» Le c.d. "Tabelle Milanesi" valgono solo per il danno biologico
» Non c'è differenza tra danno estetico e danno biologico
» Danno biologico: non possono cumularsi l'indennizzo Inail e il risarcimento dovuto dal responsabile
» Il grado di invalidità permanente ai fini del risarcimento del danno biologico non è (più) appannaggio del medico-legale
» Danno biologico permanente: il giudice ha la facoltà di disporre la rendita vitalizia ex art. 2057 c.c. anche se non richiesta dalla parte (Un Anno di Sentenze)
» Il ‘danno differenziale´ nell'evoluzione del rapporto tra tutela risarcitoria e tutela indennitaria: interventi del legislatore, interpretazioni della giurisprudenza ed esigenza di una soluzione di sistema (rivista Massimario Giurisprudenza del Lavoro)
» (Un Anno di Sentenze)
» (Un Anno di Sentenze)
» Liquidazione del danno da perdita parentale e danno biologico, scelta tra le tabelle milanesi e quelle romane (Un Anno di Sentenze)
» Intervento estetico non riuscito, sì alla perdita di chance per la “ragazza immagine” (Un Anno di Sentenze)
» Il referto del pronto soccorso di un ospedale pubblico fa piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni rese dal medico (Un Anno di Sentenze)
» Solo in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Un Anno di Sentenze)