Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
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Trib. Lucca 14 novembre 2018 (di Ilaria Riva)


14 novembre 2018 – G.U. – Or. Ca., Lo. Fe. e Lo. Sa c. Ente Ecclesiastico Suore Oblate dello Spirito Santo, Ca. Ro. e c. Assicurazioni Generali S.p.A.

 

La valutazione della liceità della clausola “claims made” va disancorata rispetto al giudizio di meritevolezza ex art. 1322, comma 2, c.c. e alla questione della vessatorietà o meno della clausola ex art. 1341, comma 2, c.c., e va ricondotta sul piano del solo primo comma dell’art. 1322 c.c., in relazione alla necessità di indagine sulla sussistenza o meno di eventuali violazioni dell’obbligo di buona fede in sede pre-contrattuale e sulla adeguatezza o meno, in sede di attuazione del rapporto contrattuale instaurato, delle previsioni contrattuali rispetto agli interessi avuti di mira dai paciscenti (1).

Il Tribunale ecc. (Omissis).   FATTO E DIRITTO   Nemmeno il riferimento alla disciplina legislativa di settore (la quale ben potrebbe, per la sua inderogabilità, incidere sulla disapplicazione della copertura assicurativa) è idoneo a giustificare una valutazione di illiceità della clausola stipulata dalle parti. Invero, l’art. 11 l. 8 marzo 2019, n. 24 attiene a ipotesi (obbligo di operatività temporale anche per eventi accaduti nei dieci anni precedenti la conclusione del contratto assicurativo e ultrattività della copertura per il caso di cessazione definitiva dell’attività professionale) del tutto estranee al caso in esame; l’art. 3, comma 5, lett. e), d.l. n. 38/2011 conv. in l. n. 148/2011e l’art. 2, d.m. 22 settembre 2016 (relativi a obblighi di previsione di ultrattività della copertura) sono inseriti in una complessiva disciplina non attinente al caso in esame in quanto destinata a esercenti la libera professione. Così pure, l’esclusione di facoltà di recesso di cui al citato art. 2, d.m. 22 settembre 2016, non ha correlazione col recesso qui esercitato da Generali, poiché non solo riguarda, come detto, i liberi professionisti ma riguarda il caso, affatto diverso, del recesso a seguito di denuncia di sinistro laddove, qui, il recesso avvenne ben prima della denuncia di sinistro. (Omissis) Or. Ca., Lo. Fe. e Lo. Sa., rispettivamente coniuge e figli di Lo. Pi., deceduto il 3 gennaio 2011 a seguito di lesioni neoplastiche diffusesi a partire da forma tumorale alla spalla destra, hanno chiesto la condanna di Ente Ecclesiastico Suore Oblate dello Spirito Santo (presso la cui unità locale Istituto Santa Zita il paziente aveva subito un primo intervento chirurgico), di Ca. Ro., che aveva avuto in cura il paziente, e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, presso la quale era stato eseguito ulteriore intervento chirurgico, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, sia “iure hereditario” (per il peggioramento della qualità negli ultimi mesi di vita e per la perdita delle chances” di sopravvivenza, valutabili in sei anni di durata possibile ulteriore) sia “iure proprio” (per spese a vario titolo sostenute e per danno da perdita del rapporto parentale). I convenuti, e i terzi da questi chiamati, hanno chiesto il rigetto delle domande; in subordine, Ente Ecclesiastico suore oblate ha chiesto di essere manlevato dal pro­prio assicuratore Generali Assicurazioni S.p.A. e da Le. Na. (medico), il Ca. e Careggi l’accertamento delle singole quote di responsabilità dei convenuti ritenuti responsabili (il Ca. anche la manleva di Careggi). In corso di causa, Suore Oblate ha rinunciato alla domanda nei confronti del Le., che ha accettato la rinuncia, con conseguente estinzione (parziale) del giudizio a spese concordemente [continua..]
Fascicolo 2 - 2019