Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Corte Suprema di Cassazione (Sez. III) – 30 agosto 2019, n. 21842 –Pres. Travaglino, Est. Scarano, P.M. Sgroi (diff.) – B. (avv. Spinella) c. M.


MASSIMA

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, risulta suscettibile di deroga convenzionale la regola di cui all’art. 4, comma 2, lett. b), della l. n. 990 del 1969, secondo cui il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti del conducente non sono considerati terzi e, di conseguenza, ove danneggiati in un incidente stradale imputabile al conducente del veicolo non possono fruire, limitatamente ai danni alle cose, dei benefici assicurativi. Tale deroga convenzionale può intervenire sia all’atto della stipula del contratto tra l’assicuratore e l’assicurato, sia successivamente al verificarsi del sinistro, anche mediante la stipulazione di un accordo transattivo in materia di risarcimento del danno in favore del terzo danneggiato. (La S.C. in applicazione del principio, ha cassato la decisione della corte di merito, la quale aveva ritenuto i soggetti responsabili del sinistro non essere condebitori solidali dell’assicuratore ed in condizione di poter dichiarare di volersi avvalere della transazione raggiunta con l’assicuratore, in riferimento ai danni subiti dalle cose del terzo trasportato coniuge del conducente, trascurando che era intervenuta una deroga convenzionale del contratto proprio mediante l’accordo transattivo, raggiunto in materia di ammontare del danno risarcibile tra l’assicuratore e la moglie del conducente, proprietaria delle cose danneggiate) (1).

 

(Sentenza impugnata: App. Catania 22 febbraio 2017)

INDICAZIONI

(1) La sentenza qui in rassegna si segnala per l’assoluta novità della fattispecie, per l’ampiezza della motivazione e per la rilevanza del problema teorico da essa affrontato.

Nel caso deciso dalla S.C., era accaduto che una persona trasportata, coniuge dell’assicurato, sosteneva di avere perduto in conseguenza del sinistro una borsetta contenente gioielli del valore di circa 50.000 euro. Poiché il sinistro aveva coinvolto due veicoli, e quindi due assicuratori, uno di essi transigette la lite con la danneggiata, la quale dichiarò di accettare l’importo versatole “a tacitazione di ogni danno” (e dunque, secondo la Corte di cassazione, anche del danno alle cose trasportate, che in teoria sarebbe stato non indennizzabile).

Il secondo assicuratore, appreso della transazione, dichiarò di volerne profittare ex art. 1304 c.c., ma il giudice di merito non glielo consentì, osservando che rispetto al debito avente ad oggetto il risarcimento del danno alle cose trasportate non vi sarebbe stata solidarietà tra i due assicuratori.

La sentenza qui in rassegna ha cassato tale decisione sulla base del seguente sillogismo: la norma che esclude l’indennizzabilità dei danni alle cose trasportate di proprietà del coniuge dell’assicurato è derogabile, la deroga ad essa può avvenire anche ex post, al momento della transazione stragiudiziale sull’indennizzo da pagare; la stipula di tale transazione non spezza il vincolo di solidarietà tra i vari coobbligati, che perciò possono profittarne.

La decisione lascia tuttavia all’interprete un serio dubbio: poiché i danni alle cose trasportate di proprietà del coniuge dell’assicurato sono esclusi dal novero dei danni indennizzabili, l’assicuratore non transigente non era affatto obbligato a risarcirli. È vero che la regola della non indennizzabilità (art. 129, comma 2, cod. ass.) può essere derogata dalle parti, ma tale deroga ovviamente non può che vincolare chi la accorda. Pertanto, se dei due assicuratori corresponsabili uno concede la deroga e l’altro no, quest’ultimo non è certo vincolato dal primo, e rispetto a lui la regole della non indennizzabilità conserva piena di efficacia.

Sugli effetti della transazione stipulata dal creditore con uno soltanto dei condebitori in solido si veda la fondamentale decisione pronunciata da Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2011, n. 30174 (in questa Rivista, 2012, II, 297, con nota di M. Rossetti, Hic et citra non plus, ovvero i limiti allo svolgimento di attività extra-assicurative da parte di imprese assicuratrici), la quale ha stabilito che l’art. 1304, comma 1, c.c. si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l’intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata (spettando al giudice del merito verificare quale sia l’effettiva portata contenutistica del contratto), giacché è la comunanza dell’oggetto della transazione stessa a far sì che possa avvalersene il condebitore solidale pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e, quindi, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti. La conseguente riduzione dell’ammontare dell’intero debito, pattuita in via transattiva con un solo dei debitori, che opera anche nei confronti del condebitore il quale dichiari di voler profittare della transazione, non può essere impedita dall’inserimento nel medesimo contratto di una clausola di contrario tenore, essendo inibito alle parti contraenti disporre dell’anzidetto diritto potestativo che la legge attribuisce ad un terzo estraneo al vincolo negoziale.

In dottrina, sugli effetti della transazione stipulata tra il creditore ed uno dei coobbligati si veda l’ampia e sempre fondamentale trattazione di D. Rubino, Delle obbligazioni, in Commentario Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1961, 271 e ss. Secondo questo autore, l’art. 1304 c.c. disciplina unicamente la transazione integrale, non quella parziale (cioè relativa alla sola quota del condebitore transigente). Quando la transazione è parziale, essa produce il duplice effetto di:

– sciogliere la solidarietà rispetto al transigente;

– ridurre il credito in misura pari alla quota gravante sul debitore transigente;

– sottrarre il transigente al regresso degli altri coobbligati.

Che l’art. 1304 c.c. si applichi solo alla transazione concernente l’intero debito è opinione condivisa da numerosi autori, sia pure con qualche sfumatura divergente: vi hanno sostanzialmente aderito M. Costanza, Obbligazioni solidali e transazione, Milano, 1978, 23; E. Del Prato, Transazione (dir. priv.), in Enc. dir., XLIV, Milano, 1992, ad vocem; C.M. Bianca, Diritto civile, IV – L’obbligazione, Milano, 1993, 740; F. Delfini, Obbligazione solidale e transazione, in Contr,, 1997, 486; G. Cerdonio Chiaromonte, La transazione del condebitore nella solidarietà “ad interesse comune”, Padova, 2000, 255-257; M. Franzoni, La transazione, Padova, 2001, 300 ss.; A. Riccio, Le obbligazioni solidali, in M. Franzoni (a cura di), Le obbligazioni, Torino, 2001, 1278; A. Gentili, Solidarietà e transazione secondo l’art. 1304 c.c., in Obbl. e contratti, 2009, 307 ss. (il quale pur ritenendo radicalmente nulle le clausole di deroga all’art. 1304 c.c., afferma recisamente che “se una cosa è sicura nella materia dell’art. 1304 c.c. è che esso è applicabile [solo] quando la transazione è per l’intero”); G. Cerdonio Chiaromonte, Transazione novativa e transazione pro quota: intorno ad alcuni recenti interventi, in Riv. not., 2009, 1361.

FATTI DI CAUSA Con sentenza del 31 marzo 2016 la Corte d’appello di Catania ha respinto tutti i gravami interposti in relazione alla pronunzia Trib. Catania n. 3867/2011, di parziale accoglimento della domanda proposta dalla sig. L.M. (terza trasportata) nei confronti del sig. G.S. (marito e conducente dell’auto Mercedes nella quale si trovava), della soc. Bruno Carni s.r.l. (locataria-utilizzatrice), della società Sara Assicurazioni S.p.A. (società assicuratrice della stessa), della società Mad di Perna Salvatore & C. s.n.c. (proprietaria dell’autoarticolato), della società Assimoco S.p.A. (società assicuratrice dell’autoarticolato) nonché degli eredi del sig. G.M. (conducente dell’au-toarticolato), di risarcimento dei danni lamentati all’esito di sinistro stradale avvenuto il 24 aprile 1998 sull’autostrada Catania – Messina, ascritta alla concorrente paritaria responsabilità del conducente della Mercedes e “del conducente dell’auto-articolato (assicurato Assimoco) che, giungendo da dietro, senza rispettare i limiti di sicurezza, andava prima a strisciare contro un’altra auto (Ford Fiesta) che era riuscita ad arrestare la propria corsa e poi ad impattare con la Mercedes, la quale prendeva fuoco, e, con essa il beauty portaoggetti nel quale erano contenuti gioielli della M. del valore di circa 100 milioni di lire”. Avverso la suindicata pronunzia della Corte di merito la soc. Bruno Carni s.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi. Resiste con controricorso la società Assimoco S.p.A., che spiega altresì ricorso incidentale sulla base di 4 motivi. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il rispettivo 1° motivo le ricorrenti, in via principale e in via incidentale, denunziano “violazione e falsa applicazione” dell’art. 301, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 170 c.p.c., in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Si dolgono che il giudizio di 1° grado sia stato interrotto per “decesso del promotore”, laddove “l’avvocato A.S. ... non era deceduto”. Lamentano che “per effetto dell’errata interruzione ... è rimasta priva di difesa tecnica, confidando nella procura a suo tempo rilasciata al difensore o apprendendo il contenuto della sentenza di primo grado solo a seguito delle richieste di pagamento che ha ricevuto”. Si dolgono che la riassunzione del processo effettuata con notifica presso la sede della società anziché presso il procuratore costituito è priva di effetti. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono infondati. Come questa Corte – anche a Sezioni Unite – ha già avuto modo di affermare, l’interpretazione [continua..]
Fascicolo 4 - 2019