Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Cass. 28 aprile 2017, n. 10506 (di Marco Rossetti)


(Sez. III) – 28 aprile 2017, n. 10506 – Pres. Travaglino, Est. Rossetti, P.M. De Masellis (diff.) – F. (avv. Penco) c. O. (avv. Martella).

(Sentenza impugnata: App. Milano 12 luglio 2012)

La clausola “claimsmade” inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato da un’azienda ospedaliera, per effetto della quale la copertura esclusiva è prestata solo se tanto il danno causato dall’assicurato, quanto la richiesta di risarcimento formulata dal terzo, avvengano nel periodo di durata dell’assicurazione, è un patto atipico immeritevole di tutela ex art. 1322, comma 2, c.c., atteso che realizza un ingiusto e sproporzionato vantaggio dell’assicuratore e pone l’assicurato in una condizione di indeterminata e non controllabile soggezione (1). (1) La clausola “claims made” è il patto atipico col quale le parti di un contratto di assicurazione della responsabilità civile stabiliscono l’indennizzabilità dei soli fatti illeciti per i quali la richiesta di risarcimento da parte del terzo sia pervenuta all’assicurato durante il periodo di vigenza del contratto. Dopo aspri contrasti giurisprudenziali, l’anno scorso le Sezioni Unite della Corte di cassazione stabilirono che tale patto deve ritenersi valido ed efficace nella parte incui consente l’assicurabilità dei fatti illeciti commessi dall’assicurato prima della stipula del contratto, se la relativa richiesta risarcitoria gli pervenga in costanza di contratto (ovviamente, sempre che l’assicurato ignorasse incolpevolmente di aver commesso un fatto illecito: Cass. civ., Sez. Un., 6 maggio 2016,n. 9140, in questa Rivista, 2016, II, 345, nonché 484 e 505, con note, rispettivamente di V. MARCIA e G.M. D’AIELLO). La stessa sentenza, tuttavia, qualificava “problematica” la meritevolezza della clausola, ex art. 1322 c.c., nella parte in cui escludeva la copertura per i fatti illeciti commessi dall’assicurato durante la vigenza del contratto, se la richiesta risarcitoria da parte del terzo gli fosse pervenuta dopo la scadenza di questo. La sentenza qui in rassegna raccoglie questo spunto, e sancisce la “immeritevolezza”, ex art. 1322 c.c., della clausola claims made nella parte suddetta. In precedenza, sulla clausola claims made si vedano Cass. civ., Sez. III, 17 febbraio 2014, n. 3622, in questa Rivista, 2014, II,147; Cass. civ., Sez. III, 22 marzo 2013, n. 7273, ivi, 2013, II, 120; Trib. Genova 23 gennaio 2012, ivi, 2012, II, 177; Trib. Napoli 11 febbraio 2010, ivi, 2011, II, 131, con nota di G. VOLPE PUTZOLU; Trib. Catania 12 ottobre 2009, ivi, 2011, II, 309, con nota di M. ROSSETTI; Trib. Milano 18 marzo 2010, ivi, 2010, II, 673, con nota di I. PARTENZA; Trib. Crotone 8 novembre 2004, ivi, 2004, II, 2, 260. Si segnala tuttavia che, nelle more della redazione del presente fascicolo della Rivista, la medesima questione oggetto della decisione [continua..]