Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Corte Suprema di Cassazione (Sez. VI- III) 18 ottobre 2019, n. 26647 ( Pres, Frasca, Est. Rossetti) – F. (avv. Macario) c. A. (avv. Clemente).


MASSIMA

La surrogazione dell’assicuratore sociale nei diritti spettanti al danneggiato da un sinistro da circolazione stradale nei confronti del terzo responsabile, integrando una successione a titolo particolare nel credito al risarcimento del danno patrimoniale, incontra il duplice limite dell’ammontare del danno effettivamente cagionato dal terzo alla vittima, da una parte, e dell’importo dell’indennizzo pagato dall’as­sicuratore, dall’altra (1).

In caso di infortunio mortale occorso ad un lavoratore, la rendita costituita dal­l’INAIL in favore dei congiunti, ai sensi dell’art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ha lo scopo di indennizzare un pregiudizio di natura patrimoniale, sicché il valore capitale di essa non può essere defalcato dal risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai medesimi soggetti (2).

(Sentenza impugnata: App. Bari 28 novembre 2017)

INDICAZIONI

(1) Il principio è pacifico: da ultimo, nello stesso senso, Cass. civ., Sez. VI-3 (ord.), 25 gennaio 2018, n. 1834, la quale dal principio di cui alla massima ha tratto il corollario (anch’esso, tuttavia, non nuovo) che nei casi di concorso di colpa della vittima nella produzione dell’evento dannoso, per stabilire il limite della surrogazione la riduzione per il concorso di colpa dell’assicurato va defalcata dal risarcimento globalmente dovuto dal responsabile, e non dall’indennità corrisposta dal-l’assicuratore e per il cui recupero questi agisca in surrogazione, con la conseguenza che l’assicuratore può pretendere dal responsabile, a titolo di surrogazione, la minor somma tra l’entità dell’indennizzo concretamente corrisposto all’assicurato e l’enti­tà del risarcimento concretamente dovuto dal responsabile, già al netto della riduzione ascritta al concorso di colpa del danneggiato.

(2) La massima costituisce applicazione dei princìpi stabiliti dalle Sezioni Unite in tema di compensatio lucri cum damno, a tacitazione di accesi contrasti ed intensi dibattiti (Cass., Sez. Un., 22 maggio 2018, n. 12564; la sentenza, per la sua importanza, è stata annotata su molte riviste giuridiche: sul modo in cui le Sezioni Unite hanno risolto il problema della compensatio si vedano R. Pardolesi, Compensatio, cumulo e «second best», in Foro it., 2018, I, 1935; P. Gallo, La compensatio lucri cum damno ed i suoi confini, in Giur. it., 2018, 1345; R. Pardolesi-P. Santoro, Sul nuovo corso della compensatio, in Danno e resp., 2018, 424; E. Bellisario, Compensatio lucri cum damno: il responso delle sezioni unite, ivi, 2018, 438; S. Monti, La compensatio lucri cum damno e il «compromesso innovativo» delle Sezioni Unite, ivi, 2018, 448; F. Parola, Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si pronunciano sul tema della compensatio lucri cum damno, in Contr., 2018, 381; F.A. Magni, Le Sezioni Unite confermano il divieto di cumulo di indennizzo assicurativo e risarcimento del danno, in Corr. giur., 2018, 1051; G. Villa, La tecnica della compensatio lucri cum damno e i limiti allautonomia privata, in Corr. giur., 2018, 1058.

 

FATTI DI CAUSA Il riassunto dei fatti di causa sarà limitato alle sulle circostanze ancora rilevanti in questa sede. Il 25 giugno 2000, sulla strada provinciale tra Terlizzi e Molfetta, si verificò un sinistro stradale che coinvolse tre veicoli: – il veicolo Ford Escort SW 1600 condotto da M.P.D.; – un veicolo Fiat Punto di colore bianco, non altrimenti identificato; – il veicolo Ford Escort 1300 condotto da G.S., assicurato contro i rischi della responsabilità civile dalla società Unipol S.p.A. In conseguenza del sinistro M.P.D. perse la vita. Nel 2001 i congiunti della vittima (e cioè il marito G.F.; la figlia C.F.; i genitori F.D. e R.D.; le sorelle L.D. e P.D.) convennero dinanzi al Tribunale di Trani, Sezione di Ruvo di Puglia, G.S., la Unipol S.p.A., e la società RAS S.p.A. (che in seguito muterà ragione sociale in Allianz S.p.A., e come tale d’ora innanzi sarà sempre indicata), quest’ultima nella veste di impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, chiedendone la condanna in solido, o per quanto di ragione, al risarcimento dei danni rispettivamente patiti in conseguenza del sinistro sopra ricordato. Nel giudizio intervenne volontariamente l’INAIL, allegando di aver costituito, in adempimento dei propri obblighi di legge, una rendita in favore del marito e della figlia della vittima, ed esercitando l’azione di surrogazione nei confronti delle due imprese assicuratrici convenute (per quanto detto, la Unipol e la Allianz) per il recupero dei suddetti importi. Il Tribunale di Trani con sentenza 29 giugno 2012 rigettò la domanda attorca, ritenendo che il sinistro fosse ascrivibile a colpa esclusiva della vittima, M.P.D. La Corte d’appello di Bari, adita dai soccombenti, così provvide: – attribuì a M.P.D. una corresponsabilità del 70%, ed il restante 30%, al veicolo rimasto ignoto; monetizzò il danno non patrimoniale patito dai congiunti di M.P.D. in conformità alle suddette percentuali; – rigettò la domanda proposta dal marito e dalla figlia della vittima, sul presupposto che il pregiudizio non patrimoniale da essi sofferto fosse stato compensato dalla rendita ricevuta dall’INAIL, di importo eccedente l’ammontare del danno; – condannò l’impresa designata (Allianz) a rifondere all’INAIL il 30% (non della rendita pagata dall’Istituto, ma) del danno non patrimoniale patito dagli attori, co­sì come liquidato nella medesima sentenza d’appello. La sentenza d’appello è stata impugnata in via principale da G.F. e C.F., con ricorso fondato su un unico motivo ed illustrato da memoria; ed in via incidentale dall’INAIL, con ricorso fondato su un unico motivo articolato in più censure. Hanno resistito la Allianz e la Unipol con controricorso; la prima ha [continua..]
Fascicolo 4 - 2019