Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
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App. Napoli 22 gennaio 2019 (di Ilaria Riva)


22 gennaio 2019 – Est. dott. A. Luce – Amissima Assicurazioni S.p.A. c. XX e F.P. e P.P.

 

Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole “on claims made basis”, quale deroga convenzionale all’art. 1917, comma 1, c.c., consentita dall’art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell’assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all’art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell’art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l’adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l’ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale (1).

La Corte d’Appello (Omissis). FATTO Con citazione notificata il 6 ottobre 2009 F.P. e P.P., in proprio e quali genitori esercenti la potestà sulla figlia P.W., chiedevano la condanna della (XX) [che d’ora in poi s’indicherà semplicemente XX] al risarcimento dei danni che gli erano derivati dalle lesioni personali patite al momento della nascita della loro figliola, consistenti nel deficit del bicipite brachiale, dei supinatori dell’avambraccio, dell’esten­sore del polso e delle dita e del flessore della dita, causati da una paralisi del plesso brachiale a sinistra. La XX, contestata la fondatezza della domanda attrice, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la Carige Assicurazioni S.p.A., al fine di esserne garantita in caso di accoglimento dell’azionata pretesa risarcitoria. La Carige Assicurazioni S.p.A., citata e costituita, eccepiva l’infondatezza e della domanda attrice e della domanda di garanzia, rilevando l’inoperatività della polizza. Con la sentenza n. 13830/2014, resa il 20 ottobre 2014 e pubblicata il giorno successivo, il Tribunale di Napoli, in accoglimento delle domande degli attori, dichiarava l’esclusiva responsabilità della XX per l’evento lesivo dedotto in lite e la condannava a pagare la somma di euro 416.080,00 a P.W. e la somma di euro 26.000,00 a F.P. e P.P., nonché a rimborsargli le spese di causa ed a sopportare in via definitiva le spese della disposta consulenza tecnica d’ufficio; condannava altresì la compagnia assicuratrice a tenere indenne la XX di quanto avrebbe dovuto pagare in forza della sua decisione nonché a rifonderle le spese di causa. Con citazione notificata il 6 marzo 2015, la Carige Assicurazioni S.p.A. s’appel­lava a questa Corte avverso l’indicata decisione, che assumeva errata nella delibazione sia della domanda di garanzia sia della domanda risarcitoria, e chiedeva: “I) in via principale: respingere la domanda di manleva e garanzia avanzata dalla XX nei confronti della Carige Assicurazioni S.p.A. poiché infondata, inammissibile e/o come meglio esposto nelle premesse, in virtù della clausola di validità temporale della polizza e per la quale il sinistro, accaduto in costanza di contratto ma denunciato dopo la cessazione del contatto assicurativo non può essere considerato in garanzia e, comunque, per i motivi tutti di i cui alla parte narrativa del presente atto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari; II) in via subordinata: senza rinuncia alla domanda principale, nel non creduto caso di rigetto della stessa, respingere la domanda proposta nei confronti della XX poiché nulla, inammissibile e comunque infondata in fatto e diritto, non provata e/o come meglio per le ragioni tutte di cui alla parte narrativa del presente atto, con vittoria di spese, competenze ed onorari; III) in ogni caso, pronunciare [continua..]
Fascicolo 2 - 2019