembre 1998, in Arch. circolaz., 1999, 251, il quale ha ritenuto che il conducente (non proprietario) di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale ben possa testimoniare nel giudizio di risarcimento proposto dal proprietario del veicolo o contro di lui, se “non abbia riportato lesioni personali o danni ad oggetti di sua proprietà esclusiva e non, oppure non abbia comunque provveduto personalmente e direttamente a riparare i danni del veicolo da lui condotto”, con l’unica precisazione che in tal caso sussisterebbe soltanto “un problema di attendibilità che spetta al giudicante vagliare diligentemente”.
Articoli Correlati: procedimento civile - prova testimoniale - incapacità a deporre - trasporto sanitario - giudizio di risarcimento - sussistenza