Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
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Trib. Torre Annunziata 31 ottobre 2017 (di Ilaria Riva)


Sez. II – 31 ottobre 2017 – G.U. dott. A. Scarpati – A. Assicurazioni S.p.A. c. A.M., Z. e R.A.

SOMMARIO:

- NOTE


In materia di assicurazione r.c. automobilistica, nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’impresa di assicurazioni del responsabile civile ai sensi dell’art. 149 cod. ass., quest’ultimo non è litisconsorte necessario(1). Il Tribunale ecc. (Omissis). DIRITTO L’appello è fondato e va accolto, nei limiti e per i motivi di seguito indicati. In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia, nel presente grado di giudizio, dell’appellato A.M. il quale, pur regolarmente evocato, non si è costituito né è altrimenti comparso. Venendo ad esaminare, da subito, i diversi motivi di gravame oc­corre, ad avviso di chi scrive, preliminarmente prendere posizione su quanto dedotto dall’odierna appellante alla lett. B) dell’atto di appello; in particolare, ivi si chiede la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di pace, accogliendo la domanda attorea, ha condannato al pagamento della posta risarcitoria non solo la Z.I. Assicurazioni S.p.A., e cioè la compagnia evocata in giudizio dal­l’attrice nelle forme del c.d. risarcimento diretto ai sensi dell’art. 149 del codice delle assicurazioni, compagnia di assicurazione del responsabile civile A.M. Siffatta doglianza è fondata e va accolta, in ragione di quanto di seguito precisato. Invero, sul punto, è noto che, ai sensi dell’art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, nel caso di procedura di risarcimento diretto, il danneggiato deve rivolgere la richiesta di risarcimento “all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo alveicolo utilizzato” (comma 1) e, “in caso di comunicazione dei motivi che impedisco­no il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’art. 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’art. 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione …” (comma 6). Orbene, a ben leggere la norma di riferimento, la necessità di evocare in giudizio il responsabile del danno è prevista dall’art. 144 del d. lgs. n. 209/2005, al terzo comma, ma solo per il caso di azione diretta nei confronti “dell’impresa di assicurazione del responsabile civile”, con la conseguenza che il [continua ..]


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