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Trib. Torre Annunziata 31 ottobre 2017
Ilaria Riva
Sez. II – 31 ottobre 2017 – G.U. dott. A. Scarpati – A. Assicurazioni S.p.A. c. A.M., Z. e R.A.
PAROLE CHIAVE: ass. obbligatoria autoveicoli - responsabile civile - non è liticonsorte necessario
Sommario:
- NOTE
In materia di assicurazione r.c. automobilistica, nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’impresa di assicurazioni del responsabile civile ai sensi dell’art. 149 cod. ass., quest’ultimo non è litisconsorte necessario(1). Il Tribunale ecc. (Omissis). DIRITTO L’appello è fondato e va accolto, nei limiti e per i motivi di seguito indicati. In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia, nel presente grado di giudizio, dell’appellato A.M. il quale, pur regolarmente evocato, non si è costituito né è altrimenti comparso. Venendo ad esaminare, da subito, i diversi motivi di gravame occorre, ad avviso di chi scrive, preliminarmente prendere posizione su quanto dedotto dall’odierna appellante alla lett. B) dell’atto di appello; in particolare, ivi si chiede la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di pace, accogliendo la domanda attorea, ha condannato al pagamento della posta risarcitoria non solo la Z.I. Assicurazioni S.p.A., e cioè la compagnia evocata in giudizio dall’attrice nelle forme del c.d. risarcimento diretto ai sensi dell’art. 149 del codice delle assicurazioni, compagnia di assicurazione del responsabile civile A.M. Siffatta doglianza è fondata e va accolta, in ragione di quanto di seguito precisato. Invero, sul punto, è noto che, ai sensi dell’art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, [continua ..]
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