Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Cass. 19 gennaio 2018, n. 1269 (ord.) (di Marco Rossetti)


(Sez. III) – 19 gennaio 2018, n. 1269 (ord.) – Pres. Spirito, Est. Spaziani – B. (avv. Annecchino) c. E.

(Sentenza impugnata: App. Venezia 14 aprile 2015)

In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, l’art. 18 della l. n. 990 del 1969 (e, attualmente, l’art. 144 del d.lgs. n. 209 del 2005) deve essere interpretato in senso conforme al diritto dell’Unione europea, sicché l’assicuratore non può esercitare l’azione di regresso nei confronti dell’assicurato proprietario del veicolo ove egli sia anche passeggero-vittima del sinistro, al fine di evitare che lo stesso debba restituire quanto conseguito per effetto del risarcimento, senza che possa essere opposta la clausola di esclusione dalla copertura assicurativa fondata sul fatto che il veicolo era condotto da persona non abilitata o in stato di ebbrezza, salvo che l’assicurato fosse a conoscenza della circostanza che il mezzo era stato rubato (1). In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, la disciplina di diritto interno deve essere interpretata in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, alla luce della quale la qualità di vittima-avente diritto al risarcimento prevale su quella di assicurato-responsabile. Pertanto il proprietario del veicolo, il quale al momento del sinistro viaggiava sullo stesso come trasportato, ha diritto ad ottenere dall’assicu­ratore il risarcimento del danno derivante dalla circolazione non illegale del mezzo, senza che assuma rilevanza la sua eventuale corresponsabilità, salva l’applica­zione, in detta ipotesi, dell’art. 1227 c.c. (2). (1-2) La sentenza qui in rassegna si segnala all’attenzione del lettore in quanto affronta una fattispecie nuova in tema di responsabilità dell’assicuratore della r.c.a. nel caso di sinistro stradale con esisti mortali. Il caso è quello in cui muoia, in conseguenza d’un sinistro, il proprietario del veicolo, che però al momento del fatto, dopo avere affidato la guida a persona in ma­nifesto stato di ebbrezza, aveva preso posto sul proprio mezzo come passeggero. La Corte di Cassazione, cassando su questo punto la sentenza di merito, ha ritenuto che né la qualità di proprietario del veicolo in capo alla vittima, né il consapevole affidamento da parte sua della guida del mezzo a persona in stato di ebbrezza, valesse ad escludere il diritto al risarcimento del danno da parte dei prossimi congiunti (ed eredi) della vittima stessa. Per pervenire a tale risultato la Suprema Corte ha fatto leva su vari princìpi già ripetutamente affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ed in particolare dalle sentenze pronunciate da Corte Giust. CE, 30 giugno 2005, in causa C-537/03, Candolin, in questa Rivista, 2007, II, 2, 357, con nota di L. CAPOTOSTI, I diritti attribuiti dalle direttive in materia di [continua..]