Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
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Le claims made di nuovo al vaglio delle Sezioni Unite della Cassazione per verificarne la compatibilità col contratto ''tipico'' della responsabilità civile (di Michele Roma)


(Sez. III) – 19 gennaio 2018, n. 1465 (ord.) – Pres. Vivaldi, Est. Rossetti – Manitowoc Crane Group Italy srl (avv. XXX) c. Allianz S.p.A. (avv. XXX),M. (avv. YYY) ed altri.

(Sentenza impugnata: App. Venezia 3 febbraio 2014)

La soluzione che concerne la validità delle clausole c.d. claimsmade dev’essere de­voluta all’esame delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione tenendo conto che:

a) nell’assicurazione contro i danni non è consentito alle parti elevare al rango di “sinistri” fatti diversi da quelli previsti dall’art. 1882 c.c., ovvero, nell’assicurazio­ne della responsabilità civile, dall’art. 1917, comma 1, c.c.;

b) nell’assicurazione della responsabilità civile deve ritenersi sempre e comunque immeritevole di tutela, ai sensi dell’art.1322 c.c., la clausola la quale stabilisca che la spettanza, la misura ed i limiti dell’indennizzo vadano determinati non già in base alle condizioni contrattuali vigenti al momento in cui l’assicurato ha causato il danno, ma in base alle condizioni contrattuali vigenti al momento in cui il terzo danneggiato ha chiesto all’assicurato di essere risarcito (1).

(Omissis).

SOMMARIO:

- NOTE


1.1. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 3 febbraio 2014, a seguito di appello principale proposto da Allianz, ed in via incidentale da tutte le altri parti ad eccezione di M., avverso la sentenza del Tribunale di Treviso del 2 febbraio 2007 – riguardante la validità di una clausola claims made e l’applicabilità della disciplina contenuta nel relativo contratto di assicurazione – accoglieva l’appello principale accertando che la citata clausola, che definiva per patto espresso “sinistro” la “richiesta di risarcimento danni”, non rendeva nullo il contratto ai sensi dell’art. 1895 c.c., né era vessatoria, e per l’effetto, concludeva che, ai fini della valutazione della pretesa dell’assicurato, rileva la polizza in vigore al momento della richiesta di risarcimento, seppur diversa rispetto a quella in vigore al momento in cui l’assicurato provocò il danno. 1.2. Presentava ricorso per cassazione Manitowoc Crane Group Italy srl, lamentando che, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la Corte d’appello avrebbe violato gli artt. 1322 e 1917 c.c.: sotto il primo profilo perché la clausola claims made, per effetto della quale si deve considerare quale sinistro, a tutti i fini contrattuali, l’invio della richiesta di risarcimento, è un patto atipico, da valutare ai sensi dell’art. 1322 c.c.; sotto il secondo profilo perché la clausola claims made è nulla in quanto contrastante con l’art. 1917, comma 1, c.c. e la sua pattuizione ha l’effetto di snaturare il contratto di assicurazione della responsabilità civile. 1.3. La causa veniva assegnata alla III Sezione della Suprema Corte, la quale concentrava i suoi rilievi sul fatto che nell’assicurazione della responsabilitàcivile non sia consentito alle parti convenire che per “sinistro” debba intendersi, sia ai fini del pagamento dell’indennizzo, sia a tutti gli altri fini contrattuali, nonla causazioned’un danno a terzi da parte dell’assicurato,ma eventi diversi come la circostanza che il danneggiato abbia domandato il risarcimento all’assicurato responsabile. Il Collegio ha ritenuto che la risposta implichi un intervento delle Sezioni Unite, arricchendo la questione di nuovi spunti, che s’incentrano sulla [continua ..]


NOTE