Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Big data e assicurazione. Prime riflessioni (di Claudio Russo)


Lo scritto – che riproduce la lezione svolta al Master “Bigdata. Metodi statistici per la società della conoscenza”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Statistiche della “Sapienza” Università di Roma – cerca di affrontare l’argomento dei BigData non già nella prospettiva esclusivamente privatistica, della concorrenza e della tutela del diritto alla privacy, ma riferendone i risultati conseguiti alle scienze assicurative nel loro complesso intreccio tra profili attuariali e normativa di settore. Senza alcuna pretesa di completezza quanto osservato vuole solo rappresentare delle prime riflessioni che andranno sviluppate in un contesto normativo e giudiziale più maturo ed omogeneo.

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. Gli interventi della Corte di Giustizia europea. Le c.d. sentenze sul diritto all'oblio e sul Safe Harbor - 3. L'impatto sul settore assicurativo


1. Premessa

Il consolidarsi della interconnessione tra infrastrutture e servizi e l’oramai conclamata centralità della concorrenza dinamica – e con essa della crescente diffusione delle c.d. innovazioni “distruttive” – poggiano su una distorsio­ne di base, rappresentata dal controllo da parte di grandi gruppi industriali dei mezzi di comunicazione e di riflesso dei dati personali degli utilizzatori. Tale fenomeno è alla base del progressivo rafforzamento di posizioni di dominanza, e con esse l’affermarsi di nuovi indici per la valutazione del posizionamento non solo del potenziale cliente ma della stessa impresa sul mercato (che utilizza i dati per profilarlo). Di qui la crescente attenzione degli studiosi specie nella prospettiva della concorrenza. Attenzione da cui non è immune chi scrive. Ciò con l’avvertenza, doverosa, che le considerazioni che si andranno a svolgere oltre che necessariamente embrionali, costituiscono il risultato di una riflessione forse ancora immatura, ma che si propone di essere al passo con un contesto che, specie sul piano macroeconomico, sta dirigendosi verso orizzonti sin qui inesplorati. Partiamo dalla nozione fondamentale. Secondo il comune sentire per big data si intende l’insieme costituito da un elevato numero di dati detenuti da imprese, governi o altre organizzazioni, elaborati non da software ma da algoritmi che garantiscono, e vengono garantiti, dal sistema delle c.d. “5V”, vale a dire volumi, velocità, varietà, veridicità e valore. Tali aggregazioni, che presuppongono una adesione al trattamento dei dati consapevole o inconsapevole, generati attraverso macchine/sensori o dagli stessi utenti (ad es. attraverso l’adesione a social network o l’utilizzo di sistemi di ricerca quali e-bay, Amazon, Facebook o lo stesso Google) sono al­l’origine di una serie di fenomeni, oramai acclarati, sia sul piano industriale che strettamente giuridico. Sul piano industriale, perché sono non solo all’origine della nuova figura professionale del Data Scientist, che elabora ic.d. data mining (tecniche di estrazione)alla base del decision making del management e dello storyselling in funzione della pricediscriminatione della spinta verso una data-driven economy (come auspicato dalla stessa Commissione [continua ..]


2. Gli interventi della Corte di Giustizia europea. Le c.d. sentenze sul diritto all'oblio e sul Safe Harbor

Nella prospettiva delineata nel precedente paragrafo, viene innanzi tutto in interesse la sentenza sul c.d.diritto all’oblio. Non mi sembra revocabile in dubbio che la recente sentenza della Corte di Giustizia europea del 13 maggio scorso (nella causa C-131/12 M.C.G. e AEPD contro Google Spain e Google Inc.) ha provocato un’ampia eco mediatica ed è stata ritenuta da molti osservatori fortemente innovativa per il settore dei motori di ricerca disponibili in Internet. L’esame delle motivazioni della decisione porta tuttavia a ridimensionarne la pretesa novità. La Corte ritiene meritevole di tutela la pretesa di un soggetto di non vedere comparire tra gli elenchi dei risultati delle ricerche le pagine web che ospitano contenuti che lo riguardano, qualora questi gli arrechino pregiudizio e sia trascorso un lasso di tempo dalla pubblicazione della notizia tale da non giustificare più la permanenza nel pubblico dominio diqueste informazioni, e ciò anche nel caso in cui la pagina Internet indicizzata contenente l’infor­mazione non venga rimossa dal sito “sorgente” (il che significa che ilcontenuto in questione continueràad essere consultabile in rete e si creerà il soloostacolodi renderlopiù difficilmente raggiungibile per gli utenti). Con la propria decisione, la Corte riconosce il diritto della persona al­l’oblio (in relazione a contenuti in rete che la riguardano) alla luce della direttiva 95/46/CE in materia di trattamento dei dati personali. È in forza di tale normativa che il gestore del servizio di motore di ricerca (in quel caso Google) è ritenuto titolare del trattamento dei dati e, come tale, ha ora l’ob­bligo di evitare che certe pagine web vengano elencate negli indici delle ricerche se i contenuti ospitati sono ritenuti non più giustificati da finalità attuali di cronaca. Ma – precisa la Corte – questo intervento “censorio” del motore di ricerca resta sempre subordinato a una preventiva disposizione di una autorità giudiziaria o amministrativa di controllo, che nel caso in oggetto era la AgenciaEspanõla de Protección de Datos (l’equivalente del nostro Garante per la protezione dei dati personali). Pertanto la semplice richiesta al provider della parte interessata non fa sorgere in capo [continua ..]


3. L'impatto sul settore assicurativo