Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
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Corte Suprema di Cassazione (Sez. III) – 12 settembre 2019, n. 22726 – Pres. Armano, Est. Iannello, P.M. Pepe (conf.) – R. (avv. Rotondo) c. C.


MASSIMA

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione di veicoli, qualora il danneggiato dal sinistro ceda al responsabile civile il credito risarcitorio azionabile ex art. 149 d.lgs. n. 209 del 2005 nei confronti della propria compagnia assicuratrice, la riunione in capo al cessionario delle qualità di creditore e debitore in solido non determina l’estinzione per confusione della autonoma obbligazione gravante sull’assicuratore, non trovando in tal caso applicazione l’art. 1303, comma 1, c.c., attesa la peculiare forma di solidarietà passiva, atipica e ad interesse unisoggettivo, esistente, nel sistema dell’assicurazione obbligatoria, tra impresa assicuratrice e responsabile civile (1).

 

(Sentenza impugnata: Trib. Bologna 14 dicembre 2016)

INDICAZIONI

(1) La sentenza si segnala per la novità della fattispecie, e l’ampiezza della motivazione. Che in tema di assicurazione r.c.a. non potesse operare l’istituto della estinzione dell’obbligazione per confusione era stato già affermato, ma con riferimento all’ipotesi in cui il credito risarcitorio sia acquisito jure haereditario dal responsabile, da Trib. Roma 9 luglio 1996, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 1996, 978 (in senso contrario, però, si veda la pressoché coeva decisione di Trib. Roma 18 ottobre 1994, Riv. giur. circol. trasp., 1996, 337); ed in seguito da App. Roma 9 luglio 1997, in Riv. giur. circol. trasp., 1999, 118; da Trib. Napoli 17 luglio 2001, in Danno e resp., 2002, 293.

 

FATTI DI CAUSA La vettura di proprietà di D.B., assicurata dalla Linear S.p.A. per la r.c.a., subiva un danno in quanto urtata da un furgoncino di proprietà della Carrozzeria Augusta s.r.l., condotto da un dipendente della medesima, all’interno dell’area della carrozzeria. La B. commissionava le riparazioni necessarie alla stessa Carrozzeria Augusta, alla quale cedeva anche il credito risarcitorio vantato, ex art. 149 cod. ass., nei confronti della propria compagnia di assicurazioni. Per far valere tale credito la Carrozzeria Augusta agiva quindi in giudizio contro la Linear, che eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva nonché la carenza di legittimazione attiva in capo all’attrice, per la asserita incompatibilità, in capo alla stessa, delle posizioni di debitrice e creditrice. L’adito Giudice di pace di Imola respingeva la domanda accogliendo tale preliminare eccezione, sotto entrambi i profili. L’appello interposto dalla Linear S.p.A. è stato rigettato dal Tribunale di Bologna, con la sentenza in epigrafe, sul rilievo che il credito azionato doveva considerarsi estinto per confusione, rivestendo la Carrozzeria Augusta al contempo la qualità di creditrice e di debitrice in solido. Avverso tale decisione la Carrozzeria Augusta S.r.l. propone ricorso per cassazione con due mezzi. La società intimata non svolge difese nella presente sede. Con ordinanza in data 9 gennaio 2019 il Collegio della Sesta sezione di questa Corte, Sottosezione terza, ha disposto la trasmissione della causa alla Terza sezione civile considerata la novità della questione trattata. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1253 c.c., anche in riferimento alla mancata applicazione dell’art. 1917 c.c., ed, in subordine, dell’art. 1303 c.c. Rileva che: – essa ricorrente è bensì responsabile del sinistro, ma per il relativo obbligo risarcitorio (di valore) è regolarmente assicurata per la r.c.a. e deve pertanto essere te­nuta indenne dalla propria compagnia assicuratrice, ex art. 1917 c.c. (obbligo di indennizzo avente natura di debito di valuta); – il credito azionato nasce esclusivamente dall’atto di cessione e non dal precedente incidente stradale; se la danneggiata avesse ceduto il proprio credito risarcitorio ad altro soggetto nessun dubbio sarebbe sussistito sull’obbligo dell’assicura­zio­ne di corrispondere l’indennizzo dovuto; – danneggiante e assicuratore sono obbligati in solido, sebbene in base a titoli diversi; ai sensi dell’art. 1303 c.c., relativo alla confusione nelle obbligazioni in solido, quando si riuniscono nella medesima persona le qualità di creditore e di debitore in solido, l’obbligazione degli altri debitori si estingue solo per la parte di [continua..]
Fascicolo 4 - 2019