argomento: Giurisprudenza - Corte di cassazione
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di Marco Rossetti
La Corte di cassazione ritorna sul valore equitativo ex art. 1226 c.c. delle c.d. "Tabelle milanesi", e fornisce una "interpretazione autentica" della sentenza con cui, dieci anni fa, si stabilì che quelle tabelle dovessero costituire il paramentro di riferimento del giudizio equitativo (Cass. 12408/11).
Con la sentenza qui in rassegna la Corte di cassazione (oltre ad affrontare ulteriori e delicati temi in tema di liquidazione del danno nel caso di sopravvivenza quodam tempore), chiarisce che il valore "nazionale" delle tabelle milanesi è limitato alla sola liquidazione del danno alla salute, con la conseguenza che non può ritenersi sindacabile in sede di legittimità una decisione di merito che, nel liquidare altri tipi di danni, non abbia applicato le ulteriori tabelle per quel danno predisposte dal Tribunale di Milano.