MASSIMA
La surrogazione dell’assicuratore sociale nei diritti spettanti al danneggiato da un sinistro da circolazione stradale nei confronti del terzo responsabile, integrando una successione a titolo particolare nel credito al risarcimento del danno patrimoniale, incontra il duplice limite dell’ammontare del danno effettivamente cagionato dal terzo alla vittima, da una parte, e dell’importo dell’indennizzo pagato dall’assicuratore, dall’altra (1).
In caso di infortunio mortale occorso ad un lavoratore, la rendita costituita dall’INAIL in favore dei congiunti, ai sensi dell’art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ha lo scopo di indennizzare un pregiudizio di natura patrimoniale, sicché il valore capitale di essa non può essere defalcato dal risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai medesimi soggetti (2).
INDICAZIONI
(1) Il principio è pacifico: da ultimo, nello stesso senso, Cass. civ., Sez. VI-3 (ord.), 25 gennaio 2018, n. 1834, la quale dal principio di cui alla massima ha tratto il corollario (anch’esso, tuttavia, non nuovo) che nei casi di concorso di colpa della vittima nella produzione dell’evento dannoso, per stabilire il limite della surrogazione la riduzione per il concorso di colpa dell’assicurato va defalcata dal risarcimento globalmente dovuto dal responsabile, e non dall’indennità corrisposta dal-l’assicuratore e per il cui recupero questi agisca in surrogazione, con la conseguenza che l’assicuratore può pretendere dal responsabile, a titolo di surrogazione, la minor somma tra l’entità dell’indennizzo concretamente corrisposto all’assicurato e l’entità del risarcimento concretamente dovuto dal responsabile, già al netto della riduzione ascritta al concorso di colpa del danneggiato.
(2) La massima costituisce applicazione dei princìpi stabiliti dalle Sezioni Unite in tema di compensatio lucri cum damno, a tacitazione di accesi contrasti ed intensi dibattiti (Cass., Sez. Un., 22 maggio 2018, n. 12564; la sentenza, per la sua importanza, è stata annotata su molte riviste giuridiche: sul modo in cui le Sezioni Unite hanno risolto il problema della compensatio si vedano R. Pardolesi, Compensatio, cumulo e «second best», in Foro it., 2018, I, 1935; P. Gallo, La compensatio lucri cum damno ed i suoi confini, in Giur. it., 2018, 1345; R. Pardolesi-P. Santoro, Sul nuovo corso della compensatio, in Danno e resp., 2018, 424; E. Bellisario, Compensatio lucri cum damno: il responso delle sezioni unite, ivi, 2018, 438; S. Monti, La compensatio lucri cum damno e il «compromesso innovativo» delle Sezioni Unite, ivi, 2018, 448; F. Parola, Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si pronunciano sul tema della compensatio lucri cum damno, in Contr., 2018, 381; F.A. Magni, Le Sezioni Unite confermano il divieto di cumulo di indennizzo assicurativo e risarcimento del danno, in Corr. giur., 2018, 1051; G. Villa, La tecnica della compensatio lucri cum damno e i limiti all’autonomia privata, in Corr. giur., 2018, 1058.
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