Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
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Corte Suprema di Cassazione (Sez. III) – 27 maggio 2019, n. 14385 (ord.) – Pres. Amendola, Est. Cricenti – D. (avv. Dennetta) c. P. (avv. Russo). (di Marco Rossetti)


MASSIMA

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla cir­colazione dei veicoli a motore, lo scopo della richiesta di risarcimento di cui al­l’art. 22 della legge n. 990 del 1969 (applicabile nella specie ratione temporis), costituente condizione di proponibilità dell’azione risarcitoria, è quello di agevolare una definizione della controversia che eviti il giudizio e, quindi, di consentire al­l’assicura­tore di valutare se accettare la pretesa del danneggiato il quale, nel formulare tale richiesta, non ha l’onere di ricostruire la fattispecie secondo il corretto criterio di imputazione, essendo sufficiente, affinché il suddetto scopo possa ritenersi raggiunto, che i possibili responsabili siano messi al corrente della volontà dello stesso danneggiato di ottenere il risarcimento. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che la richiesta risarcitoria inviata dal danneggiato, quale terzo trasportato su un motociclo, all’assicuratore dell’autovettura investitrice e, per conoscenza, all’assicuratore del mezzo sul quale era trasportato, contenente la richiesta di risarcimento da parte di “chi di dovere”, fosse valida nei confronti di entrambe le imprese assicuratrici destinatarie, senza che assumesse rilevanza l’affermazione, in essa riportata, dell’esclusiva responsabilità del conducente dell’autovettura) (1).

(Sentenza impugnata: App. Catania 17 maggio 2016)

INDICAZIONI

(1) La sentenza si colloca nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la richiesta di risarcimento di cui all’art. 145 cod. ass. (norma nella quale, come noto, è rifluito il testo del previgente art. 22 l. 24 dicembre 1969, n. 990) non impone formalismi né formule sacramentali, e l’onere previsto dalla norma ora citata può dirsi assolto in tutti i casi in cui l’assicuratore che ne fu il destinatario sia stato messo in condizione di comprendere quali fossero i veicoli coinvolti, e quale la volontà della vittima.

In tal senso, ex multis, Cass., Sez. III, 22 aprile 2008, n. 10371, in questa Rivista, 2008, II, 2, Mass. n. 23, secondo cui la norma contenuta nell’art. 22 l. n. 990/1969 impone al danneggiato un onere che può essere soddisfatto anche con atti equipollenti a quello dalla stessa previsto, purché egualmente idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito di consentire all’assicuratore di valutare l’opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico (come quando sia intercorsa corrispondenza fra le parti o siano state condotte trattative per la liquidazione del danno e risulti rispettato il predetto termine); oppure Cass., Sez. III, 5 luglio 2004, n. 12293, in questa Rivista, 2004, II, 2, Mass. n. 33, secondo cui l’art. 22 l. n. 990/1969 subordina la proponibilità della domanda risarcitoria alla (esclusiva) condizione del decorso del termine di sessanta giorni dal ricevimento, da parte dell’assicuratore, della lettera raccomandata contenente la richiesta risarcitoria del danneggiato, sul quale non incombe, peraltro, alcun onere di indicazione analitica dei danni e della somma richiesta, ben potendo il contenuto della missiva limitarsi a far riferimento esclusivamente (ed esaustivamente) ad un sinistro delle cui conseguenze l’assicuratore debba rispondere ai sensi della legge sull’assicurazione obbligatoria, onde porlo in condizione di manifestare la propria disponibilità ad accogliere le richieste avversarie nei limiti del danno da dimostrare, la cui esatta entità potrebbe essere di difficile quantificazione anche a distanza di mesi dal sinistro.

La Corte ecc. (Omissis). FATTI DI CAUSA P.D.G. è rimasto coinvolto in un incidente, quale terzo trasportato, su un motociclo condotto da M.P. (e di proprietà del genitore, A.P.). Il motociclo, fornito di copertura assicurativa della Cattolica Assicurazioni, veniva investito da una vettura guidata da M.D., a sua volta assicurato con la Nuova Tirrena Assicurazioni. Il difensore del D.G. – terzo trasportato sul motorino – ha inviato, nei termini di legge, una richiesta di risarcimento, ai sensi dell’art. 22 l. n. 990/1969 alla Nuova Tirrena, e per conoscenza, alla Cattolica Assicurazioni, con cui adombrava una responsabilità esclusiva del conducente della vettura, M.D., e chiedeva il risarcimento da parte “di chi di dovere”. Il giudice di primo grado riteneva che questa richiesta fosse rivolta esclusivamente alla Nuova Tirrena ed al D., suo assicurato, e che, pur inviata per conoscenza alla Cattolica, non costituisse una valida richiesta nei confronti di quest’ultima, cosi che la domanda verso tale ultima assicurazione era dichiarata improcedibile. La decisione veniva confermata dalla Corte d’appello, la quale ribadiva che, avendo il danneggiato ritenuto l’esclusiva responsabilità del D., ossia del conducente del veicolo, ciò escludeva che la sua richiesta di risarcimento valesse anche nei confronti del P. (conducente del motorino) e della di lui assicurazione, la Cattolica, anche se a quest’ultima la richiesta perveniva per conoscenza. Avverso tale decisione ricorre il D.G. con un motivo, che denuncia violazione dell’art. 22 l. n. 669/1990. V’è costituzione sia della Cattolica Assicurazioni che di A. e M.P. a contrasto del ricorso principale. Il ricorrente deposita memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Secondo la decisione di merito, la circostanza che la richiesta di risarcimento, pur indirizzata alla Cattolica Assicurazioni per conoscenza, contenesse l’afferma­zione che esclusivo responsabile del danno era l’assicurato di Nuova Tirrena, faceva sì che quella comunicazione non potesse considerarsi come valida richiesta di risarcimento verso Cattolica Assicurazioni, nei cui confronti la domanda doveva quindi ritenersi improcedibile per violazione dell’art. 22 l. n. 669/1990, allora vigente. Questa ratio è fondatamente contestata dal ricorrente. 1.1. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità formulata da Cattolica Assicurazioni per violazione dell’art. 348 ter c.p.c., sul presupposto che la questione ha condotto entrambi i giudici di merito, in primo e secondo grado, ad una soluzione conforme nella motivazione. Il motivo di ricorso, infatti, non denuncia omesso esame di un fatto rilevante, censura preclusa nella ipotesi di doppio conforme giudizio, ma violazione di legge, censura invece proponibile pur in presenza di una conforme [continua..]
Fascicolo 2 - 2019