Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
G. Giappichelli Editore

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Corte di Giustizia UE 4 settembre 2018, causa C-80/17 (di Marco Rossetti)


(Grande Sezione) – 4 settembre 2018 – in causa C-80/17 – Pres. Lenaerts, Rel. Arabadjiev – Fundo de Garantia Automóvel c. Destapado.

Il diritto dell’Unione Europea in tema di assicurazione r.c.a. impone agli Stati membri di rendere obbligatoria la stipula dell’assicurazione r.c.a. anche per i veicoli stazionanti su terreno privato e che il proprietario non ha più intenzione di usare, se efficienti ed in condizione di circolare (1). Il diritto dell’Unione Europea in tema di assicurazione r.c.a. non osta a una normativa nazionale che prevede che l’organismo contemplato in tale disposizione abbia diritto di proporre un’azione, oltre che contro il o i responsabili del sinistro, anche contro la persona che era soggetta all’obbligo di stipulare un’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione del veicolo che ha causato i danni risarciti da tale organismo, ma che non aveva stipulato alcun contratto a tal fine, quand’anche detta persona non sia civilmente responsabile dell’incidente nell’ambito del quale tali danni si sono verificati (2). (1) La sentenza in rassegna si inserisce in un “percorso” della Corte di Lussemburgo di progressivo allargamento dell’area di tutela delle vittime di sinistri causati da veicoli a motore, e di conseguenza dell’ambito applicativo delle norme sulla r.c.a. Dapprima fu Corte Giust. 4 settembre 2014, in causa C-162/13, Vnuk, ad affermare che per “circolazione” di un veicolo deve intendersi qualsiasi “uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso”, ammettendo che possa rientrare in tale nozione anche la manovra in retromarcia di un trattore nel cortile di una casa colonica, destinata ad immettere un rimorchio all’interno d’un fienile. In seguito Corte Giust. 20 dicembre 2017, in causa C-334/16, Nunez Torreiro, affermò che per il diritto comunitario rientrava nella nozione di sinistro derivante dalla “circolazione”, e fosse quindi soggetto alla disciplina dell’assicurazione r.c.a., il ribaltamento di un mezzo militare avvenuto durante un’esercitazione, su un terreno non destinato alla circolazione di veicoli a ruote, ma solo di cingolati. In ambedue queste decisioni il fulcro della motivazione è rappresentato dall’in­terpretazione finalistica delle direttive comunitarie in materia di r.c.a. (oggi, come noto, tutte trasfuse nella direttiva 103/2009), assumendo che scopo di esse sia la mag­gior tutela possibile delle vittime. La sentenza qui in rassegna si inserisce in questo filone, estendendo l’obbligo di assicurazione anche a chi, disponendo di un veicolo, non lo voglia utilizzare, ma lo lasci in un’area privata, senza però chiederne la radiazione dai pubblici registri. È importante notare che la sentenza qui in rassegna fa chiarezza su due questioni che si presentano spesso tra loro intrecciate, ma che sono concettualmente distinte: (a) la prima è [continua..]