Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
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Gli «eredi» come beneficiari dell'assicurazione sulla vita: il contributo del diritto delle successioni alla ricerca del significato «minimo» dell'espressione (di Stefano Gatti, Assegnista di ricerca in Diritto privato nell’Università di Verona)


le Sezioni Unite hanno restaurato l’orientamentotradizionale della giurisprudenza di legittimità sul tema della designazione generica degli «eredi» come beneficiari di un’assicurazione sulla vita, così riassorbendo la netta deviazione im essa nel 2015 da una pronuncia della Sezione terza della Cassazione, la quale, vale la pena osservarlo sin dalle premesse, era giunta ad opposte conclusioni non sulla base di una diversa ricostruzione della fattispecie giuridica, ma argomentando dalle norme sull’interpretazione del contratto e proponendone, come si dirà, una
discutibile applicazione.

 

The United Sections have restored the traditional orientation of the jurisprudence of legitimacy on the issue of the generic designation of "heirs" as beneficiaries of life insurance, thus reabsorbing the net deviation in 2015 from a ruling by the Third Section of the Cassation, which , it is worth observing from the premise, had reached opposing conclusions not on the basis of a different reconstruction of the legal case, but arguing from the rules on the interpretation of the contract and proposing, as will be said, a questionable application

MASSIMA(1): Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli “eredi” come beneficiari, in una delle forme previste nell’art. 1920, comma 2, c.c., comporta l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all’assicuratore per individuare i creditori della prestazione   MASSIMA(2): Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli “eredi” come beneficiari, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della “eadem causa obligandi”, una quota uguale dell’indennizzo assicurativo, il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall’assicuratore nella rispettiva misura. MASSIMA(3): Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest’ultimo .   PROVVEDIMENTO: La Corte ecc. (Omissis). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La BNP Paribas Cardif Vita Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 1124/2018 della Corte d’Appello di Catania, pubblicata il 18 maggio 2018. A.B.G. ha notificato controricorso contenente altresì ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno presentato memorie. 2. La Corte d’Appello di Catania ha accolto il gravame spiegato da A.B.G. contro l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c., comma 6, dal Tribunale di Caltagirone, ed ha perciò condannato la BNP Paribas Cardif Vita Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. a pagare in favore di A.B.G. la somma di euro 254.283,42, oltre interessi, a titolo di differenza tra l’importo già versatogli, pari ad euro 169.552,28, e quanto dovuto in base alle polizze sottoscritte dal defunto A.P.P., fratello dell’attore. La Corte di Catania ha evidenziato come le quattro polizze caso vita, stipulate da A.P.P. con la BNP Paribas Cardif Vita, individuavano quali beneficiari gli “eredi legittimi”. Pertanto, ad avviso dei giudici di Appello, la BNP Paribas Cardif Vita aveva erroneamente suddiviso l’indennizzo in cinque quote uguali fra A.B.G., fratello di A.P.P., morto il (omissis), ed i quattro nipoti figli della sorella A.A., morta il (omissis), subentrati per rappresentazione. La sentenza impugnata ha affermato che A.B.G. avesse diritto, piuttosto, a metà [continua..]
SOMMARIO:

1. Il caso di specie e le questioni di diritto al vaglio dalle Sezioni Unite - 2. Il contratto di assicurazione sulla vita come contratto a favore di terzo: i tre momenti fondamentali della stipulazione, della designazione e del verificarsi dell’evento - 3. La generica designazione degli «eredi» e il problema del testamento successivo - 4. (Segue) In quale momento va valutato se un soggetto è un “erede” dell’assicurato? La questione della premorienza, tra successione e rappresentazione - 5. Come si ripartisce l’indennizzo tra i beneficiari? La soluzione delle Sezioni Unite e il problema dei chiamati per rappresentazione - 6. Brevi osservazioni conclusive. La volontà dell’assicurato di riferirsi agli “eredi” e l’ineludibile (seppure limitata) interferenza della disciplina successoria - NOTE


1. Il caso di specie e le questioni di diritto al vaglio dalle Sezioni Unite

Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite hanno restaurato l’orien­tamento tradizionale della giurisprudenza di legittimità sul tema della designazione generica degli «eredi» come beneficiari di un’assicurazione sulla vita, così riassorbendo la netta deviazione impressa nel 2015 da una pronuncia della Sezione terza della Cassazione [1], la quale, vale la pena osservarlo sin dalle premesse, era giunta ad opposte conclusioni non sulla base di una diversa ricostruzione della fattispecie giuridica, ma argomentando dalle norme sull’interpretazione del contratto e proponendone, come si dirà, una discutibile applicazione. Per introdurre le questioni di diritto affrontate dalla pronuncia, conviene riassumere per brevi cenni la vicenda che ha dato loro nuovo impulso. Si tratta di un caso di scuola: il de cuius aveva stipulato con la società ricorrente quattro polizze vita, designando, quali beneficiari, gli «eredi legittimi». Al momento della morte, i successibili erano individuati in un fratello e in quattro nipoti subentrati per diritto di rappresentazione ad una seconda sorella, loro madre, premorta all’assicurato anteriormente alla stipula dei contratti. La compagnia debitrice aveva quindi diviso l’indennizzo in cinque quote uguali. Ritenute lese le proprie ragioni di credito, il fratello sopravvissuto si rivolgeva prima al Tribunale di Caltagirone e, successivamente, impugnando l’ordinanza sfavorevole resa dal giudice di primo grado, alla Corte d’Appel­lo di Catania, la quale, in accoglimento del gravame nel solco di quella “deviazione” tracciata nel 2015, riteneva che l’indennizzo andasse suddiviso secondo i criteri per la definizione delle quote ereditarie e che, dunque, il fratello avesse diritto a metà della somma liquidata, spettando invece a ciascun nipote un quarto dell’altra metà. Nel terzo grado di giudizio, rilevato il contrasto di giurisprudenza, la Terza Sezione della Suprema Corte rimetteva il ricorso al Primo presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite [2], sollecitando un intervento della più autorevole composizione del collegio su tre questioni, così sintetizzabili: a) cosa si intenda per «eredi legittimi» allorché siano così genericamente designati i beneficiari di un’assicurazione sulla vita; b) se sia di qualche rilievo per [continua ..]


2. Il contratto di assicurazione sulla vita come contratto a favore di terzo: i tre momenti fondamentali della stipulazione, della designazione e del verificarsi dell’evento

Nell’assetto del codice vigente, il contratto di assicurazione sulla vita col quale si preveda che al verificarsi dell’evento (la sopravvivenza del contraente o la sua morte) l’indennizzo sia corrisposto ad un soggetto designato (assicurazione a favore di un terzo: art. 1920 c.c.), rappresenta una declinazione particolare dello schema generale del contratto a favore di terzo [4] (artt. 1411-1413 c.c.) [5]. Come è stato messo in evidenza, le differenze tra la disciplina particolare del tipo e quella dell’istituto generale non risultano in realtà così significative come potrebbe a prima vista apparire. Per un verso, se è vero che, a differenza di quanto dispone l’art. 1411 c.c., un interesse dello stipulante a sostegno dell’attribuzione al terzo della prestazione vantaggiosa non sembra necessario, esso può dirsi invero sotteso alla funzione del negozio [6] e, come è stato sottolineato, non può in assoluto mancare, considerato il principio generalissimo secondo il quale ogni spostamento di ricchezza deve essere giustificato [7]. Per altro verso, la regola secondo cui «il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione» (art. 1411, comma 2, c.c.) è palesemente dissonante da quella in base alla quale il diritto è acquistato dal terzo «per effetto della designazione» (art. 1920, comma 3, c.c.), se si tiene conto che questa può essere successiva alla conclusione del contratto (art. 1920, comma 2, c.c.). La stessa norma generale, nondimeno, fa espressamente salva una diversa determinazione pattizia, sicché è perfettamente plausibile che anche in fattispecie diverse dall’assicurazione le parti riservino allo stipulante la possibilità di designare successivamente il beneficiario [8]. Un’ultima notazione merita la revoca. Ai sensi dell’art. 1411, comma 2, c.c., la revoca o la modifica del beneficio attribuito al terzo non è possibile dopo che quest’ultimo abbia dichiarato di volerne profittare, mentre, in base all’art. 1921 c.c., l’irrevocabilità consegue da tale dichiarazione solo se, alternativamente, il contraente avesse per iscritto rinunciato al potere di revoca (comma 2) oppure se l’evento si sia già verificato (comma 1) [9]. La doppia condizione per la definitività [continua ..]


3. La generica designazione degli «eredi» e il problema del testamento successivo

Nel caso di assicurazione per l’evento morte, la particolare modalità o forma della designazione può comportare una sovrapposizione tra il momento in cui questa può spiegare compiutamente il suo effetto determinativo e quello della verificazione dell’evento. Se, infatti, l’individuazione del beneficiario è contenuta nel testamento e si ritiene che partecipi al regime di efficacia post mortem delle disposizioni (mortis causa) lì contenute, essa porterà a compimento la vicenda acquisitiva al momento dell’apertura della successione [24]; analogamente, solo in tale istante risulteranno definitivamente individuati i designati, qualora il contraente abbia a tale scopo fatto ricorso alla generica formula «eredi» (legittimi e/o testamentari) [25]. Di quest’ultima ipotesi si occupa la sentenza in commento. Se si tiene ferma la ricostruzione compiuta nel paragrafo precedente, il richiamo alla categoria dei successori universali non snatura l’origine contrattuale e, dunque inter vivos, dell’acquisto del credito. Sorge piuttosto il problema, comune ad ogni ipotesi di designazione generica (ma qui aggravato dall’interferenza con la disciplina del Libro II del codice civile) di individuare concretamente i beneficiari. In primo luogo, è da chiedersi se l’espressione vada letta nel senso tecnico del diritto delle successioni, ossia se si riferisca soltanto ai chiamati che abbiano accettato l’eredità o che abbiano acquistato ope legis la qualità di erede in conseguenza di alcuni loro comportamenti. La giurisprudenza, sin da tempo risalente, ha chiarito che, per «eredi», devono intendersi i chiamati, sicché l’eventuale successiva rinunzia, da parte loro, all’eredità è irrilevante [26], così come non implica accettazione tacita della stessa l’esercizio del diritto di credito da parte del beneficiario [27]. L’e­spressione mira, dunque, a concretizzare la volontà dell’assicurato di individuare in modo sintetico e per relationem i beneficiari di una prestazione riferita ad un diritto estraneo alla sua sfera giuridica [28]. Questa lettura consente di risolvere pianamente la seconda questione esaminata dalle Sezioni Unite (sub b). Se la designazione rechi menzione degli eredi legittimi, l’eventualità che l’assicurato [continua ..]


4. (Segue) In quale momento va valutato se un soggetto è un “erede” dell’assicurato? La questione della premorienza, tra successione e rappresentazione

In linea generale, quando un beneficiario precisamente individuato premuoia all’assicurato, il diritto all’indennizzo si trasmette per via successoria ai suoi eredi. Tale risultato, in linea con quanto dispone l’art. 1412, comma 2, c.c., si spiega alla luce del rilievo che il diritto è acquistato al momento della designazione e, quindi, alla morte del beneficiario individuato, questo si trova già nella sua sfera giuridica, trasmettendosi, dunque, secondo la regola generale, ai suoi successori [38]. Maggiori dubbi si manifestano invece quando il beneficiario sia individuato in forza di una designazione generica che descriva la sua appartenenza ad una categoria aperta. L’idoneità della composizione della platea di beneficiari a mutare nel tempo porta con sé l’esigenza di comprendere in quale momento essa si cristallizzi, ai fini del perfezionamento dell’acquisto. Non interessa qui tanto il termine “ultimo” utile per rivestire la qualità caratterizzante l’insieme delle persone considerate per relationem: con riguardo, ad esempio, alla clausola che individui nei “figli” i beneficiari, possono dirsi compresi anche tutti coloro che nasceranno sino al momento della morte dell’assicurato [39]. Ci si vuole interrogare, piuttosto, sulla sorte di un soggetto che rispondeva alle caratteristiche del beneficiario al momento della designazione generica ma che poi è premorto all’assicurato. Con riguardo ai figli, non sembra in discussione che il premorto, già individuato, fosse al momento della sua morte già titolare del diritto alla prestazione assicurativa, con la conseguenza che, secondo lo schema generale, il suo credito si trasmetterà agli eredi in via successoria (art. 1412, comma 2, c.c.). Si può dire, infatti, che la categoria dei “figli” assuma la forma di un insieme a formazione progressiva, dove ad essere rilevante non è un singolo momento ma un segmento temporale, che decorre dalla designazione e si protrae sino alla morte dell’assicurato. Più problematico è il riferimento alla categoria degli “eredi”. Questo concetto è semanticamente correlato alla morte dell’ereditando: è solo in questo istante, infatti, che può stabilirsi con certezza chi siano i successibili. Orbene, secondo l’orientamento nettamente [continua ..]


5. Come si ripartisce l’indennizzo tra i beneficiari? La soluzione delle Sezioni Unite e il problema dei chiamati per rappresentazione

Tra quelle esaminate dalle Sezioni Unite, la questione più direttamente oggetto del contrasto nella giurisprudenza di legittimità è quella attinente alla ripartizione dell’indennizzo tra i più beneficiari – eredi del contraente assicurato (sub c). Due sono le possibili alternative, almeno ad un primo livello di analisi: secondo una prima impostazione, le quote andrebbero individuate alla luce della disciplina successoria, tenendo conto, cioè, delle porzioni definite, a seconda della vocazione, dalla legge o dal testamento; in base alla seconda impostazione, invece, in assenza di diversa volontà contrattuale, dovrebbe applicarsi il criterio generale operante per le obbligazioni soggettivamente complesse dal lato attivo, in virtù del quale la somma andrebbe divisa in parti eguali. A quest’ultima soluzione, sostenuta dalla dottrina tradizionale e dalla giurisprudenza sino al 2015 [45], si è approdati come sviluppo più naturale della ricostruzione dell’acquisto del diritto all’indennizzo come vicenda attributiva inter vivos di fonte contrattuale [46]. Questo principio non è stato messo in discussione neppure dal dirompente arresto che si è discostato dall’indirizzo dominante [47]: in quel caso la S.C. ha argomentato piuttosto dalle norme in materia di interpretazione del contratto. In sostanza, alla luce di un criterio esegetico letterale e teleologico, allorché il contraente abbia voluto riferirsi genericamente agli “eredi”, avrebbe inteso non solo inquadrare per relationem una categoria di soggetti, ma anche richiamare la misura delle quote stabilita dalla legge o dal testamento. In linea con alcune osservazioni critiche che la dottrina ha formulato a commento di questa pronuncia [48], rende poco persuasiva tale lettura l’avere sottoposto il momento interpretativo ad una sorta di presunzione generale, fondata su un ragionamento inferenziale indimostrato e opinabile (che, cioè, quando si individui soggettivamente una persona riferendosi alla sua qualità di erede si intenda richiamare per ciò solo anche la quota che gli spetta). Lo scopo, invero, pare essere non tanto decifrare la comune intenzione delle parti ex art. 1362 c.c., quanto integrare una volontà contrattuale effettivamente lacunosa. È, infatti, pienamente condivisibile riconoscere all’autonomia [continua ..]


6. Brevi osservazioni conclusive. La volontà dell’assicurato di riferirsi agli “eredi” e l’ineludibile (seppure limitata) interferenza della disciplina successoria

Anche accogliendo l’impostazione che legge nell’assicurazione sulla vita a favore del terzo uno schema negoziale inter vivos del tutto distinto ed autonomo dalla vicenda successoria per causa di morte dell’assicurato, non si può escludere che la disciplina delle successioni possa comunque venire in rilievo da altre, seppure più limitate, prospettive. Lo dimostra l’oscillazione giurisprudenziale ricomposta dalle Sezioni Unite con la sentenza in commento, in relazione alla designazione generica degli “eredi” quali beneficiari: come si è visto, l’arresto del 2015 è infatti giunto a ritenere applicabili le norme sulla ripartizione dell’eredità senza rivedere la ricostruzione dei meccanismi di fondo del contratto in esame, ma semplicemente suggerendo una diversa interpretazione dell’espressione impiegata dal contraente per individuare per relationem i destinatari del beneficio. In quell’occasione, la Cassazione ha attinto dalle norme del Libro II del codice civile non solo per stabilire gli aspetti qualitativi minimi che identificano il beneficiario alla luce del criterio soggettivo prescelto (gli “eredi”), ma anche per definire le regole di riparto della prestazione assicurativa in caso di concorso di più aventi diritto individuati in base allo stesso criterio. Se anche non si condividono le conclusioni alle quali è giunta questa pronuncia, in effetti superata dalle Sezioni Unite, rimane centrata la prospettiva che privilegia il ruolo della volontà delle parti, che godono in questa area di ampia autonomia. Il punto, però, è che la clausola contrattuale (o la designazione successiva) che si limiti, senza ulteriori precisazioni, a menzionare gli “eredi” (legittimi e/o testamentari) quali beneficiari lascia aperte diverse questioni, per risolvere le quali è effettivamente necessario instaurare un confronto con la disciplina delle successioni, senza che questa interferenza equivalga a sovrapporre il fenomeno contrattuale (inter vivos) a quello ereditario. Come si è cercato di dimostrare, questa considerazione vale anche circoscrivendo – come peraltro risulta coerente rispetto alla natura solo determinativa della designazione – il rilievo del termine «erede» al profilo dell’iden­tificazione soggettiva dei beneficiari. Per quanto sia impiegato a questo limitato [continua ..]


NOTE