Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
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Corte Costituzionale 18 aprile 2019, n. 98 - 18 aprile 2019, n. 98 – Pres. Lattanzi, Red. Amoroso. (di Marco Rossetti)


MASSIMA

Non è fondata, con riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 283 cod. ass., nella parte in cui limita il risarcimento dei danni alle cose derivati da un sinistro stradale causato da veicolo non identificato alla sola ipotesi di concomitanti danni gravi alla persona (1).

(Ordinanza di rimessione n. 157/2017)

INDICAZIONI

(1) Sull’interpretazione dell’art. 283 cod. ass., per la parte interessata dalla pronuncia qui in rassegna, si veda Cass. civ., sez. III, 27 novembre 2015, n. 24214, in questa Rivista, 2016, II, 367, secondo cui nel caso di sinistro causato da circolazione di veicolo non identificato, il presupposto del «danno grave alla persona», alla cui ricorrenza l’art. 283, comma 2, d.lgs. n. 209 del 2005 subordina la risarcibilità del danno alle cose, va identificato nell’accertamento di una invalidità superiore al 9 per cento, ai sensi dell’art. 138 medesimo decreto legislativo. In dottrina, sull’ar­gomento, si veda S. SCAPELLATO, I danni alle cose nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, in Giur. it., 2016, 832.

Si richiama l’attenzione del lettore sulla circostanza che la decisione della Consulta qui in rassegna contiene un monito al legislatore, il quale è stato invitato a dettare regole più precise per identificare i “danni gravi alla persona”, in presenza dei quali è consentito il ristoro dei danni alle cose causati da veicoli non identificati. Tale monito viene fondato dalla Corte Costituzionale sul rilievo che lo sbarramento per il risarcimento del danno alle cose è finalizzato ad evitare frodi in danno del Fondo di garanzia per le vittime della strada, e vi sarebbero alcuni postumi micropermanenti (ad esempio, l’amputazione d’una falange) che, non potendo essere simulati, non potrebbero mai consentire frodi.

Si tratta d’un argomento che parrebbe fondarsi su un autentico equivoco. In primo luogo, scopo dell’art. 283 cod. ass. è non solo quello di prevenire frodi, ma anche quello di salvaguardare le finanze del Fondo, che andrebbero disperse se fosse consentita la risarcibilità di ogni minimo danno alle cose causato da veicoli sconosciuti (si pensi all’ipotesi di chi, lasciato il veicolo in sosta, al ritorno lo trovi graffiato). In secondo luogo, la scelta del legislatore di fissare quale condizione per la risarcibilità dei danni alle cose la presenza di “danni gravi alla persona” ha anche lo scopo di dettare un criterio certo ed inequivoco, che non sembra possa essere sostituito dalla distinzione tra “danni simulabili” e “danni non simulabili”, come parrebbe auspicare la Consulta.

Infatti non vi è alcuna corrispondenza biunivoca tra danni lievi e danni simulabili. Una grave sindrome paranoide, ad esempio, teoricamente potrebbe essere simulata, ma non è certo un danno lieve; all’opposto, l’amputazione d’una falangetta è un danno lieve, ma non può essere simulato. Pertanto ancorare la risarcibilità dei danni alle cose causati da veicoli sconosciuti alla presenza di “danno non simulabili” sarebbe scelta che esporrebbe il danneggiato al rischio di vedersi negare anche il ristoro di danni gravi, perché teoricamente simulabili. In definitiva, se la scelta del legislatore non può dirsi impeccabile, essa è senza dubbio la meno perniciosa, e c’è dunque da auspicare che il Legislatore ... non raccolga l’auspicio della Corte Costituzionale.

 

La Corte ecc. (Omissis). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 30 giugno 2017, il Giudice di pace di Avezzano ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 283, comma 2, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), come modificato dall’art. 1, comma 9, lettera b), del d.lgs. 6 novembre 2007, n. 198 (Attuazione della direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e 2000/26/CE sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli), nella parte in cui prevede che, «[i]n caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all’importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare». Il giudice rimettente sospetta che la censurata disposizione violi l’art. 2 della Costituzione, perché frustrerebbe uno dei diritti fondamentali della persona, tradendo l’obbligo di solidarietà che pervade l’ordinamento giuridico; l’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’irragionevolezza e della disparità di trattamento, in quanto la medesima disposizione, a fronte del verificarsi di un identico danno patrimoniale, consente l’accesso alla tutela risarcitoria del danno alle cose solo a colui che abbia subìto un danno grave alla persona; l’art. 24 Cost., in quanto il limite alla risarcibilità del danno patrimoniale posto dal legislatore si risolve in una menomazione del diritto di azione e di difesa facente capo al conducente che non abbia riportato danni gravi alla persona, il quale non disporrebbe di altri strumenti per poter ottenere la reintegrazione del patrimonio ingiustamente leso. 2. Va preliminarmente dichiarata l’ammissibilità dell’intervento della Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. (CONSAP) – Gestione autonoma del Fondo di garanzia vittime della strada. La società ha giustificato il proprio intervento allegando di avere un interesse specifico e qualificato in ragione del ruolo, da essa sola svolto in ambito nazionale, nella gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada. 2.1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, ordinanze allegate alle sentenze n. 16 del 2017, n. 237 e n. 82 del 2013, n. 272 del 2012, n. 349 del 2007, n. 279 del 2006 e n. 291 del 2001), la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). È però ammissibile l’intervento di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente [continua..]